La busta paga è il documento previsto dalla Legge n.4/1953 che il datore di lavoro è obbligato a fornire ai propri dipendenti al momento del pagamento della retribuzione.
L'elaborazione del cedolino paga è posta dalla normativa vigente a carico del Commercialista, del Consulente del Lavoro o di altro professionista abilitato ai sensi dell'art. 1, co. 1 L. 12/1979, il quale può avvalersi di un software paghe online oppure una soluzione installata sul proprio PC: in entrambi i casi si parla di cedolino elettronico o digitale.
Novità e conferme 2026 sulla tassazione della busta paga
Cosa cambia dal 1° gennaio 2026 (misure nuove o rimodulate):
- riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione dal 35% al 33%, con effetto massimo teorico di 440 euro annui;
- conferma della struttura del cuneo fiscale su bonus (per redditi più bassi) e detrazione aggiuntiva (per il ceto medio);
- detassazione più favorevole dei premi di risultato e della partecipazione agli utili: aliquota all’1% nel 2026–2027 e tetto 5.000 euro;
- imposta sostitutiva al 5% nel solo 2026 sugli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali (con requisiti e opzione di rinuncia);
- innalzamento della soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici a 10 euro;
- aggiornamento dei parametri contributivi INPS (minimale, massimale, soglia per contributo aggiuntivo 1%) che impattano sul cedolino;
- bonus mamme 2026: misura economica INPS (60 euro mensili), non una decontribuzione in busta paga.
Approfondimento sulle novità 2026
Quanto vale, in pratica, la busta paga 2026 con la riduzione IRPEF 33% nel secondo scaglione e meccanismo cuneo fiscale bonus/detrazione?
Redditi fino a 20.000 € (bonus cuneo “pieno”, IRPEF invariata nel prospetto)
- 12.000 € → 636 €/anno ≈ +53 €/mese;
- 18.000 € → 864 €/anno ≈ +72 €/mese;
Redditi 20.001–32.000 € (detrazione cuneo fissa – importo pieno 1.000 €/anno)
- 28.000 € → 1.000 €/anno ≈ +83,33 €/mese;
Redditi 32.001–40.000 € (detrazione cuneo che diminuisce + taglio IRPEF che cresce)
- 35.000 € → 765 €/anno ≈ +63,75 €/mese (625 cuneo + 140 IRPEF);
- 39.000 € → 345 €/anno ≈ +28,75 €/mese (125 cuneo + 220 IRPEF);
Redditi oltre 40.000 € (solo taglio IRPEF nel 2° scaglione 28–50)
- 45.000 € → 340 €/anno ≈ +28,33 €/mese;
- 60.000 € → 440 €/anno ≈ +36,67 €/mese;
- 90.000 € → 440 €/anno ≈ +36,67 €/mese;
I valori sopra riportati sono benefici nuovi stimati, non il netto complessivo in busta; inoltre, la stima non include addizionali, altre detrazioni/oneri, conguagli, più CU o più rapporti di lavoro.
Cos'è la busta paga? Partiamo con una definizione alta, ma esauriente di busta paga: è il documento, che è obbligatorio rendere disponibile mensilmente al lavoratore dipendente on l'obiettivo di fornirgli una vista di dettaglio delle componenti che determinano la sua retribuzione netta, ovvero: la retribuzione lorda, gli oneri sociali e le trattenute fiscali a suo carico. Infatti, la retribuzione netta si ottiene dalla differenza tra la retribuzione lorda e la somma degli oneri sociali e delle trattenute fiscali.
Quali dati sono presenti nella busta paga? La normativa vigente (
L. 4/1953) indica quali sono i dati obbligatori che devono essere contenuti all'interno della busta paga, ma non fornisce un modello univoco. Vediamo quindi quali sono le
sezioni in cui, convenzionalmente, il
cedolino paga viene suddiviso:
- intestazione;
- corpo o sezione retributiva;
- dati previdenziali, fiscali e TFR;
- retribuzione netta.
Sezione intestazione
In questa sezione compaiono i dati identificativi dell'azienda (ragione sociale, codice fiscale, posizione INPS e posizione INAIL) e del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale).
A questi si aggiungono le informazioni riguardanti il rapporto di lavoro: data di assunzione, data di cessazione, qualifica e livello di inquadramento, sede di lavoro, periodo di competenza, giorni/ore retribuiti.
Inoltre, l'intestazione (o testa) del cedolino paga riporta anche il dettaglio degli elementi che compongono la retribuzione lorda del lavoratore: paga minima prevista dal CCNL di categoria per il livello di inquadramento, scatti di anzianità, superminimo, elementi territoriali, ecc.
