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Il bilancio d'esercizio

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Il bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti contabili che un’impresa redige alla chiusura dell’esercizio per rappresentare in modo veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, nonché il risultato (utile o perdita). Serve a informare soci, finanziatori, mercato e PA e a soddisfare gli obblighi di legge e dei principi contabili applicabili.

Componenti principali del bilancio:
  • Stato patrimoniale: espone attivo, passivo e patrimonio netto secondo lo schema civilistico, senza compensazioni tra poste di bilancio;
  • Conto economico: evidenzia ricavi e costi del periodo, determinando il risultato d’esercizio con voci ordinate e comparabili;
  • Nota integrativa: illustra criteri di valutazione e fornisce le informazioni aggiuntive necessarie a comprendere le poste di bilancio;
  • Rendiconto finanziario: illustra le variazioni delle disponibilità liquide e la loro origine per area operativa, investimenti e finanziamenti.
Finalità del bilancio:
  • informare: offre una visione completa, trasparente e confrontabile delle performance aziendali;
  • valutare: supporta amministratori, soci e stakeholder nel giudicare risultati, rischi e prospettive;
  • comunicare: rende disponibili dati affidabili per finanziatori, fornitori, clienti e pubblica amministrazione.
Adempimenti relativi al bilancio:
  • approvazione: il progetto di bilancio viene predisposto dagli amministratori, messo a disposizione degli organi di controllo e sottoposto alla decisione dei soci nei termini di legge;
  • deposito: dopo l’approvazione, il bilancio e gli allegati previsti sono depositati al registro delle imprese e diventano consultabili da chiunque.
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Corsi di formazione professionale continua sul bilancio societario. Nei webinar sono trattati i seguenti argomenti: redazione, approvazione, deposito e analisi del bilancio, OIC 34, criticità dell’attivo di bilancio e molto altro.
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Forme e soglie del bilancio di esercizio: ordinario, abbreviato, micro

Prima di poter redigere il progetto di bilancio d'esercizio è essenziale avere a disposizione una situazione contabile aggiornata al termine dell'esercizio.

Questa situazione è una diretta conseguenza della registrazione contabile e comprende tutti i conti coinvolti nelle transazioni quotidiane. Inoltre, essa viene integrata mediante le cosiddette scritture di assestamento e rettifica, che includono, se presenti:
  • il calcolo degli ammortamenti;
  • la costituzione di accantonamenti per rischi;
  • l'iscrizione di ratei e risconti attivi e passivi;
  • la gestione delle fatture da emettere e ricevere;
  • la registrazione delle rimanenze finali di magazzino;
  • la determinazione e registrazione delle imposte dell'esercizio.

Dopo aver preparato questa completa situazione contabile, i dati dei conti verranno riassunti nelle categorie previste nello schema di bilancio conforme agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Nel contesto degli schemi di bilancio obbligatori sono previste semplificazioni per società di dimensioni più limitate.

Microimprese: società che, per due esercizi consecutivi, non hanno superato 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro) di attivo nel bilancio, 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro) di ricavi e occupano meno di 5 dipendenti. Questa opzione comporta:
  • la semplificazione di alcune voci di bilancio.
  • l'omissione del Rendiconto finanziario.
  • l'omissione della relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato patrimoniale siano presenti le informazioni specificamente richieste dal Codice Civile.
  • l'omissione della Nota integrativa quando, in calce allo Stato patrimoniale siano presenti le informazioni specificamente richieste dal Codice Civile.
  • adozione di criteri di valutazione semplificati.

Le società di capitali di dimensioni maggiori possono redigere due diverse tipologie di bilancio di esercizio.

Bilancio abbreviato

Possono optare per la preparazione del bilancio abbreviato le società di capitali che, per due esercizi consecutivi, non superano i seguenti limiti:
  • 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro) di attivo nello Stato patrimoniale;
  • 11.000.000 euro (in precedenza 8.800.000 euro) di ricavi da vendite e prestazioni;
  • 50 dipendenti;
Questa opzione comporta:
  • la semplificazione di alcune voci di bilancio.
  • l'omissione del Rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione, a condizione che la Nota integrativa contenga le informazioni specificamente richieste dal Codice Civile.
  • la creazione di una Nota integrativa semplificata, contenente meno informazioni rispetto a quella ordinaria: l’articolo 2435-bis, co. 5, c.c. stabilisce che – ferme restando le indicazioni richieste dagli artt. 2423, co. 3-5, 2423-ter, co. 2 e 5, 2424, co. 2, e 2426, co. 1, n. 4) e 6), c.c., la Nota integrativa abbreviata deve riportare le informazioni relative:
    • ai criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato,
    • i movimenti delle immobilizzazioni,
    • l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,
    • l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale,
    • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale,
    • l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali,
    • il numero medio dei dipendenti,
    • l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate,
    • le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato,
    • la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale,
    • la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio,
    • il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato (ove previsto),
    • l’informativa riguardante gli strumenti finanziari derivati.
  • adozione di criteri di valutazione semplificati.

Coloro che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono obbligati a valutare i titoli, i crediti e i debiti al costo ammortizzato, ma possono adottare volontariamente tale criterio, dandone menzione nella Nota integrativa).

L’utilizzo del bilancio in forma abbreviata è una scelta facoltativa: le società possono, se lo desiderano, redigere un bilancio ordinario e fornire informazioni aggiuntive ritenute opportune o necessarie. In breve, l'adozione della forma abbreviata del bilancio è una prerogativa, non un obbligo.

Bilancio ordinario

Le società che hanno dimensioni superiori sono obbligate a redigere il bilancio ordinario. In questo caso il set documentale è composto obbligatoriamente da:
  • Stato patrimoniale e conto economico in forma ordinaria;
  • Rendiconto finanziario: documento da cui risultano per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci;
  • Nota integrativa ordinaria: deve riportare tutto quanto indicato nell’articolo 2427 c.c (contenuto minimo).

Inoltre, è prevista la redazione della relazione sulla gestione, un documento preparato dagli amministratori con lo scopo di fornire informazioni sulla gestione aziendale, analizzando gli sviluppi futuri, rischi e incertezze. Questo documento è particolarmente utile per coloro interessati alle informazioni aziendali.

Altri documenti che possono essere inclusi sono la relazione del collegio sindacale e quella del revisore legale, i quali forniscono una valutazione del bilancio e indicano se rappresenta in modo accurato e veritiero la situazione aziendale.