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Certificazione Unica 2026

Tutto quello che serve per gestire la CU 2026 (redditi 2025): calendario degli adempimenti, principali novità, chi deve trasmetterla, come inviarla all’Agenzia delle Entrate e come ridurre il rischio di scarti e sanzioni.

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Come ogni anno, nel periodo che va da marzo in poi, una parola, o meglio una coppia di parole, assume particolare rilevanza. Parliamo della Certificazione Unica 2026 - redditi 2025 che, per i dipendenti, sarebbe l'ex CUD (Certificato Unico Dipendente).
Un documento fiscale importante perchè attesta i redditi percepiti dal contribuente nell'anno precedente.
Vediamo in questa guida in cosa consiste, a cosa serve, quali sono le varie scadenze e come utilizzare la CU per la dichiarazione dei redditi.

Immagine rappresentativa della Certificazione Unica
Esempio di certificazione unica ordinaria
Scarica esempio
In questa guida trovi:
  • le scadenze 2026 con la distinzione tra invio ordinario, autonomi abituali e CU residuali collegate al modello 770;
  • le principali novità 2026 rilevanti per studi, datori di lavoro e intermediari;
  • che cos’è la CU e a cosa serve per precompilata, 730 e controlli fiscali;
  • come scaricare la CU come percipiente e dove reperire modello e istruzioni ufficiali;
  • chi è tenuto all’invio e quando opera l’esonero per compensi a forfettari e minimi;
  • come inviare la CU all’Agenzia delle Entrate, come gestire i flussi separati e cosa controllare in caso di scarto.

Scadenze 2026: la triplice scadenza della Certificazione Unica

Per la Certificazione Unica 2026 il calendario è articolato su tre termini, in coerenza con le istruzioni approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 (prot. n. 15707/2026). La logica è distinguere le certificazioni che alimentano la dichiarazione precompilata da quelle che non hanno impatto immediato su questo processo.

Scadenza Adempimento Certificazioni interessate Nota operativa
16 marzo 2026 invio telematico all’Agenzia delle Entrate CU rilevanti per la precompilata (dipendenti, assimilati, pensioni, autonomi occasionali, redditi diversi e locazioni brevi, in base ai casi) termine ordinario e principale
16 marzo 2026 consegna CU sintetica al percipiente lavoratori, pensionati, collaboratori e altri percipienti consegna cartacea o elettronica con effettiva possibilità di conservazione
30 aprile 2026 invio telematico differito CU contenenti esclusivamente redditi da lavoro autonomo derivanti da arti o professioni abituali e alcune provvigioni non occasionali vale solo se il flusso contiene esclusivamente queste certificazioni
termine del modello 770 (31 ottobre 2026, con slittamento al primo giorno lavorativo se festivo) invio telematico residuale CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata termine allineato alla dichiarazione dei sostituti d’imposta
La distinzione tra i termini non dipende dal soggetto che invia, ma dalla tipologia di redditi certificati. Per questo, quando un sostituto d’imposta gestisce flussi misti, conviene pianificare la segmentazione delle anagrafiche:
  • se il file contiene anche certificazioni che devono confluire nella precompilata, l’impostazione più prudenziale è inviare tutto entro il 16 marzo 2026;
  • se si separano i flussi, è necessario creare forniture distinte e coerenti con le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate;
  • la consegna al percipiente entro il 16 marzo 2026 resta un obbligo autonomo rispetto alla trasmissione telematica.

Novità 2026: cosa cambia nella Certificazione Unica

La Certificazione Unica 2026 recepisce le novità normative e operative applicabili ai redditi 2025 e conferma una struttura orientata alla dichiarazione precompilata. I riferimenti di lavoro restano istruzioni ufficiali e specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, sia per la compilazione dei campi sia per la gestione del flusso telematico.

Tra i profili operativi più rilevanti, si evidenzia la conferma della triplice scadenza, la gestione dei flussi separati e l’impostazione delle certificazioni di lavoro dipendente in linea con la disciplina IRPEF 2025 e con le regole del TUIR, in particolare dell’art. 51 per fringe benefit e componenti in natura.

Resta centrale l’esonero dall’obbligo di CU per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfettario e in regime di vantaggio/minimi, in continuità con il D.Lgs. 1/2024 (decreto adempimenti). L’applicazione pratica richiede però un controllo puntuale su soggetto, regime e documentazione emessa:
  • nella pratica di studio, il punto più delicato è distinguere correttamente autonomo occasionale e autonomo abituale ai fini della scadenza del 16 marzo o del 30 aprile;
  • nei flussi con lavoro dipendente, welfare e fringe benefit, serve allineare i dati payroll ai conguagli di fine anno prima della generazione della CU;
  • per locazioni brevi e redditi diversi, è utile verificare la completezza dei dati, perché gli errori incidono anche sulla qualità della precompilata.

