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La dichiarazione di successione - anche detta denuncia di successione - è un adempimento fiscale obbligatorio che gli eredi (o altri soggetti obbligati) devono presentare online all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla data di morte del defunto). Serve a comunicare al Fisco il trasferimento di beni e diritti dal defunto agli eredi o legatari, e a liquidare l'eventuale imposta di successione dovuta.
Dall’apertura della successione, che di norma coincide con la data del decesso.
Se gli obbligati sono più di uno, è sufficiente che presenti la dichiarazione di successione uno solo di essi.
Direttamente, tramite un software dedicato o con un intermediario abilitato.
Con la dichiarazione di successione può essere richiesta anche la voltura degli immobili ereditati.
Possono essere dovute imposta di successione e, per gli immobili, imposte ipotecaria e catastale, bollo e tassa per i servizi ipotecari e catastali.
Se l’eredità va a coniuge e/o parenti in linea retta, non supera 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari, allora la dichiarazione di successione va presentata.
Gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari sono i soggetti tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione.
La dichiarazione è valida anche se presentata da un solo erede o da uno solo dei soggetti obbligati.
L’obbligo può riguardare anche altri soggetti che, per legge o per incarico, intervengono nella gestione dell’eredità o nella rappresentanza degli aventi diritto.
Soggetto obbligato, dichiarante e firmatario possono coincidere, ma non sempre sono la stessa persona.
È colui su cui ricade l’obbligo legale di presentare la dichiarazione di successione, secondo l’art. 28 del D.Lgs. 346/1990.
Esempi: eredi, legatari, rappresentanti legali, esecutori testamentari, curatori dell’eredità giacente e amministratori dell’eredità.
È chi compila e trasmette materialmente il modello online della dichiarazione di successione.
Nel frontespizio del modello vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del dichiarante.
È chi sottoscrive digitalmente la dichiarazione di successione online.
Può essere l’erede dichiarante, il rappresentante legale, un professionista incaricato o un intermediario autorizzato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998.
Tre casi frequenti aiutano a capire quando i ruoli coincidono e quando, invece, si separano.
L’erede Mario Rossi compila e firma la dichiarazione: soggetto obbligato, dichiarante e firmatario coincidono.
L’erede è un minore e il tutore compila e firma: il minore è il soggetto obbligato, mentre il tutore è dichiarante e firmatario.
Un CAF o un professionista compila per conto di un erede: l’erede resta il soggetto obbligato, mentre l’intermediario può intervenire nella trasmissione e nella firma.
La dichiarazione di successione deve essere normalmente trasmessa online all’Agenzia delle Entrate. Prima dell’invio occorre però verificare se la pratica richiede il modello telematico, il Modello 4 oppure l’individuazione di uno specifico ufficio competente.
L’invio può avvenire direttamente online, tramite software dedicato oppure con il supporto di un intermediario abilitato.
Il modello è articolato in una serie di quadri e può essere compilato e trasmesso attraverso strumenti diversi.
La modalità telematica è quella ordinaria per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006.
Il contribuente può accedere ai servizi online dell’Agenzia con SPID, CIE o CNS e utilizzare l’applicativo dedicato, che propone alcuni dati già disponibili negli archivi dell’Amministrazione finanziaria.
Il software per successioni di OPEN consente di predisporre il modello, gestire gli adempimenti collegati e trasmettere telematicamente la dichiarazione.
La trasmissione può essere affidata a un intermediario abilitato, come un CAF, un commercialista, un notaio o un altro professionista abilitato.
In alcune situazioni non basta scegliere lo strumento di invio: occorre verificare il modello da utilizzare oppure l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.
La residenza all’estero dell’erede o del defunto non comporta automaticamente l’utilizzo del Modello 4.
Occorre utilizzare il Modello 4 cartaceo. Lo stesso modello va utilizzato per modificare, integrare o sostituire una dichiarazione originariamente presentata con Modello 4.
Presenta normalmente la dichiarazione online. Solo se impossibilitato alla trasmissione telematica può inviarla in forma cartacea all’ufficio competente, con modalità che rendano certa la data di spedizione.
La competenza è individuata in base all’ultima residenza italiana conosciuta. Se manca, l’ufficio competente è Roma 6 – Eur Torrino, Direzione provinciale II di Roma.
In fase di compilazione puoi richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.
L’attestazione può essere necessaria per svincolare conti correnti, titoli o altri rapporti intestati al defunto. È diversa dalla ricevuta telematica di presentazione e viene resa disponibile dopo la verifica della regolarità della dichiarazione e dei versamenti dovuti.
