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Dichiarazione di successione: cos'è, esonero e istruzioni per chi è obbligato

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La dichiarazione di successione - anche detta denuncia di successione - è un adempimento fiscale obbligatorio che gli eredi (o altri soggetti obbligati) devono presentare online all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla data di morte del defunto). Serve a comunicare al Fisco il trasferimento di beni e diritti dal defunto agli eredi o legatari, e a liquidare l'eventuale imposta di successione dovuta.

Termine di presentazione
Entro 12 mesi

Dall’apertura della successione, che di norma coincide con la data del decesso.

Chi la presenta
Basta un soggetto obbligato

Se gli obbligati sono più di uno, è sufficiente che presenti la dichiarazione di successione uno solo di essi.

Modalità di presentazione
Invio online della dichiarazione

Direttamente, tramite un software dedicato o con un intermediario abilitato.

Se ci sono immobili
Voltura catastale

Con la dichiarazione di successione può essere richiesta anche la voltura degli immobili ereditati.

Imposte e tributi
In base all’eredità

Possono essere dovute imposta di successione e, per gli immobili, imposte ipotecaria e catastale, bollo e tassa per i servizi ipotecari e catastali.

Esonero dalla presentazione
Quando non è obbligatoria

Se l’eredità va a coniuge e/o parenti in linea retta, non supera 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari, allora la dichiarazione di successione va presentata.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione in caso di morte?

Gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari sono i soggetti tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione.

Da sapere

La dichiarazione è valida anche se presentata da un solo erede o da uno solo dei soggetti obbligati.

L’obbligo può riguardare anche altri soggetti che, per legge o per incarico, intervengono nella gestione dell’eredità o nella rappresentanza degli aventi diritto.

  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee;
Il punto chiave

Soggetto obbligato, dichiarante e firmatario possono coincidere, ma non sempre sono la stessa persona.

I tre ruoli nella dichiarazione di successione

1
Soggetto obbligato

È colui su cui ricade l’obbligo legale di presentare la dichiarazione di successione, secondo l’art. 28 del D.Lgs. 346/1990.

Esempi: eredi, legatari, rappresentanti legali, esecutori testamentari, curatori dell’eredità giacente e amministratori dell’eredità.

2
Soggetto dichiarante

È chi compila e trasmette materialmente il modello online della dichiarazione di successione.

Nel frontespizio del modello vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del dichiarante.

3
Soggetto firmatario

È chi sottoscrive digitalmente la dichiarazione di successione online.

Può essere l’erede dichiarante, il rappresentante legale, un professionista incaricato o un intermediario autorizzato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998.

Esempi pratici

Tre casi frequenti aiutano a capire quando i ruoli coincidono e quando, invece, si separano.

Caso 1

L’erede Mario Rossi compila e firma la dichiarazione: soggetto obbligato, dichiarante e firmatario coincidono.

Caso 2

L’erede è un minore e il tutore compila e firma: il minore è il soggetto obbligato, mentre il tutore è dichiarante e firmatario.

Caso 3

Un CAF o un professionista compila per conto di un erede: l’erede resta il soggetto obbligato, mentre l’intermediario può intervenire nella trasmissione e nella firma.

Come presentare la dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione deve essere normalmente trasmessa online all’Agenzia delle Entrate. Prima dell’invio occorre però verificare se la pratica richiede il modello telematico, il Modello 4 oppure l’individuazione di uno specifico ufficio competente.

In breve

L’invio può avvenire direttamente online, tramite software dedicato oppure con il supporto di un intermediario abilitato.

Modalità ordinarie di presentazione

Il modello è articolato in una serie di quadri e può essere compilato e trasmesso attraverso strumenti diversi.

La modalità telematica è quella ordinaria per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006.

Successioni web dell’Agenzia delle Entrate

Il contribuente può accedere ai servizi online dell’Agenzia con SPID, CIE o CNS e utilizzare l’applicativo dedicato, che propone alcuni dati già disponibili negli archivi dell’Amministrazione finanziaria.