Focus operativo: lavoro sportivo

Per i compensi di lavoro sportivo è utile verificare con attenzione la corretta compilazione della CU alla luce del D.Lgs. 36/2021, distinguendo il trattamento fiscale da quello previdenziale. In pratica, la soglia fiscale e quella contributiva possono non coincidere; serve quindi un controllo puntuale su conguagli e sezioni compilate:
  • controllare la natura del rapporto e il periodo di riferimento, per evitare errori nella sezione fiscale e previdenziale;
  • verificare eventuali disallineamenti tra imponibile fiscale e imponibile contributivo prima dell’invio.

Focus operativo: locazioni brevi

Per le locazioni brevi, disciplinate dall’art. 4 del D.L. 50/2017, la CU richiede attenzione alla completezza dei dati trasmessi. Errori o omissioni possono compromettere l’utilizzo corretto delle informazioni nella dichiarazione precompilata del percipiente:
  • controllare ritenute applicate e dati identificativi essenziali della certificazione;
  • verificare la coerenza dei dati prima dell’invio, soprattutto quando la gestione è affidata a intermediari o piattaforme.

Focus operativo: causali A, M e ZO nel lavoro autonomo

Nella sezione lavoro autonomo conviene distinguere subito le causali più ricorrenti, perché la qualificazione del compenso incide sia sulla compilazione sia sulla scadenza di invio. La separazione tra prestazioni abituali e occasionali evita errori nella gestione dei flussi entro il 16 marzo o entro il 30 aprile:
  • causale A: prestazioni di lavoro autonomo rientranti nei compensi professionali;
  • causale M: prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (occasionali), normalmente rilevanti per la precompilata e quindi da presidiare entro il 16 marzo;
  • causale ZO: usare la codifica prevista dalle istruzioni CU 2026 nei casi disciplinati dal tracciato, verificando sempre software aggiornato e istruzioni ufficiali.

Cos’è e a cosa serve la Certificazione Unica (ex CUD)

La Certificazione Unica è il documento con cui il sostituto d’imposta certifica i redditi corrisposti, le ritenute operate e, quando dovuti, i dati previdenziali e assistenziali del percipiente. L’obbligo si colloca nel sistema delle ritenute alla fonte del D.P.R. 600/1973 (tra cui, a titolo esemplificativo, gli artt. 23, 24, 25 e seguenti richiamati dalla prassi di compilazione), mentre la presentazione telematica rientra nelle regole dichiarative del D.P.R. 322/1998.

La CU serve prima di tutto ad alimentare la dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate: i dati trasmessi confluiscono nell’Anagrafe tributaria e vengono utilizzati per predisporre 730 e modello Redditi precompilati. È utile anche al contribuente per verificare redditi, ritenute, addizionali e conguagli, oltre che come documento richiesto in molte verifiche amministrative e reddituali:
  • per il 730, la CU è la base di partenza per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, e per alcune informazioni che incidono su altri quadri;
  • per lavoro autonomo occasionale, provvigioni e redditi diversi, la CU consente di ricostruire compensi e ritenute da riportare in dichiarazione;
  • per il sostituto d’imposta, la CU chiude il ciclo annuale di certificazione verso percipiente e amministrazione finanziaria.

Come scaricare la Certificazione Unica

Per il percipiente, la CU va richiesta o scaricata dal soggetto che l’ha rilasciata (datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta). La consegna entro il 16 marzo può avvenire in formato cartaceo oppure elettronico, purché il documento sia effettivamente accessibile e conservabile.

Il servizio Certificazioni Uniche di OPEN è la soluzione più pratica per ottenerle. In alternativa, per sostituto o intermediario, modello ordinario, modello sintetico, istruzioni e specifiche tecniche si scaricano dalla sezione dedicata alla Certificazione Unica sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Passaggi pratici per reperire i documenti ufficiali:
  1. accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate e cercare la sezione "Certificazione unica";
  2. scaricare il modello ordinario per la trasmissione telematica;
  3. scaricare il modello sintetico per la consegna al percipiente;
  4. scaricare istruzioni di compilazione e specifiche tecniche prima di generare il file.
Immagine rappresentativa della Certificazione Unica

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Chi deve inviare la CU e come: soggetti obbligati e destinatari

Devono trasmettere la CU i soggetti che l'anno scorso hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte oppure importi rilevanti ai fini degli obblighi contributivi, secondo il perimetro del D.P.R. 600/1973 e delle istruzioni CU aggiornate. La regola operativa è lineare: chi agisce come sostituto d’imposta e certifica redditi o dati contributivi verifica l’obbligo di rilascio e trasmissione.