Sezione retributiva
Si tratta del cosiddetto “corpo” della busta paga, in cui sono esposte la retribuzione diretta, la retribuzione indiretta e la retribuzione differita.
Sono definite retribuzioni dirette quelle stabilite dal Contratto Collettivo e che attengono alle prestazioni di lavoro effettive del periodo di riferimento del cedolino, devono essere registrate: le ore di lavoro ordinario, le ore di lavoro straordinario, premi e bonus.
Fanno, invece, parte della retribuzione indiretta le voci riferite a: festività, ferie godute, permessi goduti, eventi tutelati dall'INPS (malattia, maternità, congedi parentali, ecc.) e dall'INAIL (infortunio sul lavoro).
Infine, si parla di retribuzione differita in riferimento agli emolumenti che maturano nel corso del rapporto di lavoro, ma sono erogati in periodi successivi: tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR.
Voci figurative
All'interno della sezione retributiva del cedolino paga possono essere esposte anche voci che, pur non producendo effetti sulla retribuzione netta, hanno un valore informativo per il dipendente: si tratta delle voci figurative.
Alcuni esempi di voci figurative sono i buoni pasto (ticket restaurant) e i compensi in natura (fringe benefit).
Sezione dati previdenziali, fiscali e TFR
Questa sezione contiene il riepilogo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore, che vengono decurtate dalla retribuzione lorda.
Dati fiscali
I dati fiscali riguardano il calcolo delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali applicate alla retribuzione lorda del periodo di riferimento.
Sul cedolino paga sono indicate:
- la retribuzione lorda imponibile ai fini IRPEF;
- l'imposta lorda calcolata sulla retribuzione imponibile;
- le detrazioni, ossia riduzioni di imposta per redditi da lavoro o pensione e familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altre persone conviventi indicate nell' art .433 del c.c.);
- la ritenuta IRPEF netta, che corrisponde alla differenza fra l'imposta lorda e le detrazioni spettanti;
- le addizionali regionali e le addizionali comunali, ossia oneri tributari aggiuntivi destinati alla Regione e al Comune di residenza del lavoratore.
All'interno della sezione dei dati fiscali possono essere presenti anche le voci relative al conguaglio fiscale da 730, che il datore di lavoro accredita o trattiene (a seconda del risultato della dichiarazione) a partire dalla busta paga del mese di luglio.
Le ritenute fiscali totali si ottengono dalla somma algebrica della ritenuta IRPEF netta, l'addizionale regionale, l'addizionale comunale e il conguaglio 730.
Le ritenute totali, invece, si ottengono dalla somma degli oneri sociali e delle ritenute fiscali.
Video tutorial relativo alla trasmissione modelli 730-4 per il conguaglio fiscale in busta paga
Dati previdenziali
Il datore di lavoro deve versare obbligatoriamente i contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL), al fine di garantire al lavoratore le indennità previste in caso di malattia e maternità, cassa integrazione, mobilità, invalidità e pensione di vecchiaia.
Una parte dei suddetti contributi è a carico del lavoratore (oneri sociali) e deve essere esposta nella colonna “ritenute” del cedolino paga.
Trattamenti di fine rapporto (TFR)
Cos'è il trattamento di fine rapporto? Il TFR è una forma di retribuzione differita, che matura durante il corso del rapporto di lavoro e viene pagata al lavoratore dipendente al momento della cessazione, qualunque ne sia la motivazione.
La legge (art. 2120 del c.c.) permette al lavoratore dipendente di richiedere, in costanza di rapporto e per non più di una volta, il pagamento anticipato di una parte del TFR maturato in presenza di determinati requisiti.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sul cedolino paga saranno indicati:
- il TFR maturato durante tutto il corso del rapporto di lavoro, comprensivo della rivalutazione;
- gli eventuali anticipi già corrisposti;
- l'imposta dovuta.
Il TFR netto spettante si ottiene sottraendo dal TFR maturato gli anticipi già corrisposti e l'imposta dovuta.
Libro Unico del Lavoro (LUL)
Cos'è il Libro Unico del Lavoro? Nel linguaggio comune è abbastanza frequente l'assimilazione di cedolino paga e LUL, mentre in realtà il primo rappresenta solamente un estratto del secondo.
Infatti, il LUL è un registro (obbligatorio per il datore di lavoro), nel quale devono essere riportati i dati anagrafici (dell'azienda e del lavoratore), i dati retributivi e le presenze del periodo di riferimento.
Il cedolino, invece, non deve necessariamente contenere i dati delle presenze.
Inoltre, per alcune categorie non è previsto l'obbligo di tenuta del LUL: è il caso, ad esempio, del lavoro domestico (colf e badanti) e dei tirocinanti/praticanti.