Entro il 10 novembre 2026
730 rettificativo
Il 730 rettificativo è lo strumento riservato al CAF o al professionista abilitato per correggere un 730 già trasmesso quando, in sede di controlli successivi, emergono difformità rispetto alla situazione corretta, in particolare in presenza di un visto di conformità infedele.
Si tratta quindi di un istituto connesso alla fase di controllo dell’intermediario, che consente di intervenire tempestivamente a tutela sia del contribuente sia dello stesso professionista, prima che l’irregolarità diventi oggetto di formale contestazione.
Quando si utilizza
Il 730 rettificativo viene utilizzato, ad esempio, quando si riscontrano:
- oneri deducibili o detraibili non adeguatamente documentati al momento del rilascio del visto;
- detrazioni fruite in assenza dei requisiti;
- errori materiali o di elaborazione nella dichiarazione;
- altre difformità tali da rendere infedele o comunque non corretto il visto di conformità apposto.
Come si compila
L’intermediario:
- predispone un nuovo modello 730 completo, riportando i dati corretti;
- compila il modello 730-3, cioè il prospetto di liquidazione, barrando la casella “Rettificativo” e indicando il codice appropriato.
Codice 1
Errori che non hanno comportato visto infedele, ad esempio errori su dati anagrafici, immobili, familiari a carico o altri elementi che non incidono sui controlli formali sugli oneri.
Codice 2
Errori che hanno comportato visto infedele, in particolare in presenza di oneri deducibili o detraibili non correttamente documentati o non spettanti.
Codice 3
Presenza contemporanea delle due tipologie di errori nella stessa dichiarazione.
Scadenze e gestione operativa
Per la campagna
730/2026 il 730 rettificativo trasmesso entro il
10 novembre 2026 è considerato presentato nei termini:
- se il rettificativo è inviato entro questa data e con lo stesso sostituto d’imposta indicato nel 730 originario, i conguagli sono effettuati dal sostituto sulla base del nuovo flusso 730-4 di rettifica;
- se il rettificativo è trasmesso oltre il 10 novembre 2026, oppure in assenza di sostituto d’imposta, i conguagli non avvengono tramite sostituto: la posizione deve essere regolarizzata dal contribuente tramite modello Redditi PF.
Il 730 rettificativo può essere utilizzato anche per annualità pregresse, purché nel rispetto del termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può contestare l’infedeltà del visto.
Se il contribuente non firma il nuovo 730
Nel caso in cui il contribuente non intenda sottoscrivere e presentare il 730 rettificativo, l’intermediario può comunque regolarizzare la propria posizione trasmettendo una comunicazione dei dati rettificati, senza emissione di nuovo 730-4 e senza necessità della firma del contribuente.
In tale fattispecie:
- nel modello 730-3 viene barrata la casella “Comunicazione dati rettificati CAF o professionista”;
- la regolarizzazione riguarda esclusivamente la posizione dell’intermediario, limitata alla sanzione per il visto infedele;
- il contribuente non è automaticamente coinvolto nei conguagli: per adeguare la propria posizione sostanziale dovrà eventualmente presentare un modello Redditi PF.