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La composizione negoziata della crisi vista dal creditore bancario

Blog Bilancio
Pubblicato il 5 ago 2026
La composizione negoziata della crisi vista dal creditore bancario

La composizione negoziata della crisi d'impresa è uno degli istituti più discussi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Il creditore bancario è un soggetto obbligato, portatore di interessi concreti e titolare di diritti che la procedura comprime, ma resta sullo sfondo e viene considerato quasi come un ostacolo da neutralizzare piuttosto che come un attore con una propria posizione giuridica da analizzare.

La composizione negoziata è stata introdotta dal D.L. n. 118/2021 e poi assorbita nel CCII agli artt. 12-25-quinquies.

Si tratta di un percorso stragiudiziale attraverso cui l'imprenditore in stato di crisi o anche solo di squilibrio patrimoniale può chiedere la nomina di un esperto indipendente che faciliti le trattative con i creditori.

L'accesso è volontario e la procedura si svolge su piattaforma telematica.

La partecipazione del creditore bancario alla composizione negoziata non è facoltativa. L'art. 16 CCII stabilisce che le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

È un obbligo giuridico, presidiato dal principio di buona fede, che il legislatore ha inteso come contrappeso alla protezione riconosciuta al debitore.

Questo significa che la banca non può semplicemente ignorare la convocazione dell'esperto o limitarsi a far partecipare un proprio funzionario senza poteri decisionali.

Deve, invece, presentarsi con la capacità di valutare il piano e di formulare una risposta motivata.

Un atteggiamento meramente dilatorio esporrebbe quindi l'istituto a contestazioni sulla correttezza della propria condotta negoziale.

Un punto delicato per il creditore bancario è quello della sorte delle linee di credito esistenti al momento dell'accesso alla composizione negoziata.

La prassi iniziale vedeva le banche reagire alla notizia dell'apertura della procedura con la revoca o la sospensione immediata degli affidamenti, interpretando il deterioramento del merito creditizio come causa sufficiente per esercitare il recesso.

Questo comprensibile atteggiamento difensivo si scontrava però con la ratio dell'istituto, che presuppone invece la continuità operativa dell'impresa come condizione per il successo delle trattative.

Il D.Lgs. n. 136/2024 ha affrontato il problema riscrivendo l'art. 16, comma 5, CCII in termini inequivoci; la notizia dell'accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore, né ragione di una diversa classificazione del credito.

La norma fa salva la possibilità di revoca o sospensione solo ove determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, ma in tal caso l'istituto è tenuto a motivare la decisione indicando le specifiche ragioni e a comunicarla agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa.

La disposizione aggiunge un elemento di rilievo e cioè la prosecuzione del rapporto non costituisce motivo di responsabilità per la banca. Si tratta di una scelta normativa consapevole, volta a proteggere gli intermediari dal rischio di contestazioni successive per concessione abusiva del credito nel caso in cui la procedura non vada a buon fine.

È, in sostanza, un incentivo a restare al tavolo senza il timore di subire azioni risarcitorie solo per aver continuato a erogare credito durante le trattative.

Oltre all'obbligo di mantenere le linee di credito, il creditore bancario deve fare i conti anche con le misure protettive che l'imprenditore può richiedere ai sensi dell'art. 18 CCII.

Con la semplice iscrizione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure, i creditori non possono avviare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, il che si traduce, in concreto, nel blocco dei pignoramenti in corso, nell'impossibilità di iscrivere nuovi ipoteche giudiziali e nel divieto di presentare istanza di liquidazione giudiziale.

L'effetto è automatico e immediato, senza necessità di una previa convalida giudiziale, anche se la conferma del tribunale è poi necessaria per la sua prosecuzione oltre la fase iniziale.

Il tribunale, sentito l'esperto, può tuttavia calibrare le misure (può limitarle a determinate categorie di creditori, a specifiche azioni o a singoli creditori).

In tale circostanza il creditore bancario può esercitare un ruolo attivo, partecipando all'udienza di conferma, può contestare l'estensione delle misure, dimostrare che la procedura viene utilizzata in modo dilatorio o che non esistono concrete prospettive di risanamento, e ottenere che il tribunale riduca l'ambito di applicazione della protezione nei propri confronti.

Un tema rilevante per il creditore che stia già coltivando un'istanza di liquidazione giudiziale è quello del rapporto tra la composizione negoziata e il procedimento per l'apertura della liquidazione.

Per lungo tempo si è discusso se la pendenza delle misure protettive imponesse al tribunale di sospendere l'udienza prefallimentare.

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 ha precisato che la pendenza di misure protettive o di una procedura di composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l'udienza per la dichiarazione di fallimento.

Se le trattative appaiono infruttuose o dilatorie, il tribunale può dichiarare la liquidazione giudiziale anche in presenza di una composizione negoziata attiva.

È un principio che tutela il creditore istante in modo significativo.

Significa che chi ha presentato istanza di liquidazione giudiziale non può essere tenuto in scacco a tempo indeterminato dal mero avvio di una composizione negoziata.

L'imprenditore che voglia avvalersi della protezione deve dimostrare concretamente che le trattative progrediscono e che esistono reali prospettive di risanamento.

In caso contrario, il creditore può insistere davanti al tribunale e ottenere la dichiarazione di insolvenza.

Più di recente, la Cassazione si è pronunciata anche sull'art. 40, comma 10, CCII con l'ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026 affrontando la questione dell'accesso tardivo agli strumenti di regolazione della crisi.

La norma consente al debitore di presentare domanda di accesso a uno strumento di regolazione anche dopo la scadenza del termine decadenziale della prima udienza, ma solo a condizione che le trattative nella composizione negoziata siano effettivamente giunte a conclusione, non che il debitore vi abbia semplicemente rinunciato.

La Cassazione non intende quindi trasformare la composizione negoziata in un percorso senza fine che paralizza i creditori.

Il quadro normativo e giurisprudenziale sin qui descritto non configura affatto una posizione di impotenza del creditore.

Al contrario, chi sa come muoversi dispone di strumenti importanti.

Può partecipare alle trattative con una posizione chiara e motivata, senza per questo dover accettare condizioni penalizzanti.

Può contestare le misure protettive all'udienza di conferma, allegando l'assenza di prospettive concrete di risanamento o l'uso dilatorio della procedura.

Può mantenere aperta l'istanza di liquidazione giudiziale, senza rinunciarvi per effetto della sola pendenza della composizione negoziata.

E, ove la banca abbia già revocato gli affidamenti per ragioni di vigilanza prudenziale anteriormente all'accesso alla procedura, può difendere quella scelta motivandola adeguatamente, atteso che il divieto di revoca non opera retroattivamente rispetto a decisioni già assunte per ragioni indipendenti dall'avvio della composizione negoziata.

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