Se non viene richiesta al momento dell’invio, può essere domandata successivamente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, pagando le somme previste.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione, che di norma coincide con la data del decesso del de cuius.
Se il termine è scaduto, occorre valutare la regolarizzazione della posizione e l’eventuale ricorso al ravvedimento operoso, con versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi dovuti.
Il termine ordinario decorre dalla data di apertura della successione.
Se emergono nuovi beni o dati da correggere, può essere necessaria una dichiarazione sostitutiva.
La presentazione tardiva può comportare sanzioni amministrative.
Presentare la dichiarazione di successione non significa accettare l’eredità: l’adempimento fiscale e l’accettazione sono due atti distinti.
I documenti da raccogliere dipendono dai beni e dai rapporti compresi nell’eredità. Prima della compilazione occorre verificare almeno i dati del defunto e dei beneficiari, l’eventuale presenza di immobili e la consistenza dei rapporti patrimoniali.
Alcuni documenti servono in ogni pratica; altri sono necessari solo in presenza di immobili, testamento, conti, aziende, debiti o agevolazioni.
Nella maggior parte delle pratiche occorre raccogliere:
Visure catastali, atti di provenienza, quote e diritti trasferiti, oltre agli eventuali documenti richiesti per agevolazioni o volture.
Dichiarazioni bancarie o postali, documenti su investimenti, debiti, mutui, spese deducibili, ratei e competenze maturate.
Documenti su partecipazioni societarie, aziende, imbarcazioni, aeromobili, donazioni rilevanti o cassette di sicurezza.
Non tutti i documenti raccolti devono essere allegati alla dichiarazione. Gli allegati richiesti vanno indicati nel quadro EG.
I certificati, le dichiarazioni sostitutive e gli altri documenti richiesti per la specifica successione.
Il modello trasmesso, le ricevute telematiche, i versamenti e la documentazione utilizzata per la compilazione.
Contestualmente alla dichiarazione può essere richiesta la voltura catastale degli immobili ereditati. Se non viene richiesta con la dichiarazione, la domanda deve essere presentata all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione.
La visura ipotecaria non è un allegato ordinario alla dichiarazione, ma può aiutare a verificare:
L’imposta di successione, spesso chiamata anche tassa di successione, si calcola applicando l’aliquota prevista alla base imponibile dell’eredità, determinata sottraendo il passivo ereditario dall’attivo ereditario.
Base imponibile = attivo ereditario - passivo ereditario.
Se il defunto risiedeva in Italia, l’imposta di successione si applica su beni e diritti situati sia in Italia sia all’estero. Per arrivare alla base imponibile occorre considerare l’attivo ereditario, cioè i beni e i diritti trasferiti agli eredi, e il passivo ereditario, cioè debiti e oneri deducibili indicati nel quadro ED.
Il D.Lgs. 139/2024, modificando l’art. 22, comma 2, del Testo Unico sulle successioni e donazioni, ha previsto specifici limiti di deducibilità per i debiti contratti dal de cuius negli ultimi sei mesi.
La deducibilità è ammessa, nei limiti previsti, per importi relativi a:
Fonte normativa: Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 .
Per calcolare le imposte di successione, si applicano aliquote diverse in base al grado di parentela tra il defunto e i beneficiari dell’eredità.
Per i beneficiari con grave disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, la franchigia fiscale è innalzata a 1.500.000 euro.
Si applica a coniuge, genitore, figlio o nipote, con franchigia di 1.000.000 di euro.
Per fratelli e sorelle è prevista una franchigia di 100.000 euro. La stessa aliquota si applica anche a parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado.
Si applica agli altri beneficiari, senza franchigia ordinaria.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024, le imposte di successione dovute devono essere autoliquidate in sede di compilazione della dichiarazione.
Il quadro EF assume quindi un ruolo centrale, perché consente di indicare le informazioni relative alla liquidazione dell’imposta e alle modalità di pagamento.
Nel quadro EF è stata aggiunta la sezione V-bis, dedicata all’Imposta di successione, nella quale indicare se il pagamento avviene contestualmente alla presentazione oppure successivamente.
Il pagamento può essere effettuato con modello F24 entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.
Se l’importo dovuto è pari o superiore a 1.000 euro, è possibile versare un acconto del 20% e pagare il residuo in un massimo di 8 rate trimestrali per importi fino a 20.000 euro, oppure in 12 rate trimestrali per importi superiori.
Non tutti gli errori nella dichiarazione di successione hanno le stesse conseguenze. La mancanza di documenti, l’omissione di un bene o l’indicazione di valori non corretti richiedono verifiche e modalità di regolarizzazione diverse.
Sono stati verificati anche conti correnti, crediti, quote di comproprietà, partecipazioni, beni esteri e passività documentate del defunto?
La dichiarazione è irregolare quando non contiene indicazioni obbligatorie oppure non è corredata dai documenti richiesti nel caso concreto.
L’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a regolarizzarla entro 60 giorni. Se la regolarizzazione non avviene nel termine assegnato, la dichiarazione è considerata omessa.
La dichiarazione è incompleta quando non comprende tutti i beni e i diritti che fanno parte dell’attivo ereditario.
Può accadere, ad esempio, se non sono stati indicati un conto corrente, un credito, una quota di comproprietà su un immobile, una partecipazione societaria, un’azienda o beni situati all’estero fiscalmente rilevanti.
La dichiarazione è infedele quando contiene elementi che determinano un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, ad esempio per valori non corretti o passività inesistenti o non adeguatamente documentate.
Particolare attenzione è necessaria per aziende, partecipazioni societarie, beni complessi e immobili per i quali non opera la protezione del valore catastale prevista dalla legge, come i terreni edificabili.
Fonte: circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 aprile 2025 .
Quando l’errore viene individuato prima della contestazione dell’Agenzia delle Entrate, può essere possibile presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa e regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso.
In base al caso concreto, possono essere dovuti maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte. La possibilità di utilizzare il ravvedimento dipende dal tipo di errore, dal momento della correzione e dall’eventuale notifica di atti da parte dell’Agenzia.
Dopo l’invio può emergere un bene non dichiarato, un dato errato o un documento mancante. In questi casi è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, scegliendo la tipologia corretta in base agli effetti della modifica.
Devi aggiungere un bene, correggere dati relativi a immobili o beneficiari oppure integrare soltanto un documento?
La dichiarazione sostitutiva può essere necessaria quando, dopo la trasmissione, vengono individuati elementi che non risultavano nella pratica originaria oppure informazioni da rettificare.
I casi più frequenti riguardano:
L’aggiunta di un bene o la modifica di un valore può richiedere un nuovo calcolo delle imposte. La correzione di un allegato o di un dato che non modifica l’attivo ereditario può invece non determinare una maggiore imposta.
Il codice 1 va indicato quando la modifica alla dichiarazione precedente comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e/o una nuova voltura, ad esempio per variazioni relative a beneficiari, identificativi catastali, valore dell’immobile, quote o diritti.
Il codice 2 va indicato quando la modifica non comporta nuove formalità immobiliari, ad esempio in caso di inserimento o correzione di un conto corrente o di altri rapporti patrimoniali non immobiliari.
Il codice 3 va indicato quando si vogliono esclusivamente integrare o modificare gli allegati presentati con la dichiarazione precedente.
Per le dichiarazioni sostitutive devono essere indicati gli estremi della dichiarazione precedente, cioè anno, volume e numero. Quando la correzione modifica la pratica, la dichiarazione sostitutiva sostituisce quella precedente e deve rappresentare correttamente la successione aggiornata.
Se la modifica riguarda un immobile, occorre verificare se cambiano i dati catastali, la quota trasferita, il diritto dichiarato o il beneficiario. In questi casi possono essere necessarie nuove formalità di trascrizione e voltura.
Se il dubbio riguarda soltanto il valore di un immobile già dichiarato, prima della correzione è necessario verificare il criterio di valorizzazione applicabile e gli eventuali limiti alla rettifica previsti dalla normativa.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito effettuati dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti a importanti aggiornamenti operativi. Le modifiche, recepite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 16 aprile 2025 , mirano a semplificare gli adempimenti e a rendere più trasparente la gestione dell’imposta di successione.
Le novità interessano soprattutto autoliquidazione, rateizzazione, modello dichiarativo, svincolo delle attività ereditate, debiti deducibili e sanzioni.
La dichiarazione include ora il calcolo dell’ imposta dovuta e il relativo versamento tramite modello F24, da effettuare entro 90 giorni dal termine di presentazione.
È possibile pagare l’imposta autoliquidata versando almeno il 20% entro la scadenza prevista e il resto in 8 rate trimestrali, oppure fino a 12 rate se l’importo supera i 20.000 euro; non è ammessa dilazione per importi inferiori a 1.000 euro.
Sono stati introdotti due nuovi quadri:
Le banche e gli intermediari sono tenuti a consentire lo svincolo anche prima della dichiarazione, se l’unico erede ha meno di 27 anni e gli altri chiamati hanno rinunciato; resta valido solo nei limiti degli importi dovuti per imposte ipotecarie, catastali e di bollo.
Sono previsti nuovi limiti alla deducibilità dei debiti e aggiornamenti sulle liberalità indirette, con chiarimenti specifici sulle regole applicative del coacervo e sulla deducibilità dei debiti del de cuius.
Sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni per omissioni, ritardi o infedeltà dichiarative.
La dichiarazione di successione precompilata è un servizio dell’Agenzia delle Entrate disponibile dal 16 luglio 2025 che aiuta a gestire in modo più semplice gli adempimenti fiscali dopo il decesso di un contribuente.
Una volta accettata e trasmessa, la dichiarazione consente di ottenere in automatico il calcolo delle imposte di successione, ipotecarie e catastali da versare.
Il servizio mette a disposizione degli eredi una bozza della dichiarazione già compilata con i dati che l’Agenzia delle Entrate ha già nei propri archivi. Tra questi rientrano i dati anagrafici del defunto e degli eredi, gli immobili e i terreni risultanti dal Catasto.
La dichiarazione di successione precompilata è disponibile per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, nei casi in cui siano presenti condizioni di particolare semplicità, come per esempio eredi in linea retta o l’assenza di un testamento complesso.
Tra i principali vantaggi c’è il risparmio di tempo, perché molti dati sono già inseriti. Si riduce anche il rischio di errore, dato che le informazioni provengono direttamente dagli archivi dell’Agenzia. Inoltre, il servizio è accessibile online tramite SPID, CIE o CNS e, in alcuni casi, consente anche l’esonero dall’imposta di bollo.
Per utilizzare il servizio è necessario accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate con credenziali SPID, CIE o CNS, entrando nella sezione dedicata. Da qui gli eredi, oppure un intermediario delegato come un CAF o un professionista, commercialista, notaio, geometra o architetto, possono consultare la bozza, apportare eventuali modifiche e procedere con l’invio telematico.
Dopo l’invio è necessario verificare il pagamento delle imposte e il corretto aggiornamento delle volture catastali, soprattutto quando nella successione sono presenti immobili o terreni.
Dalla predisposizione della pratica successoria alla trasmissione telematica, il software per successioni di OPEN guida il professionista nella compilazione della dichiarazione e nella gestione degli adempimenti collegati.
Supporta la redazione delle diverse tipologie di successione.
Consente l’importazione dei dati dalle visure catastali in PDF.
Valori, imposte e sanzioni vengono calcolati automaticamente.
Validazione, autenticazione, trasmissione online e ricevute sono gestite nel software.
L’assistenza e gli aggiornamenti sono compresi nel prezzo. Nel canone annuale sono inclusi anche 4 webinar tematici per seguire l’evoluzione normativa e approfondire gli aspetti più rilevanti della materia successoria.
prova il software e verifica se risponde alle esigenze operative del tuo studio.
Il modello telematico per la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale è composto da più quadri, ciascuno dedicato a dati specifici su eredi, beni, passività, imposte e volture.
Non tutti i quadri devono essere compilati: la loro attivazione dipende dalla composizione del patrimonio ereditario e dal ruolo del dichiarante.
La dichiarazione per la successione ereditaria e la domanda di voltura catastale sono due adempimenti collegati. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello unificato che consente di dichiarare i beni ereditati e, quando previsto, richiedere l’aggiornamento catastale degli immobili.
Ogni quadro raccoglie informazioni diverse: dati dei soggetti coinvolti, immobili, altri beni, debiti, agevolazioni, allegati, imposte e volture catastali.
La compilazione può essere effettuata con il software successioni di OPEN, che recepisce i campi previsti nei quadri del telematico.
eredi, chiamati, legatari e dati del dichiarante;
terreni, fabbricati, dati catastali e volture;
conti, titoli, quote, aziende, debiti e oneri deducibili;
liquidazione, documenti allegati, agevolazioni e dichiarazioni;
Se manca anche solo una di queste condizioni, la dichiarazione deve essere presentata. Sono inoltre esonerati i chiamati all’eredità e i legatari che abbiano rinunciato prima della scadenza del termine, oppure che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano chiesto la nomina di un curatore dell’eredità giacente e ne abbiano informato l’Agenzia delle Entrate.
Gli eredi sono i chiamati che accettano l’eredità. Succedono al defunto nell’universalità dei beni, cioè subentrano nei diritti e nei doveri (anche nei debiti) del defunto.
I chiamati all'eredità sono le persone indicate dalla legge o dal testatore (in caso di testamento) come possibili successori del defunto. Non hanno ancora accettato l’eredità, quindi non sono ancora eredi effettivi.
Il legatario è colui che riceve, per testamento, un bene specifico (ad esempio: un immobile, una somma di denaro, un’opera d’arte), senza subentrare nei debiti o nell’intera massa ereditaria.
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