Software per successioni e volture

Il software per successioni di OPEN consente di predisporre il modello, gestire gli adempimenti collegati e trasmettere telematicamente la dichiarazione.

Intermediario abilitato

La trasmissione può essere affidata a un intermediario abilitato, come un CAF, un commercialista, un notaio o un altro professionista abilitato.

Casi particolari: Modello 4 e residenza all’estero

In alcune situazioni non basta scegliere lo strumento di invio: occorre verificare il modello da utilizzare oppure l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.

Da sapere

La residenza all’estero dell’erede o del defunto non comporta automaticamente l’utilizzo del Modello 4.

1

Successione aperta prima del 3 ottobre 2006

Occorre utilizzare il Modello 4 cartaceo. Lo stesso modello va utilizzato per modificare, integrare o sostituire una dichiarazione originariamente presentata con Modello 4.

Chi presenta risiede all’estero

Presenta normalmente la dichiarazione online. Solo se impossibilitato alla trasmissione telematica può inviarla in forma cartacea all’ufficio competente, con modalità che rendano certa la data di spedizione.

Il defunto risiedeva all’estero

La competenza è individuata in base all’ultima residenza italiana conosciuta. Se manca, l’ufficio competente è Roma 6 – Eur Torrino, Direzione provinciale II di Roma.

Ti serve una copia conforme?

In fase di compilazione puoi richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.

L’attestazione può essere necessaria per svincolare conti correnti, titoli o altri rapporti intestati al defunto. È diversa dalla ricevuta telematica di presentazione e viene resa disponibile dopo la verifica della regolarità della dichiarazione e dei versamenti dovuti.

Se non viene richiesta al momento dell’invio, può essere domandata successivamente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, pagando le somme previste.

Tempi: entro quando presentare la dichiarazione

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione, che di norma coincide con la data del decesso del de cuius.

Se il termine è scaduto, occorre valutare la regolarizzazione della posizione e l’eventuale ricorso al ravvedimento operoso, con versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi dovuti.

Il termine ordinario decorre dalla data di apertura della successione.

Se emergono nuovi beni o dati da correggere, può essere necessaria una dichiarazione sostitutiva.

La presentazione tardiva può comportare sanzioni amministrative.

Da sapere

Presentare la dichiarazione di successione non significa accettare l’eredità: l’adempimento fiscale e l’accettazione sono due atti distinti.

Documenti per la dichiarazione di successione

I documenti da raccogliere dipendono dai beni e dai rapporti compresi nell’eredità. Prima della compilazione occorre verificare almeno i dati del defunto e dei beneficiari, l’eventuale presenza di immobili e la consistenza dei rapporti patrimoniali.

In breve

Alcuni documenti servono in ogni pratica; altri sono necessari solo in presenza di immobili, testamento, conti, aziende, debiti o agevolazioni.

Documenti di base

Nella maggior parte delle pratiche occorre raccogliere:

  • certificato di morte o dichiarazione sostitutiva, quando utilizzabile;
  • dati anagrafici e codici fiscali del defunto, degli eredi e degli eventuali legatari;
  • documentazione utile a ricostruire i rapporti familiari e i beneficiari;
  • testamento e verbale di pubblicazione, se presenti;
  • eventuali atti di rinuncia all’eredità.

Documenti da aggiungere in base al caso

Immobili e diritti reali

Visure catastali, atti di provenienza, quote e diritti trasferiti, oltre agli eventuali documenti richiesti per agevolazioni o volture.

Conti, crediti e passività

Dichiarazioni bancarie o postali, documenti su investimenti, debiti, mutui, spese deducibili, ratei e competenze maturate.

Aziende e beni particolari

Documenti su partecipazioni societarie, aziende, imbarcazioni, aeromobili, donazioni rilevanti o cassette di sicurezza.

Allegati e documenti da conservare

Non tutti i documenti raccolti devono essere allegati alla dichiarazione. Gli allegati richiesti vanno indicati nel quadro EG.

Da allegare

I certificati, le dichiarazioni sostitutive e gli altri documenti richiesti per la specifica successione.

Da conservare

Il modello trasmesso, le ricevute telematiche, i versamenti e la documentazione utilizzata per la compilazione.

