Novità 730 2026
Il Modello 730/2026 recepisce alcune novità rilevanti collegate alla riforma fiscale, all’aggiornamento delle detrazioni e a una gestione più ampia delle informazioni da indicare in dichiarazione. Le principali modifiche riguardano la conferma dell’IRPEF a tre scaglioni, il nuovo assetto del cuneo fiscale e delle detrazioni da lavoro dipendente, il ridisegno delle regole sui familiari a carico, oltre ad alcune innovazioni che interessano il quadro T e la gestione di specifiche fattispecie come le cripto-attività. Sul piano operativo, emerge anche la tendenza a una dichiarazione sempre più semplificata e precompilata, con l’obiettivo di rendere più agevole la compilazione per il contribuente.
Sintesi di cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 2026:
- conferma della struttura IRPEF a tre scaglioni;
- aggiornamento del cuneo fiscale e delle regole sulla detrazione da lavoro dipendente;
- introduzione di meccanismi collegati alla somma aggiuntiva esente fino a 20.000 euro e all’ulteriore detrazione nella fascia 20.000–40.000 euro;
- revisione delle regole sui familiari a carico, con una restrizione del perimetro delle detrazioni;
- introduzione di due nuovi righi del quadro T relativi alle cripto-attività;
- nuove regole per Superbonus e bonus edilizi, con aggiornamenti sulla ripartizione e sulla detrazione delle spese;
- conferma delle principali spese detraibili, tra cui spese sanitarie, istruzione, abbonamenti ai trasporti e attività sportive per i ragazzi;
- estensione della dichiarazione semplificata anche ad alcune ipotesi di redditi a tassazione separata o imposta sostitutiva;
- evoluzione della precompilata, sempre più completa e orientata a facilitare il controllo e l’invio della dichiarazione.
Le novità introdotte per il 730/2026 seguono tre direttrici principali: semplificare gli adempimenti dichiarativi, concentrare i benefici fiscali sui redditi medio-bassi e rivedere la disciplina dei familiari a carico in coerenza con il sistema dell’Assegno Unico.
Per il contribuente, però, non è sempre semplice capire se, tra busta paga e dichiarazione, siano state riconosciute correttamente tutte le somme e le detrazioni spettanti. La verifica diventa ancora più delicata quando il rapporto di lavoro cambia nel corso dell’anno o quando muta la situazione dei figli a carico.
Il Modello 730 non è quindi più solo uno strumento per indicare spese e oneri, ma un vero controllo del profilo fiscale complessivo. Per questo, il supporto di un professionista o di un CAF può aiutare a tradurre le nuove regole in effetti concreti su netto, rimborsi e scelte fiscali future.
IRPEF, detrazione lavoro dipendente e nuovo bonus fino a 960 €
Aliquote e detrazione lavoro dipendente
La struttura a tre aliquote IRPEF viene confermata anche per i redditi 2025:
- 23% fino a 28.000 €;
- 35% tra 28.000 e 50.000 €;
- 43% oltre 50.000 €.
La vera novità, però, per i dipendenti è nel combinato tra nuova detrazione e misure aggiuntive in busta paga:
- la detrazione per lavoro dipendente dell’art. 13 TUIR sale a 1.955 € per i redditi fino a 15.000 €.
- la no tax area per i dipendenti viene di fatto allineata a 8.500 €, come già avviene per i pensionati, con un effetto diretto sul 730/2026: per molti rapporti part-time l’imposta lorda può risultare azzerata.
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Somma aggiuntiva esente: come funziona nella pratica
Accanto alla detrazione, la Legge di Bilancio 2025 introduce una somma aggiuntiva esentasse per i soli redditi di lavoro dipendente fino a 20.000 €.
La somma non concorre alla formazione del reddito imponibile e viene riconosciuta dal datore di lavoro, sulla base del reddito rapportato ad anno, con queste percentuali:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 €;
- 5,3% se il reddito è sopra 8.500 € e fino a 15.000 €;
- 4,8% se il reddito è sopra 15.000 € e fino a 20.000 €.
Attenzione a un punto spesso frainteso: la fascia percentuale si determina sul reddito annuo teorico rapportato ad anno, ma la percentuale si applica al reddito di lavoro dipendente effettivamente maturato.
Ad esempio, un dipendente con reddito annuo di 16.000 € vedrà applicata l’aliquota del 4,8% a tutto il proprio reddito di lavoro, in quanto ricade nella fascia oltre 15.000 e fino a 20.000 €.