Tra i soggetti normalmente coinvolti rientrano:
  • società di capitali, società di persone e imprese individuali;
  • professionisti, studi associati e società tra professionisti;
  • enti non commerciali, associazioni, fondazioni e condomìni quando operano come sostituti;
  • amministrazioni pubbliche ed enti che erogano redditi o compensi soggetti agli obblighi previsti;
  • curatori e commissari nei casi di procedure concorsuali, per quanto di competenza.

Per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfettario (Legge 190/2014) e in regime di vantaggio/minimi (D.L. 98/2011, per i casi residui), si conferma l’esonero dall’obbligo di CU in continuità con il D.Lgs. 1/2024. Prima di escludere il soggetto dal flusso CU, conviene controllare regime fiscale e corretta classificazione documentale nel gestionale.

Come inviare la CU all’Agenzia delle Entrate

La CU ordinaria si trasmette esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite intermediario abilitato, secondo le regole tecniche e di abilitazione dei servizi telematici. La fornitura deve rispettare le specifiche tecniche pubblicate con il pacchetto CU.

Nel modello ordinario confluiscono frontespizio, quadro CT (quando dovuto) e certificazioni relative alle diverse tipologie di reddito. Le istruzioni CU confermano la possibilità di inviare flussi separati, ad esempio distinguendo certificazioni di lavoro dipendente e assimilati da certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Procedura operativa consigliata:
  • raccogliere e riconciliare i dati anagrafici, fiscali e previdenziali prima della generazione del file;
  • classificare le certificazioni in base alla scadenza applicabile (16 marzo, 30 aprile, termine del 770);
  • generare il file telematico con software aggiornato alle specifiche CU;
  • eseguire i controlli formali previsti dal software di controllo dell’Agenzia delle Entrate;
  • trasmettere la fornitura e monitorare subito ricevute e possibili scarti;
  • in caso di scarto, correggere e ripresentare il file entro i termini utili per evitare sanzioni.

Sul piano sanzionatorio, la sanzione è riferita alla singola certificazione omessa, tardiva o errata, con limiti massimi per sostituto d’imposta e riduzioni in caso di correzione tempestiva. Poiché la CU è collegata anche alla dichiarazione precompilata, la gestione rapida di scarti e rettifiche riduce il rischio sanzionatorio e i disallineamenti nei dati dei contribuenti.

Focus operativo: sanzioni e scarti

L’art. 4 del D.P.R. 322/1998 e la disciplina sanzionatoria richiamata dalle istruzioni richiedono un controllo immediato delle ricevute telematiche. Se la fornitura viene scartata, le certificazioni contenute si considerano non presentate; occorre quindi correggere e ritrasmettere tempestivamente.
  • monitorare lo stato della ricevuta subito dopo l’invio, senza rinviare il controllo ai giorni successivi;
  • in caso di scarto, intervenire entro il termine tecnico indicato nelle istruzioni e nelle ricevute, per limitare il rischio sanzionatorio;
  • tenere traccia di invio, ricevuta, eventuale scarto e nuova trasmissione in un fascicolo di controllo interno.
Certificazione Unica sintetica
Esempio di certificazione unica sintetica
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Domande frequenti

La Certificazione Unica è obbligatoria per tutti? È prevista per importi erogati da sostituti d’imposta soggetti a ritenute fiscali.
Cosa succede se la Certificazione Unica riporta dati errati? Occorre richiedere la correzione al soggetto che ha emesso il documento.
La Certificazione Unica include anche compensi da collaborazioni occasionali? Sì, se superiori a una determinata soglia e soggetti a ritenuta d’acconto.
Cosa succede se non si riceve la Certificazione Unica? Se non si riceve la CU entro la scadenza, si può contattare il datore di lavoro, l'ente pensionistico o il committente per richiederla. In caso di impossibilità, ci si può rivolgere all'Agenzia delle Entrate per ottenere una copia del documento o comunque entrare nel proprio profilo per vedere se è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate ma non inviata via e-mail o via posta.
Ricordiamo che per chi opera con partita IVA in regime forfettario l'invio della CU dalle aziende clienti non è più obbligatorio.
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