Scrivere un articolo che danneggia la reputazione di una persona può avere gravi conseguenze per il giornalista, soprattutto se le informazioni pubblicate sono false o presentate in modo ingiustificatamente lesivo. Oltre agli aspetti di rilevanza penale, la diffamazione a mezzo stampa produce importanti conseguenze dal punto di vista risarcitorio civile.
Immaginiamo un giornale che pubblica un titolo “shock” su un imprenditore, accusandolo di frode senza avere prove concrete. Se quell’articolo provoca un danno - magari perché i clienti iniziano a diffidare dell’imprenditore, o perché una banca gli revoca un finanziamento - il giornalista e la testata potrebbero dover risarcire ingenti somme di denaro.
Ed infatti, ad integrare la responsabilità basta che ci sia stata negligenza (per esempio, non aver verificato una notizia prima di diffonderla) o che l’informazione sia stata divulgata in modo sproporzionato rispetto alla sua effettiva rilevanza pubblica.
Di conseguenza il danneggiato diffamato può agire giudizialmente in sede civile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (per esempio se l’articolo gli ha causato perdite finanziarie dovute a contratti risolti o ad un calo di fatturato) e di quello non patrimoniale (umiliazione, stress, etc.). Sovente i danneggiati richiedono alla testata giornalistica anche una rettifica o un diritto di replica, obbligando il giornale a pubblicare una smentita o una versione corretta dei fatti.
Spetterà conseguentemente al giornalista citato in giudizio dimostrare l'eventuale esistenza di esimenti della propria responsabilità, come l'esercizio del diritto di cronaca o di quello di critica, i quali ricorrono a condizione che rispettino alcuni requisiti: la verità oggettiva dei fatti riferiti, la continenza delle forme espressive utilizzate (ossia l'assenza di espressioni gratuite, offensive o inutilmente lesive), e la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla conoscenza della notizia da parte della collettività.
Il giornalista, dunque, si trova a dover bilanciare il diritto all'informazione con l'altrui diritto all'onore ed alla reputazione e deve saper utilizzare e dosare il proprio eloquio in funzione dei predetti interessi contrapposti.
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