Domande frequenti
Cos'è il 730?
Il modello 730 è una dichiarazione dei redditi utilizzabile, in presenza dei requisiti previsti, da lavoratori dipendenti, pensionati e altri contribuenti che percepiscono redditi dichiarabili con questo modello.
Nel 730 2026 si indicano i redditi percepiti nell'anno 2025, come redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di terreni e fabbricati, alcuni redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, redditi diversi e alcuni redditi soggetti a tassazione separata.
Il principale vantaggio del modello 730 riguarda la gestione del risultato della dichiarazione: se viene indicato un sostituto d'imposta, l'eventuale rimborso o addebito viene effettuato direttamente in busta paga o sulla pensione; se il modello viene presentato senza sostituto, l'eventuale rimborso è erogato dall'Agenzia delle Entrate e gli importi dovuti vengono versati tramite modello F24.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate oppure tramite un CAF, un professionista abilitato o, se presta assistenza fiscale, il sostituto d'imposta.
Il modello 730 può essere presentato anche in forma congiunta da coniugi o parti di un'unione civile, quando ricorrono i requisiti previsti, e può essere utilizzato dall'erede per dichiarare i redditi di una persona deceduta nell'anno 2025 oppure entro il 30 settembre 2026, se il contribuente deceduto avrebbe potuto utilizzare il modello. Per i decessi avvenuti successivamente a tale data occorre utilizzare il modello Redditi PF.
Chi può presentare il modello 730?
Il modello 730 non è riservato esclusivamente a lavoratori dipendenti e pensionati. In presenza dei requisiti previsti dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, come alcune collaborazioni coordinate e continuative;
- redditi di terreni e fabbricati;
- alcuni redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, come alcune prestazioni occasionali;
- redditi diversi, come determinati redditi derivanti da immobili situati all'estero;
- alcuni redditi soggetti a tassazione separata.
Possono inoltre utilizzare il 730, nei casi previsti, contribuenti senza sostituto d'imposta, soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente e produttori agricoli esonerati dagli specifici obblighi dichiarativi previsti dalla normativa.
Non esiste un obbligo generalizzato di presentare proprio il modello 730: occorre verificare se il contribuente sia tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi e quale modello debba utilizzare. In caso di dichiarazione omessa, se sono dovute imposte, la sanzione amministrativa è pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro; se non sono dovute imposte, la sanzione ordinaria va da 250 a 1.000 euro, salvo le specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
Quali documenti sono necessari per il 730?
I documenti necessari dipendono dalla situazione personale, reddituale e patrimoniale del contribuente. In generale, per compilare o verificare correttamente il modello 730 possono servire:
- la Certificazione Unica (CU) relativa ai redditi percepiti nell'anno precedente;
- la dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente e il relativo prospetto di liquidazione;
- le quietanze dei modelli F24 relativi ad acconti o altri versamenti già effettuati;
- la documentazione relativa a immobili, acquisti, vendite, successioni o donazioni, quando rilevante per la dichiarazione;
- le certificazioni relative a redditi ulteriori, come determinati redditi di capitale;
- fatture, ricevute, scontrini parlanti e prove di pagamento relative a spese detraibili o deducibili, come spese sanitarie, istruzione, assicurazioni, mutui, erogazioni liberali o interventi edilizi;
- il documento di identità e l'eventuale documentazione richiesta dal CAF o dal professionista per l'assistenza fiscale.
In presenza di immobili, può essere utile verificare anche i dati catastali tramite la visura catastale. La documentazione effettivamente necessaria deve comunque essere verificata sulla base della singola dichiarazione.
Cos'è il 730 congiunto?
Il 730 congiunto è una dichiarazione presentata da coniugi o parti di un'unione civile, quando entrambi possiedono redditi dichiarabili con il modello 730 e almeno uno dei due rientra tra i soggetti che possono utilizzarlo.
Con il 730 congiunto le due dichiarazioni vengono presentate in un unico modello e il risultato finale può tenere conto sia degli eventuali crediti sia degli eventuali debiti dei due contribuenti. La dichiarazione viene presentata dal soggetto indicato come dichiarante, con il consenso dell'altro.