Se ci sono immobili: la voltura catastale

Contestualmente alla dichiarazione può essere richiesta la voltura catastale degli immobili ereditati. Se non viene richiesta con la dichiarazione, la domanda deve essere presentata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione.

Prima di accettare immobili: verifica le formalità registrate

La visura ipotecaria non è un allegato ordinario alla dichiarazione, ma può aiutare a verificare:

  • ipoteche, pignoramenti o sequestri;
  • titolarità risultante dai registri immobiliari;
  • formalità pregiudizievoli relative al bene.

Costi: le imposte di successione

L’imposta di successione, spesso chiamata anche tassa di successione, si calcola applicando l’aliquota prevista alla base imponibile dell’eredità, determinata sottraendo il passivo ereditario dall’attivo ereditario.

Formula di base

Base imponibile = attivo ereditario - passivo ereditario.

Come si determina la base imponibile

Se il defunto risiedeva in Italia, l’imposta di successione si applica su beni e diritti situati sia in Italia sia all’estero.
Per arrivare alla base imponibile occorre considerare l’attivo ereditario, cioè i beni e i diritti trasferiti agli eredi, e il passivo ereditario, cioè debiti e oneri deducibili indicati nel quadro ED.

Attivo ereditario
  • beni immobili e titoli al portatore di proprietà del de cuius o registrati a suo nome;
  • beni mobili, denaro e gioielli, nei limiti previsti dalla normativa;
  • quote o azioni possedute dal de cuius in società di capitali;
  • titoli di qualunque natura indicati nell’ultima dichiarazione dei redditi del de cuius;
Passivo ereditario
  • spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi negli ultimi sei mesi di vita del de cuius;
  • spese funebri, nel limite massimo di 1.550 euro;
  • debiti del de cuius, nei limiti e alle condizioni previste per la loro deducibilità;

Debiti contratti negli ultimi 6 mesi

Il D.Lgs. 139/2024, modificando l’art. 22, comma 2, del Testo Unico sulle successioni e donazioni, ha previsto specifici limiti di deducibilità per i debiti contratti dal de cuius negli ultimi sei mesi.

La deducibilità è ammessa, nei limiti previsti, per importi relativi a:

  • acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione di successione o di beni distrutti o perduti prima dell’apertura della successione per causa non imputabile al defunto;
  • estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti con data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione;
  • spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico, nei limiti previsti dalla norma;

Fonte normativa: Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 .

Aliquote per il calcolo dell’imposta di successione

Per calcolare le imposte di successione, si applicano aliquote diverse in base al grado di parentela tra il defunto e i beneficiari dell’eredità.

Per i beneficiari con grave disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, la franchigia fiscale è innalzata a 1.500.000 euro.

4%
Coniuge e parenti in linea retta

Si applica a coniuge, genitore, figlio o nipote, con franchigia di 1.000.000 di euro.

6%
Fratelli, sorelle, parenti e affini

Per fratelli e sorelle è prevista una franchigia di 100.000 euro. La stessa aliquota si applica anche a parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado.

8%
Altri beneficiari

Si applica agli altri beneficiari, senza franchigia ordinaria.

