Autore: Avv. Giulio Brovia
L’articolo 1920 del Codice Civile disciplina un’ipotesi specifica di contratto a favore di terzo, ossia l’assicurazione sulla vita, stipulata da un soggetto, detto contraente, a favore di un terzo, detto beneficiario che, alla morte del primo, riceverà un indennizzo.
La designazione del beneficiario
Il beneficiario o i beneficiari possono essere indicati al momento della stipula della polizza o successivamente. Nel secondo caso, occorre che la designazione avvenga per mezzo di una dichiarazione scritta e comunicata all'assicuratore, oppure che sia inserita all’interno di un testamento.
L’atto di designazione è un atto unilaterale non recettizio: è valido, cioè, a prescindere dall'adesione dell'assicuratore e dall'accettazione del beneficiario: costui potrà soltanto decidere se approfittarne o meno.
La designazione generica
Come dispone il comma II dell’art. 1920, il beneficiario può anche essere indicato genericamente: è il caso, per esempio, dell’assicurato che nomina come destinatari dell’indennità la moglie, oppure i figli, o i propri eredi.
In questi casi, si pone il problema di stabilire a quale momento fare riferimento per individuare coloro che hanno diritto a percepire l’indennizzo: bisogna, cioè, prendere in considerazione i soggetti esistenti al momento della designazione o quelli in vita quando si verifica l'evento previsto nel contratto, oppure entrambi? Generalmente, si fa riferimento a colui o colei che era il coniuge al momento della designazione, mentre, per i figli, sono presi in considerazione anche quelli nati dopo la designazione.
Nella specifica ipotesi di indicazione, quali beneficiari, degli “eredi legittimi”, un recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U., n. 11421/2021), ha chiarito che ciascuno degli eredi ha diritto ad una quota uguale dell'indennizzo, non trovando applicazione le proporzioni della successione ereditaria (per maggiori approfondimenti puoi consultare un
mio precedente articolo).
Gli effetti della designazione
La designazione conferisce al beneficiario un diritto autonomo nei confronti dell’assicurazione a percepire l’indennizzo, diritto disponibile per atto tra vivi e trasmissibile agli eredi
mortis causa.
Il beneficiario, in altri termini, non acquista il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma
iure proprio, in base alla promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell'evento assicurato. Pertanto, non cadendo in successione e non rientrando nell'asse ereditario, le polizze vita non vengono computate per formare le quote degli eredi.
Infine, tale diritto è soggetto al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2952 del Codice Civile, che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.