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Iscrizione e mantenimento nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali: guida operativa in vista della riapertura per il 2027

Blog Bilancio
Pubblicato il 27 mag 2026
Iscrizione e mantenimento nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali: guida operativa in vista della riapertura per il 2027

L'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali è annuale e gestito in forma esclusivamente informatica dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT).
Nel mese di novembre il sistema viene aperto, per un periodo stabilito ogni anno con decreto ministeriale, per consentire la presentazione delle domande di nuova iscrizione e di mantenimento all'Elenco che sarà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per l'Elenco in vigore dal 1° gennaio 2026, il decreto ministeriale 22 ottobre 2025 ha fissato una finestra di presentazione delle istanze dalle ore 12:00 del 27 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 16 dicembre 2025, con termini espressamente indicati come improrogabili.
Attualmente tale finestra è chiusa; i professionisti interessati devono quindi prepararsi in vista della nuova apertura prevista nel novembre 2026, relativa all'Elenco che sarà vigente dal 1° gennaio 2027.

Per l’Elenco in vigore dal 1° gennaio 2027 le date saranno definite dal nuovo decreto ministeriale atteso per l’autunno 2026; la presente guida si basa sulla struttura procedurale consolidata degli anni precedenti.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina è contenuta nel D.M. n. 23/2012, che regola modalità di accesso, permanenza e suddivisione in fasce dei revisori degli enti locali.
A questo provvedimento si affiancano, di anno in anno, specifici decreti ministeriali che approvano l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco, definendo i termini per la presentazione delle domande e le modalità operative (accesso telematico, identità digitale, documentazione richiesta).

Per l'anno 2026, il riferimento è il decreto ministeriale 22 ottobre 2025, che ha approvato l'avviso per l'Elenco in vigore dal 1° gennaio 2026, con finestra di presentazione domande dal 27 ottobre al 16 dicembre 2025.
Le regole strutturali - accesso tramite identità digitale, uso della piattaforma DAIT, distinzione in fasce, obblighi formativi - restano sostanzialmente stabili tra un anno e l'altro, pur con possibili affinamenti puntuali.

Struttura annuale dell'Elenco e finestra temporale

L'Elenco è strutturato su base annuale, ma gli effetti sulle possibilità di incarico si sviluppano su un orizzonte tendenzialmente triennale, in coerenza con il ciclo degli incarichi di revisione negli enti locali.

Ogni anno, con l'avviso ministeriale, viene aperta una finestra - normalmente nel mese di novembre - in cui i professionisti possono:
  • presentare domanda di nuova iscrizione;
  • confermare il mantenimento dell'iscrizione, aggiornando i propri dati e requisiti;
  • eventualmente richiedere il passaggio di fascia, se in possesso dei requisiti per una fascia superiore.

Per l’Elenco 2026 la finestra è stata fissata dalle ore 12:00 del 27 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 16 dicembre 2025, con termine perentorio.
È ragionevole attendersi una struttura analoga per l’aggiornamento relativo all’Elenco che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, con pubblicazione del nuovo avviso tra fine ottobre e inizio novembre 2026 e chiusura della procedura nel mese di dicembre.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di iscrizione o di mantenimento devono essere presentate esclusivamente per via telematica.
L'accesso avviene tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) alla sezione “Finanza Locale” del sito del DAIT, seguendo il percorso: “Accedi all'area dei revisori” ? “Accedi alle banche dati” ? “Accedi all'area personale”.

All'interno dell'area personale, il professionista compila il modello informatico contenente:
  • dati anagrafici e professionali;
  • dichiarazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione (albo/registro, anzianità, formazione, incarichi);
  • dati di contatto, PEC e altri elementi richiesti dal sistema.

Una volta completata la procedura, la domanda viene acquisita nel sistema informatico e rileva ai fini della formazione dell'Elenco per l'anno di riferimento, fatte salve le verifiche successive sul possesso dei requisiti dichiarati.

L’accesso alla procedura avviene dalla sezione Finanza Locale del sito del DAIT (Ministero dell'Interno), tramite l'area dedicata ai revisori degli enti locali, con autenticazione SPID, CIE o CNS.

