L’art. 844 del Codice Civile, nell’ambito della disciplina generale del diritto di proprietà, regola le immissioni. Tale norma stabilisce che le propagazioni (come rumori, fumi, vibrazioni, odori, etc.) provenienti da un fondo vicino devono essere sopportate, purché rientrino nei limiti della normale tollerabilità. Stabilire, caso per caso, quando un’immissione sia tollerabile e quando, viceversa, non lo sia, è compito del giudice di merito, spesso con l’ausilio di tecnici.
Nell’ipotesi in cui le suddette propagazioni superino i limiti consentiti, esse diventano illecite. In questa situazione, se le immissioni illecite causano danni a terzi, costituiscono un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile. Infatti, immissioni intollerabili provenienti dal fondo vicino possono cagionare sia danni di natura patrimoniale, come la svalutazione della proprietà, sia la lesione di diritti di contenuto non patrimoniale, come il diritto alla salute, il diritto al riposo notturno e quello alla vivibilità dell’abitazione. Essi sono protetti sia dalla Costituzione, sia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 8): a quest’ultima, peraltro, il giudice interno è tenuto a conformarsi, a seguito dell’integrazione dei principi e della giurisprudenza della CEDU nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea.
Inoltre, in generale il danno non patrimoniale causato da immissioni illecite è risarcibile anche senza una prova specifica di danno alla salute (danno biologico), purché sia dimostrata la violazione del diritto a una vita familiare serena all’interno della propria casa e della libertà di mantenere le proprie abitudini quotidiane. In caso contrario, si risolverebbe in un inammissibile danno in re ipsa.
Con un’interpretazione estensiva dell’art. 844 c.c., si ritiene che legittimato attivo all’azione, oltre al proprietario, sia anche colui che vanti sul bene altri diritti reali (per esempio il titolare di usufrutto, di uso o di abitazione) ed altresì il titolare di un diritto personale di godimento sul fondo, come il conduttore. Sul fronte della legittimazione passiva, l'azione può essere promossa anche contro colui che, pur non essendo proprietario dell'immobile, ha materialmente realizzato le immissioni illegittime.