Nell’ordinamento europeo il diritto d’autore, che riconosce ai titolari l’esclusiva facoltà di sfruttare economicamente le proprie opere, è tutelato anche in ambito digitale, seppur non in modo assoluto.
Infatti, la giurisprudenza comunitaria ne limita l’esercizio quando esso rischi di trasformarsi in uno strumento di esclusione anticoncorrenziale.
In altre parole, occorre che la tutela della proprietà intellettuale si armonizzi con i principi del mercato unico, in modo da evitare abusi e garantire la libera circolazione delle merci e dei servizi.
Il Caso
A seguito d’informazioni ricevute da agenti di mercato, qualche anno fa la Commissione europea avviò un’indagine d’ufficio relativa al blocco geografico (cd. ‘geoblocco’) di certi videogiochi per PC basato sulla collocazione geografica degli utenti.
Nell’ambito di tale investigazione furono coinvolte Valve ed altre cinque società che pubblicavano i propri giochi per il tramite della piattaforma online Steam, gestita dalla prima.
Detta piattaforma forniva agli editori una funzione di controllo territoriale, tale da restringere o bloccare l’acquisto o l’accesso a certi giochi a seconda del Paese ove si trovasse l’acquirente o l’utente, di fatto impedendo vendite transfrontaliere.
Nei fatti, il geoblocco impediva agli utenti di attivare giochi acquistati a prezzi più bassi in certi Paesi, prevalentemente nell’area del Baltico e dell’Europa centrale/orientale, in altri paesi dell’Unione Europea, dove i medesimi giochi venivano venduti sulla stessa piattaforma Steam a prezzi erano più alti.
Tale pratica, accertata sulla base di accordi anticoncorrenziali intervenuti tra Valve ed i cinque editori, è stata ritenuta dalla Commissione come una perdurante violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ai sensi del quale è vietata ogni le decisione concordate in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri in grado, per oggetto o per effetto, di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno.
Valve proponeva quindi ricorso al Tribunale dell’Unione Europea avverso la decisione della Commissione, sostenendo la legittimità dei geoblocchi in ambito digitale, a tutela del diritto d’autore.
La Decisione
Con la sentenza n. 587 emessa il 27 settembre 2023, Il Tribunale ha respinto il ricorso di Valve, confermando la sussistenza di un comportamento collusivo (accordo o pratica concordata) per limitare le importazioni parallele tramite il blocco delle chiavi di attivazione dei giochi online, e quindi intrinsecamente dannoso per la concorrenza.
Il fine reale del geoblocco non era la tutela del diritto d’autore, ma la protezione di margini di profitto elevati per gli editori e per Valve stessa.
La corte ha altresì precisato che il diritto d’autore tutela la possibilità di concedere licenze a pagamento, ma non conferisce l’aspettativa di massimizzare i profitti o segmentare artificialmente il mercato, con differenze di prezzo tra Paesi UE.
In buona sostanza, la compartimentazione artificiosa dei mercati nazionali, attuata mediante funzioni di blocco territoriale per impedire importazioni parallele e mantenere alti i prezzi, è risultata incompatibile con il mercato interno europeo.