Esempi semplificati di calcolo dell’imposta di successione
Parentela Immobili Beni mobili Franchigia Imponibile Aliquota Imposta
Coniuge, genitore, figlio o nipote 200.000 € - 1.000.000 € 0 € 4% Non dovuta
Coniuge, genitore, figlio o nipote - 200.000 € 1.000.000 € 0 € 4% Non dovuta
Coniuge, genitore, figlio o nipote 600.000 € 600.000 € 1.000.000 € 200.000 € 4% 8.000 €
Fratelli e sorelle 100.000 € - 100.000 € 0 € 6% Non dovuta
Fratelli e sorelle - 100.000 € 100.000 € 0 € 6% Non dovuta
Fratelli e sorelle 600.000 € 600.000 € 100.000 € 1.100.000 € 6% 66.000 €
Zii e cugini 100.000 € - 0 € 100.000 € 6% 6.000 €
Zii e cugini - 100.000 € 0 € 100.000 € 6% 6.000 €
Zii e cugini 200.000 € 200.000 € 0 € 200.000 € 6% 12.000 €
Da sapere! Immobili, valore catastale e imposte collegate:
  • in caso di eredità di beni immobili e terreni possono essere dovute anche imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e tassa per i servizi ipotecari e catastali;
  • il valore catastale degli immobili si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicando il valore ottenuto per il coefficiente catastale proprio della categoria dell’immobile;
  • i dati necessari per il calcolo possono essere ricavati richiedendo una visura catastale;
  • alcuni beni o redditi collegati all’eredità possono rilevare nella dichiarazione dei redditi, quando ricorrono i presupposti fiscali”. La dichiarazione di successione e il modello 730 sono adempimenti diversi; gli eredi possono usare la dichiarazione dei redditi anche per il contribuente deceduto in specifiche condizioni.

Pagamento delle imposte di successione

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024, le imposte di successione dovute devono essere autoliquidate in sede di compilazione della dichiarazione.

Il quadro EF assume quindi un ruolo centrale, perché consente di indicare le informazioni relative alla liquidazione dell’imposta e alle modalità di pagamento.

Come avviene il pagamento
1
Indicazione nel quadro EF

Nel quadro EF è stata aggiunta la sezione V-bis, dedicata all’Imposta di successione, nella quale indicare se il pagamento avviene contestualmente alla presentazione oppure successivamente.

2
Versamento con modello F24

Il pagamento può essere effettuato con modello F24 entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.

3
Rateizzazione

Se l’importo dovuto è pari o superiore a 1.000 euro, è possibile versare un acconto del 20% e pagare il residuo in un massimo di 8 rate trimestrali per importi fino a 20.000 euro, oppure in 12 rate trimestrali per importi superiori.

Dichiarazione irregolare, incompleta o infedele: differenze e conseguenze

Non tutti gli errori nella dichiarazione di successione hanno le stesse conseguenze. La mancanza di documenti, l’omissione di un bene o l’indicazione di valori non corretti richiedono verifiche e modalità di regolarizzazione diverse.

Domanda diagnostica

Sono stati verificati anche conti correnti, crediti, quote di comproprietà, partecipazioni, beni esteri e passività documentate del defunto?

Come distinguere i diversi errori

Dichiarazione irregolare

Mancano dati o documenti richiesti.

La dichiarazione è irregolare quando non contiene indicazioni obbligatorie oppure non è corredata dai documenti richiesti nel caso concreto.

L’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a regolarizzarla entro 60 giorni. Se la regolarizzazione non avviene nel termine assegnato, la dichiarazione è considerata omessa.

Dichiarazione incompleta

Manca un bene o un diritto ereditato.

La dichiarazione è incompleta quando non comprende tutti i beni e i diritti che fanno parte dell’attivo ereditario.

Può accadere, ad esempio, se non sono stati indicati un conto corrente, un credito, una quota di comproprietà su un immobile, una partecipazione societaria, un’azienda o beni situati all’estero fiscalmente rilevanti.

Dichiarazione infedele

Valori o passività non sono corretti.

La dichiarazione è infedele quando contiene elementi che determinano un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, ad esempio per valori non corretti o passività inesistenti o non adeguatamente documentate.

Particolare attenzione è necessaria per aziende, partecipazioni societarie, beni complessi e immobili per i quali non opera la protezione del valore catastale prevista dalla legge, come i terreni edificabili.

Quali sanzioni possono essere applicate

Le conseguenze dipendono dal tipo di violazione e dall’eventuale maggiore imposta dovuta:
  • se la dichiarazione omessa comporta imposta dovuta, la sanzione è pari al 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio;
  • se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è pari al 45% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio;
  • se la dichiarazione infedele comporta una maggiore imposta, la sanzione è pari all’80% della differenza tra imposta dovuta e imposta dichiarata;
  • se errori od omissioni non incidono sulla liquidazione dell’imposta, la sanzione è compresa tra 250 e 1.000 euro.

Fonte: circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 aprile 2025 .

