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Enti del Terzo Settore: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Blog Terzo settore
Pubblicato il 1 ott 2025

Autore: Tania Buttigliero
Enti del Terzo Settore: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, le disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), finora sospese, diventeranno pienamente operative. Un passaggio fondamentale che porterà importanti novità per tutti gli ETS iscritti al RUNTS. Allo stesso tempo, per gli enti che non hanno ancora completato l'iscrizione, questi ultimi mesi del 2025 rappresentano un momento decisivo per valutare se aderire al Registro, considerando le implicazioni normative e le opportunità collegate alla qualifica di Ente del Terzo Settore.

Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

Dal 2026 vengono applicati i criteri dell’art. 79 del CTS per distinguere tra attività di interesse generale non commerciali e commerciali, con impatti diretti sulla qualificazione fiscale dell’ente.

Le attività di interesse generale si qualificano come non commerciali quando sono svolte gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi che non superano i costi sostenuti per realizzarle.

Tuttavia, il Codice del Terzo Settore introduce una tolleranza limitata: gli ETS possono generare un avanzo di gestione dalle attività di interesse generale fino al 6% dei relativi costi annui, e per un massimo di tre esercizi consecutivi, senza perdere la qualifica fiscale di ente non commerciale.

Finché l’avanzo resta entro questo limite, l’attività si considera non commerciale anche se produce un piccolo margine, per tre anni, oltre i quali l'associazione diventa un ente commerciale.

Se invece l’avanzo supera il 6% in un singolo esercizio, l’ente perde la qualifica di non commerciale a partire dall’inizio di quell’anno.

Si evidenzia che rientrano tra le entrate non commerciali anche i proventi previsti dagli articoli 84 e 85 del Codice del Terzo Settore, relativi alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS). Questi proventi, per loro stessa natura, sono esclusi dal test di commercialità, poiché non rientrano tra le attività commerciali.

Così, ad esempio, un’APS che riceve un corrispettivo specifico da un socio per la partecipazione a un’attività istituzionale (come un corso o un evento sociale) non svolge un’attività commerciale. In questo caso, l’importo versato rappresenta un provento non commerciale, e non deve essere considerato nel test di commercialità.

Attività diverse (art. 6 CTS)

Mentre le attività di interesse generale possono essere svolte con modalità commerciale o non commerciale, le attività diverse disciplinate dall’art. 6 del CTS, hanno natura intrinsecamente commerciale e possono essere svolte solo se previste dallo statuto e in forma secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Tra le attività diverse rientrano, ad esempio, le raccolte fondi non occasionali, come campagne continuative di vendita di gadget o prodotti personalizzati, oppure eventi a pagamento ripetuti nel tempo per finanziare l’ente.

Qualifica ETS non commerciale o commerciale

Gli ETS assumeranno fiscalmente la qualifica di enti commerciali, qualora le attività di interesse generale svolte in forma commerciale, nonché le attività diverse di cui all'art. 6 (fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri indicati dalla norma), superino, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

Il cambio di qualifica si verifica nel periodo d’imposizione in cui si modifica l’equilibrio tra le entrate derivanti dalle diverse tipologie di attività.

Così ad esempio: un’associazione ETS organizza un corso per i propri soci, chiedendo un corrispettivo specifico che copre solo i costi, per un totale di 20.000 euro. Inoltre, realizza altri eventi per soci e non soci gratuiti, finanziati con donazioni e contributi pubblici, per un totale di 50.000 euro.

Queste attività rientrano tra le attività di interesse generale e, non generando avanzo, sono considerate non commerciali.

Nello stesso anno, l’associazione vende anche gadget in modo continuativo, ricavando 60.000 euro.

Le entrate non commerciali, pari a 70.000 euro (20.000 euro + 50.000 euro), risultano superiori a quelle commerciali, che ammontano a 60.000 euro.

In questo caso, l’associazione conserva la qualifica di ente non commerciale per l’anno di riferimento. Qualora, in futuro, i proventi derivanti dalle attività commerciali dovessero superare quelli delle attività non commerciali, l’ente acquisirebbe la qualifica di ente commerciale a decorrere da quell’esercizio.

Conclusioni

Considerate le novità normative in vigore a partire dal 2026, gli ETS dovranno dotarsi di strumenti organizzativi e contabili idonei a rendicontare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate. Sarà fondamentale classificare correttamente le diverse tipologie di ricavi, distinguendo con precisione tra attività commerciali e non commerciali, al fine di determinare in modo corretto la qualificazione fiscale dell’ente.

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