È prevista una disciplina particolare di determinazione e versamento dell’IMU per gli Enti non commerciali (ENC) e per gli Enti del Terzo Settore (ETS) che possiedono almeno un immobile utilizzato per le proprie attività istituzionali, svolte con modalità non commerciali.
La Legge n. 160/2019, art. 1 co. 759, lett. g) riconosce l’esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, quando destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività religiose, ossia esercizio del culto, dirette alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, agli scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana (art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/1985).
L'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), conferma la stessa agevolazione per gli immobili posseduti dagli ETS indicati all’art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
Immobili a destinazione mista
Per gli immobili con un uso misto, vale a dire destinati allo svolgimento sia delle attività commerciali sia delle attività istituzionali, l’esenzione vale solo per la parte usata per l’attività istituzionale, mentre la parte commerciale paga l’IMU. Se non è possibile distinguere fisicamente la parte destinata all’attività istituzionale (per esempio un piano o una porzione del fabbricato usato esclusivamente per l’attività istituzionale e autonomamente accatastato), l’esenzione si applica in proporzione all’effettivo utilizzo non commerciale, secondo i criteri del DM 200/2012.
Versamento
Il versamento dell’imposta è articolato in tre rate. La prima e la seconda rata sono ciascuna pari al 50% dell’imposta versata l’anno precedente. Le scadenze sono16 giugno e 16 dicembre.
La terza rata serve a regolare l’imposta effettivamente dovuta per l’anno di riferimento e deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo.
La normativa permette la compensazione solo tra debiti e crediti IMU riferiti allo stesso Comune.
Dichiarazione IMU
Va presentata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando l’apposito modello, entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo cui la dichiarazione si riferisce, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell'imposta dovuta.
A differenza, pertanto, degli altri soggetti passivi IMU (persone fisiche e enti commerciali) gli ENC e gli ETS presentano la dichiarazione IMU ogni anno. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è posto a pena di decadenza dalla fruizione dell'esenzione.
Nella dichiarazione IMU vanno indicati tutti gli immobili posseduti nel Comune, cioè:
- quelli usati solo per attività istituzionali non commerciali (esenti);
- quelli a utilizzo misto, usati in parte per attività istituzionali non commerciali (esenti in modo proporzionale);
- quelli usati per attività commerciali o per attività diverse da quelle istituzionali (imponibili, salvo altre specifiche esenzioni).
La dichiarazione IMU relativa all’anno 2025 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.