È possibile correggere spontaneamente l’errore?

Quando l’errore viene individuato prima della contestazione dell’Agenzia delle Entrate, può essere possibile presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa e regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso.

In base al caso concreto, possono essere dovuti maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte. La possibilità di utilizzare il ravvedimento dipende dal tipo di errore, dal momento della correzione e dall’eventuale notifica di atti da parte dell’Agenzia.

Come correggere una dichiarazione di successione già inviata

Dopo l’invio può emergere un bene non dichiarato, un dato errato o un documento mancante. In questi casi è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, scegliendo la tipologia corretta in base agli effetti della modifica.

Domanda diagnostica

Devi aggiungere un bene, correggere dati relativi a immobili o beneficiari oppure integrare soltanto un documento?

Quando può essere necessaria la correzione

La dichiarazione sostitutiva può essere necessaria quando, dopo la trasmissione, vengono individuati elementi che non risultavano nella pratica originaria oppure informazioni da rettificare.

I casi più frequenti riguardano:

  • un conto corrente, un deposito, un credito o un altro rapporto finanziario intestato al defunto;
  • un immobile, una quota di proprietà o un diritto reale non indicato nella prima dichiarazione;
  • una partecipazione societaria, un’azienda o un altro bene compreso nell’attivo ereditario;
  • un errore nei dati degli eredi, dei legatari o degli immobili dichiarati;
  • documenti mancanti, errati oppure non leggibili.

Non tutte le correzioni comportano nuove imposte

L’aggiunta di un bene o la modifica di un valore può richiedere un nuovo calcolo delle imposte. La correzione di un allegato o di un dato che non modifica l’attivo ereditario può invece non determinare una maggiore imposta.

Quale codice indicare nella dichiarazione sostitutiva

1

Nuova trascrizione e/o nuova voltura

Il codice 1 va indicato quando la modifica alla dichiarazione precedente comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e/o una nuova voltura, ad esempio per variazioni relative a beneficiari, identificativi catastali, valore dell’immobile, quote o diritti.

2

Nessuna nuova trascrizione o voltura

Il codice 2 va indicato quando la modifica non comporta nuove formalità immobiliari, ad esempio in caso di inserimento o correzione di un conto corrente o di altri rapporti patrimoniali non immobiliari.

3

Integrazione o modifica dei soli allegati

Il codice 3 va indicato quando si vogliono esclusivamente integrare o modificare gli allegati presentati con la dichiarazione precedente.

Da sapere

Per le dichiarazioni sostitutive devono essere indicati gli estremi della dichiarazione precedente, cioè anno, volume e numero. Quando la correzione modifica la pratica, la dichiarazione sostitutiva sostituisce quella precedente e deve rappresentare correttamente la successione aggiornata.

Documenti utili alla correzione

Prima di predisporre la dichiarazione sostitutiva è opportuno raccogliere la documentazione che dimostra l’elemento da integrare o rettificare:
  • documenti catastali e atti di provenienza, se la correzione riguarda immobili o diritti reali;
  • attestazioni bancarie o postali con la consistenza dei rapporti alla data del decesso;
  • documenti relativi a quote societarie, aziende, crediti o passività del defunto;
  • dichiarazioni sostitutive, richieste di agevolazione o altri allegati mancanti o da sostituire.

Attenzione alla correzione degli immobili

Se la modifica riguarda un immobile, occorre verificare se cambiano i dati catastali, la quota trasferita, il diritto dichiarato o il beneficiario. In questi casi possono essere necessarie nuove formalità di trascrizione e voltura.

Se il dubbio riguarda soltanto il valore di un immobile già dichiarato, prima della correzione è necessario verificare il criterio di valorizzazione applicabile e gli eventuali limiti alla rettifica previsti dalla normativa.

Novità: cos’è cambiato dal 1° gennaio 2025

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito effettuati dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti a importanti aggiornamenti operativi. Le modifiche, recepite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 16 aprile 2025 , mirano a semplificare gli adempimenti e a rendere più trasparente la gestione dell’imposta di successione.

