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Regime forfettario 398/91: cosa cambia dal 2026 per chi esce dal perimetro

Blog Terzo settore
Pubblicato il 31 ott 2025
Autore: Tania Buttigliero
Regime forfettario 398/91: cosa cambia dal 2026 per chi esce dal perimetro

A partire dal 1° gennaio 2026, con la piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, il regime agevolato 398/91 potrà essere applicato esclusivamente dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Perdita delle semplificazioni fiscali

Tale cambiamento comporterà per molte associazioni la perdita delle semplificazioni fiscali e contabili previste da tale regime, tra cui:

  • la determinazione forfettaria dell’IVA da versare (calcolata sottraendo una detrazione forfettaria pari al 50% dell’IVA sulle operazioni attive imponibili, ridotta a un terzo per i diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica);
  • l’esonero dalla presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • l’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale;
  • l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, fatta eccezione per la compilazione del registro dei minori di cui al DM 11 febbraio 1997;
  • l’esonero dall’obbligo di certificazione delle operazioni.

Il Codice del Terzo Settore non prevede agevolazioni specifiche in materia di IVA, salvo i regimi forfettari indicati all’art. 86 per APS (Associazioni di Promozione Sociale) e ODV (Organizzazioni di Volontariato).

Determinazione ordinaria dell’IVA

Di conseguenza, dal 2026 le associazioni interessate dovranno determinare l’IVA in modo ordinario, calcolando l’imposta da versare come differenza tra l’IVA sulle vendite e quella sugli acquisti relativi all’attività commerciale svolta.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA, sarà quindi fondamentale accertare l’inerenza delle spese rispetto all’attività d’impresa e assicurarsi che le relative fatture riportino la partita IVA, elemento indispensabile per poterle collegare all’attività commerciale.

Contabilità separata e detrazione dell’IVA

L’art. 19-ter del DPR 633/72, che disciplina la detrazione dell’IVA per gli enti non commerciali, prevede inoltre che l’attività commerciale o agricola sia gestita con una contabilità separata rispetto a quella istituzionale e che tale contabilità sia conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili, come stabilito dall’art. 20 del DPR 600/1973.

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