Autore: Vincenzo Trimarco - Dottore Commercialista
Con l’introduzione del nuovo Quadro T nel modello 730/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ampliato gli strumenti a disposizione dei contribuenti per dichiarare plusvalenze di natura finanziaria, con particolare attenzione al crescente fenomeno delle cripto-attività. Vediamo in modo chiaro e sintetico cosa cambia e come affrontare correttamente la compilazione.
A cosa serve il Quadro T? Il Quadro T è stato creato per permettere ai contribuenti di dichiarare:
- Plusvalenze da strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi, metalli preziosi, ecc.);
- Guadagni da criptovalute, soggetti a tassazione al 26%;
- Minusvalenze non compensate negli anni precedenti;
- Riepiloghi di eccedenze e crediti d’imposta;
- Rivalutazioni di partecipazioni con perizia giurata.
Le sezioni del Quadro T: una panoramica
Il quadro si articola in 9 sezioni, ciascuna dedicata a specifiche tipologie di redditi:
Sezione
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Contenuto
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I e II
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Plusvalenze da cessione titoli, certificati, valute, metalli, ecc. (20% o 26%)
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III
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Plusvalenze da partecipazioni qualificate o fondi immobiliari esteri
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IV
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Plusvalenze da investimenti in Stati a fiscalità privilegiata
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V
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Plusvalenze da cripto-attività superiori a 2.000 €
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VII
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Minusvalenze non compensate dal 2020 al 2023
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VIII
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Riepilogo delle eccedenze d’imposta sostitutiva
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IX
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Rivalutazioni di partecipazioni con perizia
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Focus sulle criptovalute
Con l’articolo 67 del TUIR aggiornato, le plusvalenze da criptovalute devono essere dichiarate nel Quadro T se superano i 2.000 € nel periodo d’imposta. La tassazione è al 26% e il calcolo si basa sulla differenza tra il valore di vendita (o permuta) e il costo di acquisto.
Attenzione:
- Se il costo di acquisto non è documentabile, si assume pari a zero.
- In caso di successione o donazione, il valore è determinato rispettivamente secondo la stima ai fini dell’imposta di successione o in base al costo del donante.
Esempi pratici
- Cessione azioni estere:
- Acquisto: 6.500 €, Cessione: 8.000 €
- Plusvalenza: 1.500 €
- Imposta (26%): 390 € (rateizzabile)
- Vendita cripto-attività:
- Acquisto: 5.000 €, Cessione: 8.000 €, Franchigia (valida solo per l’anno di imposta 2024): 2.000 €
- Plusvalenza tassabile: 1.000 €
- Imposta (26%): 260 € (non rateizzabile)
Pagamento e F24
L’imposta sostitutiva calcolata nel Quadro T confluisce nel modello F24 con i seguenti codici:
Sezione
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Codice Tributo
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Note
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I e II
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1100
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Rateizzabile
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V
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1715
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Non rateizzabile
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Nel caso di crediti d’imposta, è possibile compensare l’eventuale debito con le eccedenze riportate dal contribuente.
Novità per il 2025 e oltre
- Dal 2026 le plusvalenze su cripto potranno essere tassate al 33% se rivalutate (imposta sostitutiva del 18% da versare entro il 30/11/2025).
- È possibile indicare le eccedenze nel Quadro I2 per sfruttarle in compensazione.
- Il modello 730 integrativo ora permette modifiche anche alle imposte sostitutive, evitando il ricorso al Modello Redditi.
Visto di conformità: quando è necessario?
Il
visto di conformità è obbligatorio solo in presenza di:
- Crediti d’imposta (es. eccedenze, imposte già versate);
- Rivalutazioni con perizia;
- Documentazione fiscale estera (es. IVAFE, IVIE, IVCA).
Brevi considerazioni
L’introduzione del quadro T nel modello 730 ha reso la compilazione più complessa in alcune situazioni specifiche. Mi riferisco, in particolare, ai casi in cui sia presente un credito nella colonna 5 del rigo RX20 del Modello REDDITI PF 2024 e alle modalità di riporto di tale credito nella dichiarazione 730 dell’anno successivo.
Il credito in questione riguarda l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, risultante dalla compilazione del quadro RT del Modello REDDITI PF 2024. Quando ci si trova in questa situazione e si deve compilare il modello 730/2025 (redditi 2024), il contribuente si trova davanti a diverse opzioni per il riporto del credito.
I righi interessati sono:
- Quadro F, rigo F3 colonna 3
- Quadro T, rigo T5
- Quadro T, rigo T15
- Quadro T, rigo T111
Seguendo alla lettera le istruzioni ministeriali, il credito dovrebbe essere riportato in tutti i righi sopra elencati, con il rischio concreto di duplicare il credito spettante.
In realtà, a causa di un evidente difetto di coordinamento tra le istruzioni dei modelli 730 degli anni precedenti (prima dell’introduzione del quadro T) e quelle attuali, è necessario interpretare le indicazioni in modo selettivo.
Di seguito propongo la mia ipotesi per una corretta compilazione:
- credito da Modello REDDITI PF dell’anno precedente, senza compilazione del quadro T nel 730. In questo caso, il credito va indicato esclusivamente nel rigo F3 colonna 3. Gli altri righi non devono essere compilati.
- credito da Modello REDDITI PF dell’anno precedente, con compilazione del quadro T nel 730. In questa situazione, il rigo F3 colonna 3 non va compilato. Il credito va riportato interamente nel quadro T, rigo T111. I righi T5 e T15 vanno utilizzati come “di cui” del rigo T111, entro i limiti dell’imposta sostitutiva dovuta.
Tale impostazione è stata peraltro confermata dall’Agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate il 18 giugno.
Esempio pratico
Descrizione
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Importo
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Credito da colonna 5 del rigo RX20 Mod. REDDITI PF 2024
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1.000
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L’importo di 1.000 euro va riportato nel rigo T111.
Se vi è un’imposta sostitutiva dovuta (sezione I o II del quadro T), si indicherà nel rigo T5 o T15 parte o tutto l’importo presente nel rigo T111, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Conclusioni
Il Quadro T
del modello 730 rappresenta un importante passo verso la semplificazione e la trasparenza fiscale, in particolare per quanto riguarda i redditi finanziari e le cripto-attività. Una compilazione accurata richiede la raccolta di:
- documentazione delle transazioni (azioni, cripto, metalli, ecc.);
- prospetti rilasciati dalle piattaforme di scambio;
- eventuali perizie di stima.
Per i professionisti, è fondamentale prestare attenzione alle novità normative e all’obbligo del visto di conformità laddove previsto.
Un’osservazione importante riguarda la compilazione dei righi T5 e T15 fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva dovuta e comunque nei limiti dell’importo del rigo T111. Questa procedura appare poco utile e rischia di generare errori. Si suggerisce quindi di valutare l’eliminazione di tali righi nella modulistica futura per semplificare ulteriormente il processo.
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