Le novità interessano soprattutto autoliquidazione, rateizzazione, modello dichiarativo, svincolo delle attività ereditate, debiti deducibili e sanzioni.

Autoliquidazione dell’imposta di successione

La dichiarazione include ora il calcolo dell’ imposta dovuta e il relativo versamento tramite modello F24, da effettuare entro 90 giorni dal termine di presentazione.

Rateizzazione dei versamenti

È possibile pagare l’imposta autoliquidata versando almeno il 20% entro la scadenza prevista e il resto in 8 rate trimestrali, oppure fino a 12 rate se l’importo supera i 20.000 euro; non è ammessa dilazione per importi inferiori a 1.000 euro.

Modello dichiarativo aggiornato

Sono stati introdotti due nuovi quadri:

  • quadro EF, per la gestione dell’imposta;
  • quadro EI, per i dati funzionali alla voltura e agli aggiornamenti catastali.
Svincolo anticipato delle attività ereditate

Le banche e gli intermediari sono tenuti a consentire lo svincolo anche prima della dichiarazione, se l’unico erede ha meno di 27 anni e gli altri chiamati hanno rinunciato; resta valido solo nei limiti degli importi dovuti per imposte ipotecarie, catastali e di bollo.

Debiti e liberalità indirette

Sono previsti nuovi limiti alla deducibilità dei debiti e aggiornamenti sulle liberalità indirette, con chiarimenti specifici sulle regole applicative del coacervo e sulla deducibilità dei debiti del de cuius.

Rimodulazione del sistema sanzionatorio

Sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni per omissioni, ritardi o infedeltà dichiarative.

La dichiarazione di successione precompilata

La dichiarazione di successione precompilata è un servizio dell’Agenzia delle Entrate disponibile dal 16 luglio 2025 che aiuta a gestire in modo più semplice gli adempimenti fiscali dopo il decesso di un contribuente.

Una volta accettata e trasmessa, la dichiarazione consente di ottenere in automatico il calcolo delle imposte di successione, ipotecarie e catastali da versare.

Come funziona

Il servizio mette a disposizione degli eredi una bozza della dichiarazione già compilata con i dati che l’Agenzia delle Entrate ha già nei propri archivi. Tra questi rientrano i dati anagrafici del defunto e degli eredi, gli immobili e i terreni risultanti dal Catasto.

Chi può utilizzarla

La dichiarazione di successione precompilata è disponibile per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, nei casi in cui siano presenti condizioni di particolare semplicità, come per esempio eredi in linea retta o l’assenza di un testamento complesso.

Vantaggi principali

Tra i principali vantaggi c’è il risparmio di tempo, perché molti dati sono già inseriti. Si riduce anche il rischio di errore, dato che le informazioni provengono direttamente dagli archivi dell’Agenzia. Inoltre, il servizio è accessibile online tramite SPID, CIE o CNS e, in alcuni casi, consente anche l’esonero dall’imposta di bollo.

Come si accede

Per utilizzare il servizio è necessario accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate con credenziali SPID, CIE o CNS, entrando nella sezione dedicata. Da qui gli eredi, oppure un intermediario delegato come un CAF o un professionista, commercialista, notaio, geometra o architetto, possono consultare la bozza, apportare eventuali modifiche e procedere con l’invio telematico.

Cosa fare dopo

Dopo l’invio è necessario verificare il pagamento delle imposte e il corretto aggiornamento delle volture catastali, soprattutto quando nella successione sono presenti immobili o terreni.

Software per successioni e volture catastali

Dalla predisposizione della pratica successoria alla trasmissione telematica, il software per successioni di OPEN guida il professionista nella compilazione della dichiarazione e nella gestione degli adempimenti collegati.

Compilazione guidata

Supporta la redazione delle diverse tipologie di successione.

Dati catastali importabili

Consente l’importazione dei dati dalle visure catastali in PDF.

Calcoli automatici

Valori, imposte e sanzioni vengono calcolati automaticamente.

Invio telematico integrato

Validazione, autenticazione, trasmissione online e ricevute sono gestite nel software.