La somma esente teorica sarà quindi pari a 768 € (16.000 × 4,8%), da rapportare al periodo di lavoro effettivo se l’anno non è completo.
In pratica, tra nuova detrazione e somma esente, il “cuneo fiscale” si alleggerisce in modo percepibile per chi sta sotto i 20.000 €, ma il 730 diventa il momento in cui verificare se quanto riconosciuto in busta paga è corretto.
Ulteriore detrazione per redditi 20.000–40.000 €
Per i dipendenti con reddito complessivo tra 20.000 e 40.000 € è prevista una ulteriore detrazione IRPEF rapportata al periodo di lavoro:
- tra 20.000 e 32.000 € l’ulteriore detrazione teorica è pari a 1.000 €;
- tra 32.001 e 40.000 € l’importo decresce con una formula lineare fino ad azzerarsi oltre i 40.000 €, tipicamente: 1.000 × (40.000 – reddito complessivo) / 8.000, da rapportare al periodo di lavoro.
Anche questa misura può non essere stata riconosciuta in tutto o in parte in busta paga (per prudenza del sostituto), e il 730/2026 diventa lo strumento per recuperarla a consuntivo, generando un rimborso aggiuntivo in sede di conguaglio.
Familiari a carico: la mini-rivoluzione
Qui la riforma è più netta e tocca direttamente la pianificazione fiscale delle famiglie.
Figli: solo 21–30 anni (salvo disabili)
Dal periodo d’imposta 2025, recepito nel 730/2026, la detrazione per figli a carico si concentra su una platea molto più ristretta:
- figli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni;
- figli disabili, per i quali non opera più alcun limite di età.
In pratica, i figli oltre i 30 anni non possono più essere fiscalmente a carico, a meno che siano riconosciuti disabili: escono quindi dalle detrazioni per carichi di famiglia anche se non lavorano o hanno redditi minimi.
Per questi figli “21–30” e per i figli disabili resta la detrazione base (circa 950 € per figlio), modulata in base al reddito complessivo del genitore, con specifiche maggiorazioni in presenza di disabilità e, dove previsto, di età più bassa.
I figli minori di 21 anni non danno più diritto alla detrazione per carichi di famiglia, perché già coperti dall’Assegno Unico; tuttavia, vanno comunque indicati nel quadro familiari del 730 per collegare correttamente le spese detraibili (mediche, sportive, istruzione, ecc.).
In conclusione, il genitore con un figlio di 31 anni laureato ma ancora senza lavoro che fino al 2024 veniva indicato come familiare a carico, nel 730/2026 non potrà più farlo, salvo che il figlio sia disabile ai sensi della normativa di riferimento.
Limiti di reddito e altri familiari
Restano confermate le soglie reddituali per considerare un familiare fiscalmente a carico:
- 4.000 € per i figli fino a 24 anni.
- 2.840,51 € per i figli sopra i 24 anni e per gli altri familiari.
La vera stretta riguarda gli “altri familiari”: dal 2025–2026, la detrazione per carichi di famiglia si concentra solo sugli ascendenti conviventi (genitori, nonni), mentre escono dal perimetro detraibile fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore, salvo il diverso regime di certe spese sostenute nel loro interesse.
Nel
prospetto dei familiari a carico del 730, la codifica distingue:
- il codice specifico per gli ascendenti (genitori, nonni) conviventi,
- un diverso codice per gli altri familiari non ascendenti, per i quali non spetta più la detrazione per carichi di famiglia ma restano possibili le detrazioni per oneri sostenuti nel loro interesse (spese mediche, assistenza, ecc.) se ne ricorrono i presupposti.
Quindi molte famiglie che finora caricavano fratelli o suoceri con redditi molto bassi non vedranno più quella detrazione nel 730/2026, pur potendo ancora portare in detrazione le spese sostenute per loro, se previste dal TUIR.
Quadro T: due nuovi righi relativi alle cripto-attività
Nel 730/2026 (redditi 2025) il Quadro T introduce una novità mirata sulle cripto-attività: arriva la “Sezione X – cripto-attività: valutazione al valore normale”, con i nuovi righi T118 e T119.
Questi righi servono a gestire i casi in cui il valore fiscale deve essere determinato agganciandosi al valore normale e, di conseguenza, va indicata l’imposta dovuta, con le relative modalità di versamento e rateizzazione previste dal modello.
In sostanza, l’Agenzia rende più esplicita e tracciabile nel 730 la valorizzazione delle cripto secondo il criterio del valore normale, richiamando l’art. 9 del TUIR e collegandolo alle cripto-attività richiamate dall’art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR.