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Il ruolo del sindaco nella composizione negoziata della Crisi: le recenti indicazioni dell’Ufficio del Massimario della Cassazione

Blog BilancioCribis
Pubblicato il 26 ott 2022

Il ruolo del sindaco nella composizione negoziata della Crisi: le recenti indicazioni dell’Ufficio del Massimario della Cassazione
L’Ufficio del Massimario della Cassazione con la Relazione 87/2022 dello scorso 15 settembre, ha fornito importanti indicazioni sugli “adeguati assetti” e sul ruolo dell’organo di controllo nell’emersione tempestiva della Crisi d’Impresa e della perdita della continuità aziendale.

Una delle principali novità introdotte dal D.L. 118/2021, riguarda l’istituto della composizione negoziata, che in seguito è entrato a far parte del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

In particolare, l’art. 25 - octies del CCII dispone che l’organo di controllo societario, in presenza di situazioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che non appaiano irreversibili, ha il dovere di segnalare al Cda la sussistenza dei presupposti per il ricorso all’istituto della composizione negoziata. Dovere che è in vigore fin dallo scorso 15 novembre 2021.

L’obbligo di segnalazione riguarda i collegi sindacali, il sindaco unico, il comitato di controllo o collegio di sorveglianza per le Spa, mentre non riguarda i revisori legali.

Il disallineato dei ruoli dei sindaci e dei revisori è stato l’oggetto della comunicazione del presidente del CNDCEC, Elbano De Nuccio, inviata al Ministro della Giustizia lo scorso 30 settembre, contenente la proposta di riallineare i poteri/doveri dei revisori e dell’organo di controllo estendendo l’obbligo di segnalazione anche ai revisori legali.

L’attuale diversità dei poteri/doveri dei due organi può, difatti, essere causa di inefficienze nella tempestiva emersione della crisi, oltre ad incidere sulla corretta individuazione e delimitazione degli ambiti di attività, in caso di giudizi di responsabilità.

Tornando alla segnalazione, questa deve essere, in primo luogo, tempestiva, presupponendo che debba essere inviata non appena l’organo di controllo sia a conoscenza dell’esistenza delle condizioni per poter avere accesso alla composizione negoziata. Una segnalazione tardiva, fatta dai sindaci quando il capitale risulta già perduto e la continuità compromessa, sempre secondo il Massimario, non può avere effetti deresponsabilizzanti, anche se rappresenta comunque un dovere per l’organo di controllo.

La segnalazione dei sindaci costituisce uno specifico dovere rientrante nella previsione dell’art. 2403 c.c. che si aggiunge e rafforza l’obbligo della costituzione degli adeguati assetti da parte dell’amministratore (ex art. 2086 c.c.). I sindaci devono difatti presidiare tutte le situazioni, comprese quelle in cui gli adeguati assetti non siano stati costituiti o comunque non siano funzionanti.

La segnalazione deve essere indirizzata al Cda o all’amministratore unico, formulata per iscritto, motivata e trasmessa con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione (ad esempio tramite PEC) e deve contenere un termine, che non sia superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire al collegio in relazione alle iniziative che ha intrapreso.

Il fatto che la segnalazione debba essere scritta e motivata è, secondo il Massimario, da un lato per un’esigenza di assunzione di responsabilità, e dall’altro per dimostrare e provare le motivazioni che hanno portato alla stessa segnalazione, oltre che per esigenze di controllo della risposta fornita dall’organo amministrativo nei termini fissati dai sindaci.

Il termine dei trenta giorni, sempre secondo il Massimario, non richiede la soluzione immediata delle problematiche finanziarie, economiche o patrimoniali oggetto di “allarme”, richiede invece di individuare le possibili soluzioni e di attivare prontamente le iniziative necessarie, anche se le stesse non fossero ancora completate nel termine fissato dai sindaci.

Il Massimario, infine, proprio per l’importante ruolo che i sindaci rivestono ai fini dell’emersione precoce della crisi, critica il differimento, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, della nomina dell’organo di controllo delle Srl sulla base dei nuovi parametri (ex art. 379 c.c.i.).
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