Aggiornamenti e formazione inclusi

L’assistenza e gli aggiornamenti sono compresi nel prezzo. Nel canone annuale sono inclusi anche 4 webinar tematici per seguire l’evoluzione normativa e approfondire gli aspetti più rilevanti della materia successoria.

Immagine rappresentativa del Software dichiarazione di successione
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I quadri del modello online della dichiarazione di successione

Il modello telematico per la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale è composto da più quadri, ciascuno dedicato a dati specifici su eredi, beni, passività, imposte e volture.

Da sapere

Non tutti i quadri devono essere compilati: la loro attivazione dipende dalla composizione del patrimonio ereditario e dal ruolo del dichiarante.

A cosa servono i quadri

La dichiarazione per la successione ereditaria e la domanda di voltura catastale sono due adempimenti collegati. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello unificato che consente di dichiarare i beni ereditati e, quando previsto, richiedere l’aggiornamento catastale degli immobili.

Ogni quadro raccoglie informazioni diverse: dati dei soggetti coinvolti, immobili, altri beni, debiti, agevolazioni, allegati, imposte e volture catastali.

Compilazione guidata

La compilazione può essere effettuata con il software successioni di OPEN, che recepisce i campi previsti nei quadri del telematico.

La struttura del modello in sintesi

Soggetti

eredi, chiamati, legatari e dati del dichiarante;

Immobili

terreni, fabbricati, dati catastali e volture;

Beni e passività

conti, titoli, quote, aziende, debiti e oneri deducibili;

Imposte e allegati

liquidazione, documenti allegati, agevolazioni e dichiarazioni;

Elenco dei quadri della dichiarazione di successione
Quadro Contenuto Area informativa
EA eredi, chiamati e legatari: elenca tutti i soggetti coinvolti nella successione; soggetti coinvolti
EB attivo ereditario - Catasto terreni: elenca i terreni posseduti dal defunto con dati catastali; immobili e Catasto
EC attivo ereditario - Catasto fabbricati: elenca i fabbricati intestati al defunto; immobili e Catasto
ER altri beni: include conti correnti, titoli, beni mobili e partecipazioni; altri beni
ED passività e oneri deducibili: debiti, spese funerarie, mutui e altri oneri; passività
EF liquidazione imposte: calcola le imposte dovute, tra cui successione, ipotecaria e catastale; imposte
EG elenco documenti allegati: riepiloga gli allegati obbligatori e facoltativi; allegati
EH agevolazioni e dichiarazioni: raccoglie richieste di agevolazione e dichiarazioni sostitutive; agevolazioni
EI voltura catastale: indica la richiesta di voltura per gli immobili dichiarati; voltura catastale
EL terreni in sistema tavolare: immobili censiti in sistema tavolare; sistema tavolare
EM fabbricati in sistema tavolare: fabbricati ubicati in comuni con sistema tavolare; sistema tavolare
EN aziende: include aziende trasferite agli eredi; aziende
EO titoli, azioni, quote societarie: partecipazioni societarie del defunto; partecipazioni
EP aeromobili: dati identificativi e valore degli aeromobili intestati al defunto; beni registrati
EQ navi e imbarcazioni: imbarcazioni registrate intestate al defunto; beni registrati

Domande frequenti

Quando la dichiarazione di successione non è obbligatoria? Non è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
  • l’eredità è devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta del defunto;
  • il valore dell’attivo ereditario lordo non supera 100.000 euro;
  • l’eredità non comprende beni immobilidiritti reali immobiliari.

Se manca anche solo una di queste condizioni, la dichiarazione deve essere presentata.
Sono inoltre esonerati i chiamati all’eredità e i legatari che abbiano rinunciato prima della scadenza del termine, oppure che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano chiesto la nomina di un curatore dell’eredità giacente e ne abbiano informato l’Agenzia delle Entrate.