La presenza di un sostituto d'imposta che effettui il conguaglio non è un requisito assoluto: nei casi previsti, il modello 730 può essere presentato anche senza sostituto d'imposta.
Il 730 congiunto non può essere utilizzato per dichiarazioni presentate per conto di persone incapaci, compresi i minori, oppure in caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione.
Chi ha la partita IVA può fare il 730?
Il solo fatto di avere una partita IVA non consente di stabilire automaticamente se sia possibile utilizzare il modello 730: occorre verificare quali redditi sono stati percepiti nell'anno precedente e quali obblighi dichiarativi ne derivano.
Chi ha percepito redditi d'impresa o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA deve normalmente utilizzare il modello Redditi PF per dichiarare tali redditi. Il 730 può invece comprendere redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, come determinate prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Possono inoltre utilizzare il modello 730, se ricorrono le condizioni previste, i produttori agricoli esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni IVA, IRAP e del modello 770.
Un disoccupato deve fare il 730?
Non esiste una risposta automatica valida per tutti i disoccupati. Chi percepisce un'indennità di disoccupazione, come la NASpI, riceve normalmente una Certificazione Unica dall'INPS: occorre quindi verificare se il reddito è stato correttamente certificato e conguagliato e se sono presenti altri redditi, più Certificazioni Uniche o ulteriori elementi da dichiarare.
Un contribuente disoccupato può essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione se possiede esclusivamente redditi già correttamente tassati e non ricorrono ulteriori obblighi dichiarativi. Può invece essere necessario presentare la dichiarazione, ad esempio, in presenza di altri redditi, più CU non conguagliate o imposte ancora dovute.
Anche quando non è obbligato a presentare la dichiarazione, il contribuente può utilizzare il modello 730, anche senza sostituto d'imposta, per recuperare eventuali detrazioni, deduzioni o crediti spettanti.
I pensionati devono fare il 730?
Un pensionato non è automaticamente obbligato a presentare il modello 730. Se percepisce una sola pensione correttamente certificata e non ha ulteriori redditi o obblighi dichiarativi, può essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione può invece essere necessaria quando il pensionato possiede altri redditi, immobili da dichiarare, più Certificazioni Uniche non correttamente conguagliate oppure altri elementi che determinano imposte dovute.
Anche in assenza di obbligo, il modello 730 può essere utilizzato per recuperare spese detraibili o deducibili, come spese sanitarie, interessi sul mutuo o interventi edilizi agevolati.
Per quanto tempo vanno conservati i documenti del 730?
La documentazione utilizzata per il modello 730 2026 deve essere conservata fino al 31 dicembre 2031, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può richiederla nell'ambito dei controlli previsti.
Devono essere conservati, quando utilizzati per la dichiarazione, documenti come Certificazioni Uniche, fatture, ricevute, scontrini parlanti, attestazioni di pagamento, contratti, quietanze, documentazione relativa agli immobili e ogni altro documento utile a dimostrare i dati dichiarati.
Per gli oneri detraibili ripartiti in più rate annuali, come alcuni interventi edilizi, la documentazione deve essere conservata più a lungo: il termine va calcolato con riferimento alla dichiarazione nella quale viene indicata l'ultima rata detratta, e non applicando un numero fisso di anni uguale per tutti i casi.
È possibile modificare un 730 precompilato già inviato?
Sì, un modello 730 precompilato già inviato può essere corretto, ma la procedura da utilizzare dipende dal momento in cui viene rilevato l'errore e dagli effetti della modifica sul risultato della dichiarazione.
