Autore: Avv. Fabrizio Testa
Con due recenti provvedimenti, la Corte Suprema risolve in senso negativo due asseriti vizi della notifica a mezzo PEC del Decreto ingiuntivo.
La
sentenza n. 17968 del 23 giugno 2021 affronta il caso di un'addetta alla ricezione della PEC che, già a conoscenza di una precedente aggressione virale del sistema informatico della ricorrente, sarebbe stata costretta ad eliminare la PEC di notifica del Decreto ingiuntivo non opposto per evitare il ripetersi di una simile dannosa situazione. Secondo il ricorrente, l’inevitabilità di tale scelta integrava gli estremi di quella forza maggiore che avrebbe consentito di giustificare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Gli Ermellini ritengono invece la censura infondata, richiamando:
- da un lato, le precedenti pronunce in cui la Corte ha affermato che il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" ed erroneamente contrassegnata come spam;
- dall’altro, la serie di obblighi disciplinati dall’art. 20 del DM n. 44/2011 in attuazione del CAD - relativi tra l’altro all’antivirus, all’antispam, alla conservazione idonea, allo spazio disco adeguato, all’avviso di saturazione - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella PEC e, quindi, la regolare ricezione dei relativi messaggi, che avrebbero imposto all’addetta un comportamento diligente alternativo rispetto alla mera eliminazione della notifica dubbia.
L’
ordinanza n. 27154 del 6 ottobre 2021 torna invece sull’annoso problema della necessità o meno di allegare la procura alle liti nella PEC di notifica del Decreto ingiuntivo.
Nel peculiare caso specifico, il difensore della società creditrice procedeva alla notificazione del ricorso e del Decreto a mezzo PEC, allegando anche copia della procura alle liti relativa al procedimento monitorio, ma priva della sottoscrizione della parte. In seguito, rinnovava la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. La successiva opposizione risultava tardiva rispetto alla data della prima notificazione via PEC ma tempestiva rispetto alla seconda a mezzo UG e l'opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ne eccepiva preliminarmente la tardività.
Il Tribunale e la Corte d’Appello ritenevano giuridicamente inesistente la prima notificazione del ricorso e del decreto, a causa della mancanza della sottoscrizione nella procura
ad litem ad essa allegata, ma la ricorrente in Cassazione rilevava, da un lato, la presenza - non considerata dai predetti giudici - della procura difensiva debitamente sottoscritta nel fascicolo telematico del procedimento monitorio, acquisito agli atti dei giudizi di primo e secondo grado, e dall’altro la non necessità della sua notifica unitamente al ricorso ed al decreto ingiuntivo, ai fini del decorso del termine per l'opposizione.
La Corte Suprema ha accolto il ricorso affermando i seguenti principi di diritto: “
ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a Decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il Decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo PEC, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al Decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di Legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del Decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il Decreto l'ordinamento prevede - fuori dei casi in cui ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - il solo rimedio dell'opposizione tempestiva”.