Quali beni sono esclusi dalla dichiarazione di successione? Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 346/1990, non concorrono a formare l’attivo ereditario, tra gli altri:
  • le indennità di cui agli artt. 1751, ultimo comma, e 2122 c.c., nonché le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  • i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino al loro riconoscimento con provvedimento giurisdizionale o transazione;
  • i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, fino al riconoscimento con provvedimento dell’amministrazione debitrice;
  • i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione;
  • i beni culturali, alle condizioni previste dall’art. 13 TUS;
  • i titoli del debito pubblico, compresi BOT, CCT e i corrispondenti titoli emessi da Stati UE o SEE;
  • gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché gli altri beni dichiarati esenti da specifiche norme di legge;
  • i veicoli iscritti al PRA.
Posso fare la successione solo per la mia quota? No, la dichiarazione di successione è unica e viene identificata attraverso il codice fiscale del defunto. La presentazione avviene da parte di uno degli eredi, in proprio o tramite un intermediario, e nella dichiarazione vengono elencati i codici fiscali di eventuali altri eredi. Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in relazione alla medesima successione, è sufficiente che la presenti uno solo di essi.
Che differenze ci sono tra eredi, chiamati all'eredità e legatari?

Gli eredi sono i chiamati che accettano l’eredità. Succedono al defunto nell’universalità dei beni, cioè subentrano nei diritti e nei doveri (anche nei debiti) del defunto.

I chiamati all'eredità sono le persone indicate dalla legge o dal testatore (in caso di testamento) come possibili successori del defunto. Non hanno ancora accettato l’eredità, quindi non sono ancora eredi effettivi.

Il legatario è colui che riceve, per testamento, un bene specifico (ad esempio: un immobile, una somma di denaro, un’opera d’arte), senza subentrare nei debiti o nell’intera massa ereditaria.

Presentare la dichiarazione di successione significa accettare l’eredità? No. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale; l’accettazione dell’eredità è un atto giuridico distinto, che può avvenire espressamente, tacitamente o con beneficio d’inventario.
La dichiarazione va presentata anche se non ci sono imposte da pagare? Sì, può essere dovuta anche quando l’imposta di successione non è da versare, ad esempio per effetto delle franchigie. L’esonero opera solo se ricorrono tutte le condizioni previste.
Cosa succede se un erede rinuncia all’eredità? Chi ha rinunciato all’eredità prima della scadenza del termine e ne ricorrono le condizioni può essere esonerato dalla presentazione; se la rinuncia interviene dopo o modifica la devoluzione, occorre valutare gli effetti sulla dichiarazione già presentata.
I veicoli intestati al defunto vanno indicati nella dichiarazione di successione? I veicoli iscritti al PRA non concorrono a formare l’attivo ereditario ai fini della dichiarazione di successione; restano però gli adempimenti specifici presso il PRA.
Le donazioni fatte in vita dal defunto devono essere considerate? Sì, gli atti di donazione possono essere rilevanti nella ricostruzione della successione e nella corretta compilazione della pratica, soprattutto quando incidono sui beneficiari, sulle quote o sulle verifiche fiscali.
Che differenza c’è tra ricevuta telematica e attestazione di avvenuta presentazione? La ricevuta telematica attesta l’esito della trasmissione; l’attestazione di avvenuta presentazione è la copia conforme della dichiarazione, utile ad esempio per svincolare conti correnti o titoli. L’Agenzia precisa che la copia conforme viene rilasciata dopo la regolare presentazione della dichiarazione.
Cosa succede se la dichiarazione telematica viene scartata? Se il file viene scartato, occorre verificare il motivo dello scarto e procedere con un nuovo invio corretto. Le FAQ dell’Agenzia indicano che le dichiarazioni trasmesse nei termini possono considerarsi tempestive anche se poi scartate, purché la ritrasmissione avvenga secondo le condizioni previste.
Serve sempre il notaio per presentare la dichiarazione di successione? No, non sempre. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente, tramite servizi online o software, oppure con un intermediario abilitato. Il notaio può intervenire nei casi in cui sia necessario o opportuno, ad esempio per testamenti, atti o situazioni patrimoniali complesse.
Si può presentare la dichiarazione senza chiedere la voltura catastale automatica? Sì, ma se sono presenti immobili e la voltura non viene richiesta con la dichiarazione, occorre gestire separatamente l’adempimento catastale nei termini previsti.
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