Per il modello 730 2026, le principali possibilità sono:
-
annullamento del 730 già inviato:
se hai trasmesso il 730 tramite l'applicazione web dell'Agenzia delle Entrate e ti accorgi di un errore entro il 22 giugno 2026, puoi annullare la dichiarazione una sola volta e presentarne una nuova. Con l'annullamento vengono cancellati i dati inseriti nella dichiarazione già trasmessa;
-
730 integrativo:
se la correzione comporta un maggior credito, un minor debito oppure non modifica l'imposta dovuta, puoi presentare un modello 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026. Il 730 integrativo deve essere presentato tramite un CAF o un professionista abilitato, anche quando la dichiarazione originaria è stata inviata direttamente online;
-
correzione dei dati del sostituto d'imposta:
se la modifica riguarda esclusivamente i dati del soggetto che deve effettuare il conguaglio, è possibile presentare il 730 integrativo di tipo 2 tramite l'applicazione della dichiarazione precompilata entro il 10 novembre 2026;
-
modello Redditi Persone Fisiche correttivo:
se la correzione determina un minor credito o un maggior debito, oppure se non è utilizzabile il 730 integrativo, occorre presentare il modello Redditi PF correttivo entro il 2 novembre 2026. Se dalla correzione emerge un'imposta da versare, occorre regolarizzare anche il pagamento, applicando il ravvedimento operoso quando ne ricorrono le condizioni;
-
modello Redditi PF integrativo:
dopo il termine previsto per il modello Redditi PF correttivo, la dichiarazione può ancora essere corretta mediante dichiarazione integrativa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, secondo le regole applicabili al caso concreto.
Il 730 rettificativo riguarda invece una situazione diversa: si utilizza quando l'errore è stato commesso dal sostituto d'imposta, dal CAF o dal professionista che ha prestato assistenza fiscale. In questo caso, il contribuente deve segnalare l'errore al soggetto che ha predisposto la dichiarazione, affinché provveda alla rettifica entro i termini previsti.
La correzione della dichiarazione non annulla automaticamente eventuali rimborsi o trattenute già effettuati: se il conguaglio è già stato eseguito, gli importi dovranno essere ricalcolati e regolati in base alla dichiarazione corretta.
La delega al 730 precompilato dello scorso anno è ancora valida?
No, se si tratta della delega rilasciata a un CAF o a un professionista per accedere alla dichiarazione precompilata. Questa delega deve indicare l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione: per consultare il 730 precompilato 2026, relativo ai redditi 2025, è quindi necessario utilizzare una delega riferita all'anno d'imposta 2025.
È diverso il caso dell'accesso come erede: se l'erede è già stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente deceduto nell'anno precedente, l'Agenzia delle Entrate prevede che l'accesso resti autorizzato anche per l'anno corrente.
La Delega Unica sostituisce la delega per accedere al 730 precompilato?
No. La Delega Unica, operativa dall'8 dicembre 2025, consente al contribuente di autorizzare un intermediario all'utilizzo di uno o più servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Tra i servizi delegabili rientrano, in particolare:
- la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
- determinati servizi del portale Fatture e Corrispettivi;
- l'acquisizione dei dati ISA e dei dati necessari alla proposta di CPB;
- i servizi online dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L'accesso al 730 precompilato da parte di un CAF o di un professionista abilitato richiede invece l'apposita delega prevista per la dichiarazione precompilata, nella quale deve essere indicato l'anno d'imposta interessato. La Delega Unica non sostituisce questa autorizzazione specifica.
La Delega Unica può essere conferita a un massimo di due intermediari e, salvo revoca o rinuncia, scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del conferimento.
Perché il mio 730 precompilato non è disponibile?
Se non riesci a visualizzare il tuo 730 precompilato, occorre prima distinguere tra
mancata disponibilità del modello, modello non ancora pubblicato,
necessità di utilizzare un modello diverso e problemi di accesso.
Le situazioni più frequenti da verificare sono:
-
la dichiarazione non è ancora disponibile per la consultazione:
per la campagna 730 2026, il modello precompilato può essere visualizzato
a partire dal 30 aprile 2026;
-
devi utilizzare il modello Redditi PF anziché il 730:
se devi dichiarare redditi d'impresa o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta
la partita IVA, il modello corretto è
normalmente il modello Redditi Persone Fisiche;
-
l'Agenzia delle Entrate non ha predisposto la dichiarazione precompilata:
dopo l'accesso all'area riservata può comparire un messaggio che informa che la
dichiarazione precompilata non è stata predisposta. In questo caso, la mancata
predisposizione non impedisce di compilare e presentare la dichiarazione tramite
l'applicazione web o con l'assistenza di un CAF
o di un professionista abilitato;
-
alcuni dati reddituali o di spesa non sono presenti o non sono stati utilizzati:
ad esempio, una Certificazione Unica assente, trasmessa in modo non corretto o non utilizzata
dall'Agenzia può comportare dati mancanti nel modello o nel foglio riepilogativo.
