La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 197/2025 rappresenta una boccata d’ossigeno per chi si trova nel delicato passaggio da una “prima casa” all’altra. Ecco cosa succede, in pratica.
Immaginate di aver comprato una nuova “prima casa” a novembre 2024, usufruendo delle agevolazioni. Possedete ancora la vecchia abitazione, anch’essa acquistata con le agevolazioni, e la legge vi imponeva di venderla entro un anno. Ma, con la legge di Bilancio 2025, il termine viene raddoppiato: ora avete due anni di tempo per vendere la casa “preposseduta”.
La domanda, a questo punto, sorge spontanea: chi aveva già iniziato il countdown del vecchio termine (un anno) può beneficiare del nuovo termine (due anni)? L’Agenzia delle Entrate risponde sì, chiarendo che “il nuovo termine di due anni per l’alienazione dell’immobile agevolato preposseduto è applicabile anche agli acquisti per i quali al 31 dicembre 2024 sia ancora pendente il termine di un anno per procedere alla suddetta alienazione” e che la modifica “non prevede che l’estensione del predetto limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1 gennaio 2025”.
Un altro punto centrale riguarda il credito d’imposta: se vendo la vecchia casa entro due anni, posso comunque utilizzare il credito per il riacquisto? Anche qui la risposta è positiva: il credito d’imposta non viene perso, purché l’alienazione avvenga entro il nuovo termine biennale. L’Agenzia sottolinea come questa interpretazione sia coerente con la “ratio” della riforma, cioè concedere maggiore flessibilità a chi deve cambiare casa, senza penalizzare nessuno che abbia confidato nelle regole precedenti: “si ritiene che anche nell’ipotesi in esame, in cui il riacquisto della nuova ‘prima casa’ precede l’alienazione dell’abitazione preposseduta, il maggior termine di due anni per la rivendita non pregiudichi il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l’immobile agevolato preposseduto venga alienato entro il termine di due anni dal suddetto nuovo acquisto”.