Autore: Avv. Giulio Brovia
Cosa accade quando un sinistro causato dalla circolazione di veicoli a motore è dovuto al dolo del responsabile? Quali sono i diritti dei danneggiati nei confronti dell’assicurazione per la r.c.a.?
Ha risposto a questi quesiti la recente sentenza della Cassazione n. 10394 del 17/4/2024.
Occorre premettere, innanzitutto, che la polizza automobilistica è un contratto di assicurazione della responsabilità civile e, in quanto tale, rientrante nella disciplina dell'art. 1917 del Codice Civile. Tale norma, in linea di principio, esclude l’operatività dell’assicurazione della responsabilità civile in caso di danni derivanti da fatti dolosi, in applicazione del più generale disposto dell’art. 1900 c. I del Codice stesso.
Tali considerazioni potrebbero condurre a rispondere alle domande inziali nel senso di negare, in caso di dolo dell’assicurato, qualsiasi obbligo risarcitorio in capo alla compagnia di r.c.a.
Senonché, da tempo nella giurisprudenza si è osservato che l’intero sistema della r.c. auto è basato sull’esigenza di tutela primaria del soggetto danneggiato e che tale assicurazione non ha soltanto la funzione di garantire i proprietari dei veicoli dai rischi conseguenti alla circolazione, ma ha anche quella di proteggere le potenziali vittime dei sinistri stradali. Di conseguenza, la medesima giurisprudenza ha affermato che “l'art. 1917 c.c. non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione, che si trova nelle leggi sulla responsabilità civile autoveicoli”, principalmente nell’art. 2054 del Codice Civile e nel Codice delle Assicurazioni, norme in cui non si rinviene alcuna distinzione tra fatti colposi e fatti dolosi. Per tali ragioni, numerose pronunce sono giunte a concludere che, in caso di dolo dell’assicurato, il contratto di assicurazione per la r.c.a. ha un’applicazione differenziata: è operativo in favore del danneggiato, che dunque ha diritto di ricevere dall'assicuratore il risarcimento, mentre non è operativo nei confronti del danneggiante (assicurato), contro cui l'assicuratore potrà agire in regresso, come se il contratto in realtà non ci fosse.
Tali approdi ermeneutici sono stati evidenziati e confermati ancora una volta nella sentenza del 17/4/2024 sopra indicata, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che aveva respinto la domanda di risarcimento nei confronti di un’assicurazione formulata dalla vittima di un sinistro stradale che era stata volontariamente travolta dal veicolo condotto dal responsabile assicurato.