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Revisori enti locali: iscrizioni all’elenco a partire dal 4 novembre

Blog Bilancio
Pubblicato il 4 nov 2020

Revisori enti locali: iscrizioni all’elenco a partire dal 4 novembre

A partire dalle ore 11.00 del 4 novembre 2020 potranno essere presentate le domande di iscrizione e di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2021. La finestra di presentazione resterà aperta fino al 16 dicembre 2020, alle ore 18.00.

 

Iscrizione all’elenco 2021

Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2020 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale, tramite SPID o acquisendo la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.

Una volta conclusa la compilazione del modello con i dati richiesti, sarà possibile generare un file, in formato pdf, contenente la domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere, dalla casella PEC indicata al momento dell’accesso al sistema, al seguente indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it. Dopo l’avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della PEC - una terza e-mail, proveniente da finanzalocale.prot@pec.interno.it, di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema dagli stessi ovvero dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Ne consegue che la sola ricevuta di consegna della domanda, tramite PEC, non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione, per la quale è necessario aver ricevuto la predetta comunicazione di buon esito della stessa.

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti. Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione. Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, o di essere stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

 

Dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’elenco 2020

Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2020 dovranno comprovare il permanere dei requisiti, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale. Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali), come dichiarati e riportati nel file firmato digitalmente e trasmesso per posta elettronica certificata.

Occorre, quindi, controllare l’attuale veridicità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema. Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo PEC, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi con le modalità indicate dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2020 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda” seguendo le indicazioni a video. Dopo tale operazione non è richiesto l’invio del file firmato digitalmente. Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo PEC della finanza locale, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati. Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda. Invece, nel caso in cui l’iscritto debba modificare i dati già dichiarati in sede di precedente iscrizione (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), dovrà procedere alla compilazione del modello e alla trasmissione a mezzo pec del file firmato digitalmente.

Anche la modifica dei dati relativi agli incarichi già dichiarati e alla scelta delle fasce e delle province comporta l’invio del file firmato digitalmente. L’indicazione del terzo incarico, richiesta lo scorso anno a scopo statistico, non è più necessaria.

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