Requisiti generali per l'accesso

I requisiti essenziali di base, alla luce del D.M. n. 23/2012 e degli avvisi annuali, includono in sintesi:
  • iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali;
  • anzianità di iscrizione minima, variabile in funzione della fascia;
  • possesso di crediti formativi specifici in materia di contabilità e finanza degli enti locali e di revisione, maturati nel periodo di riferimento e riconosciuti dagli ordini o dagli enti di formazione accreditati;
  • dotazione di PEC e firma digitale, ove richiesto dalle procedure.

Un ulteriore elemento decisivo è l'esperienza pregressa in incarichi di revisione presso enti locali, soprattutto per l'accesso alle fasce superiori (enti di maggiori dimensioni demografiche).
Gli avvisi annuali possono dettagliare ulteriormente i requisiti, in particolare in materia di formazione specialistica obbligatoria e relativi crediti minimi; è quindi opportuno verificare sempre il contenuto del singolo decreto ministeriale per l'anno interessato.

Fasce dell'Elenco e requisiti specifici

L'Elenco dei revisori degli enti locali è suddiviso in fasce, collegate alla dimensione demografica dell'ente locale e ai requisiti del revisore.
In linea di massima:
  • la prima fascia è riferita agli enti di minori dimensioni;
  • la seconda fascia riguarda enti di dimensione intermedia;
  • la terza fascia comprende gli enti di dimensioni maggiori (Comuni più grandi e altri enti con popolazione elevata).

Per il passaggio alle fasce superiori, il professionista deve dimostrare un'anzianità di iscrizione più lunga, uno storico di incarichi di revisione presso enti locali e un adeguato numero di crediti formativi in ambito di finanza locale e revisione.
I dettagli puntuali (anni di anzianità, numero di incarichi, periodo di maturazione dei crediti) sono precisati nel D.M. n. 23/2012 e nelle tabelle riepilogative richiamate dai singoli avvisi annuali.

Mantenimento annuale dell'iscrizione

Il mantenimento dell'iscrizione non è automatico: il professionista iscritto deve, ogni anno, presentare domanda nei termini indicati dall'avviso per confermare la permanenza nell'Elenco.
La mancata presentazione della domanda di mantenimento entro la finestra stabilita comporta la decadenza dall'Elenco per l'anno successivo, con perdita della possibilità di sorteggio per incarichi di revisione negli enti locali.

Nella domanda di mantenimento devono essere confermati o aggiornati:
  • dati anagrafici e professionali;
  • iscrizione all'Albo/Registro;
  • crediti formativi maturati nel periodo di riferimento;
  • eventuali incarichi svolti ai fini della permanenza o del passaggio di fascia.

L'obbligo di presentazione della domanda interessa sia i professionisti che intendono iscriversi per la prima volta, sia coloro che già figurano nell'Elenco e che devono annualmente confermare i requisiti e aggiornare la propria posizione.
La mancata presentazione comporta la decadenza dal diritto di sorteggio per il periodo di riferimento.

Procedura telematica e adempimenti annuali

L'iscrizione avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell'Interno, accessibile previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.
La compilazione del modello, cui va allegata la documentazione richiesta, si conclude con la trasmissione digitale e la ricezione di conferma, generalmente tramite i canali indicati nel manuale utente e nella documentazione ufficiale.

Ai fini del mantenimento, il revisore già iscritto è tenuto all'aggiornamento e alla conferma annuale dei dati, incluse eventuali variazioni rilevanti (es. cambio residenza, nuovo incarico, modifiche alla posizione previdenziale o professionale).

Per gli aspetti pratici si rimanda al manuale utente dei revisori al seguente Manuale utente revisori - versione aggiornata (revisorimanualeutente_v8.pdf)

Contributo annuale

Per l'Elenco in vigore dal 1° gennaio 2026 è previsto un contributo annuale di 25 euro, dovuto da ciascun soggetto iscritto, con pagamento tramite la piattaforma PagoPA entro il termine stabilito (per il 2026, entro il 30 aprile 2026).
È ragionevole attendersi che anche per gli anni successivi sia confermata una contribuzione annuale in misura e con modalità analoghe, con gli estremi puntuali indicati nell'avviso e/o nelle note applicative del Ministero.

Il mancato versamento del contributo entro i termini previsti può determinare, secondo le indicazioni degli avvisi, la decadenza dall'Elenco o l'impossibilità di essere utilmente considerati ai fini del sorteggio per gli incarichi.

Link alla documentazione ufficiale:

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