In questa situazione, la dichiarazione può comunque essere disponibile, ma deve essere
verificata ed eventualmente integrata;
-
il modello è disponibile ma risulta non liquidabile:
il 730 è stato predisposto, ma manca un'informazione necessaria per calcolare correttamente
imposte, rimborsi o addebiti. L'applicazione indica i quadri da completare; può accadere,
ad esempio, quando deve essere integrata la destinazione d'uso di un immobile;
-
non riesci ad accedere all'area riservata:
credenziali SPID,
CIE o
CNS non funzionanti, accesso effettuato
per un soggetto diverso oppure indisponibilità temporanea del servizio possono impedirti
di visualizzare il modello, anche quando la dichiarazione è stata predisposta.
Se il modello non è visibile oppure presenta dati incompleti, è opportuno consultare il
messaggio mostrato nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate e verificare la propria
situazione con un CAF o un professionista abilitato.
È possibile accedere al 730 precompilato di una persona defunta?
Sì. L'erede può accedere alla dichiarazione precompilata e presentare il modello 730 per conto di una persona deceduta, se il contribuente deceduto possedeva i requisiti per utilizzare il modello e il decesso è avvenuto nell'anno 2025 oppure entro il 30 settembre 2026.
Per i decessi avvenuti successivamente al 30 settembre 2026, l'eventuale dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto deve essere presentata utilizzando il modello Redditi PF.
Il modello 730 presentato dall'erede deve essere inviato senza sostituto d'imposta e non può essere presentato in forma congiunta.
La dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto è distinta dalla dichiarazione di successione. L'erede deve verificare separatamente se è tenuto a presentare la dichiarazione di successione e se, nel proprio modello 730 o Redditi PF, deve indicare eventuali redditi prodotti dai beni ereditati dopo il decesso, come redditi fondiari o canoni di locazione di propria spettanza.
Per approfondire gli adempimenti dichiarativi collegati al decesso, consulta la guida sulla dichiarazione dei redditi in caso di eredità.
Cosa può determinare un controllo sul modello 730?
La dichiarazione dei redditi può essere sottoposta a controllo dall'Agenzia delle Entrate. Non esiste un unico evento che determina automaticamente un controllo: le verifiche possono derivare dai dati dichiarati, dalle informazioni già disponibili all'Amministrazione finanziaria, dalla documentazione prodotta o da specifiche attività di analisi del rischio.
I principali controlli che possono riguardare il modello 730 sono:
- il controllo automatico, effettuato mediante procedure informatizzate per verificare calcoli, versamenti e coerenza dei dati indicati nella dichiarazione;
- il controllo formale, con il quale l'Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione necessaria a verificare detrazioni, deduzioni, ritenute, crediti e altri dati dichiarati;
- l'attività di accertamento sostanziale, svolta quando l'Amministrazione ritiene necessario approfondire la posizione fiscale del contribuente sulla base degli elementi disponibili.
Se dal controllo automatico o formale emergono anomalie, l'Agenzia delle Entrate invia normalmente una comunicazione con l'esito del controllo o una comunicazione di irregolarità. Queste comunicazioni non coincidono con un avviso di accertamento.
Se il contribuente riconosce la correttezza della comunicazione, può regolarizzare la propria posizione pagando imposte, interessi e sanzioni ridotte entro il termine previsto, in linea generale pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se ritiene che la comunicazione non sia corretta, può fornire chiarimenti o documentazione attraverso i canali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, tra cui il servizio CIVIS nei casi previsti.
L'avviso di accertamento riguarda invece una fase diversa e può essere notificato quando, a seguito dell'attività di accertamento, l'Agenzia delle Entrate contesta maggiori redditi, minori detrazioni o maggiori imposte. In presenza di un atto impugnabile, il contribuente può valutare gli strumenti di tutela previsti, compreso il contenzioso tributario.