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È ancora possibile richiedere il Bonus Tredicesima 2024

Blog 730 e Precompilato
Pubblicato il 30 giu 2025
È ancora possibile richiedere il Bonus Tredicesima 2024

Autore: Vincenzo Trimarco - Dottore Commercialista

Per l’anno d’imposta 2024 è stata prevista la possibilità, per alcuni lavoratori dipendenti, di beneficiare di un’indennità straordinaria di 100 euro, conosciuta come Bonus Tredicesima o Bonus Natale. Chi non ha ricevuto l’importo in busta paga potrà ancora recuperarlo tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

Cos'è il Bonus Tredicesima?

Si tratta di un bonus una tantum, non imponibile, e se ne può beneficiare solo nel 2024. Difatti l’importo è proporzionato ai giorni effettivi di lavoro svolti nel corso dell’anno: più giorni lavorati, maggiore sarà il bonus, entro il limite massimo previsto.

Requisiti per ottenere il bonus

Per accedere al Bonus Tredicesima è necessario soddisfare contemporaneamente i seguenti criteri:

  • reddito complessivo 2024 non superiore a 28.000 euro;
  • imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione prevista dall’art. 13 del TUIR;
  • presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (naturale, adottivo, affidato o riconosciuto).

Attenzione: il bonus non spetta se il coniuge o convivente del lavoratore lo ha già ricevuto, salvo situazioni di separazione legale o quando i figli sono di genitori differenti.

Modalità di erogazione

Il bonus poteva essere riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro, ma solo su richiesta del dipendente. Chi non lo ha richiesto o non lo ha potuto ricevere (ad esempio per cessazione del rapporto prima di dicembre) potrà recuperarlo in sede di dichiarazione dei redditi.

Come richiederlo nella dichiarazione dei redditi

La richiesta può essere effettuata nei modelli:

  • 730/2025, al rigo C14 del Quadro C;
  • REDDITI PF/2025, al rigo RC14 del Quadro RC.
Dati da indicare:
  • reddito da lavoro dipendente (colonna 5), come da Certificazione Unica 2025;
  • importo eventualmente ricevuto (colonna 6);
  • giorni di lavoro effettivi (colonna 8), sempre da CU;
  • barratura della colonna 7, in caso di restituzione.

Liquidazione del bonus

Il bonus sarà riportato nella sezione di liquidazione dell’imposta:

  • Bonus spettante: rigo 65 del modello 730-3 o rigo RN44 di REDDITI PF;
  • Bonus riconosciuto: rigo 66 del modello 730-3 o RN44;
  • Bonus da restituire: rigo 67 del modello 730-3 o RN44.

A seconda dei casi, potrà ridurre le imposte dovute o incrementare il credito IRPEF; in caso contrario, andrà restituito.

Precompilata e controlli

Nella dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate inserirà l’informazione sull’eventuale bonus già ricevuto. Se assente, verrà segnalata la possibilità di richiederlo.

In caso di dubbi sull’ammissibilità o sulla corretta compilazione dei modelli, è consigliabile rivolgersi a un intermediario abilitato.

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