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Privacy: le violazioni al RGDP possono essere contestate anche in occasione di controlli antitrust

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Pubblicato il 26 mar 2025

Autore: Matias Conoscente
Privacy: le violazioni al RGDP possono essere contestate anche in occasione di controlli antitrust

La portata generale delle norme in materia di privacy contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (R.G.P.D.) ne consente la valutazione anche nell’ambito di procedure non necessariamente correlate alla materia in questione.

È quanto emerge dal principio di diritto espresso dalla sentenza emanata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea a definizione della Causa C-252/21, secondo cui le autorità nazionali garanti della concorrenza possono valutare, nell’ambito dell’esame di un abuso di posizione dominante, la conformità di un’impresa alle norme del RGPD.

Tuttavia, esse sono tenute a considerare le decisioni delle autorità di controllo competenti in materia di protezione dei

Il Caso

Il procedimento traeva origine dal divieto imposto dall’autorità tedesca a  Meta Platforms Ireland di trattare senza consenso i cosiddetti "dati off Facebook", ovvero quelli riferiti alle attività degli utenti internamente ed esternamente al social network in questione, ritenendola una pratica abusiva in considerazione della posizione dominante rivestita dall'azienda. 

La Corte ha rilevato che Meta Platforms Ireland potrebbe trattare dati sensibili, come quelli relativi ad origine etnica, opinioni politiche o orientamento sessuale, il cui trattamento è generalmente vietato.

La verifica se i dati raccolti rivelino effettivamente tali informazioni rimane comunque di competenza del giudice nazionale.

Inoltre, il semplice accesso a siti o app che potrebbero indicare dati sensibili non equivale a renderli manifestamente pubblici ai sensi del RGPD. 

Sul trattamento dei dati non sensibili, la Corte esprime dubbi sul fatto che la personalizzazione dei contenuti o l’uso integrato dei servizi Meta siano indispensabili per l’esecuzione del contratto con l’utente.

La personalizzazione della pubblicità, in particolare, non può giustificare il trattamento dei dati senza consenso. 

Infine, la posizione dominante di un operatore come Meta non impedisce agli utenti di dare un consenso valido, ma può influenzarne la libertà di scelta.

L’onere probatorio volto a dimostrare che tale consenso sia stato prestato in modo libero ed effettivo è stato posto a carico della società stessa.

La Decisione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato che un'autorità garante della concorrenza può esaminare violazioni del RGPD nel contesto di un’indagine antitrust, ma senza sostituirsi alle autorità di controllo dei dati personali.

L'obiettivo da perseguire rimane il controllo e la relativa sanzione per eventuali abusi di posizione dominante secondo il diritto della concorrenza.

In tale ambito, le autorità garanti sono tenute a cooperare con quelle preposte alla protezione dei dati per garantire un’applicazione coerente del RGPD.

Parimenti, se un comportamento aziendale è già stato esaminato da un’autorità di controllo o dalla Corte di giustizia, l’autorità antitrust non può discostarsi dalla decisione, pur traendone proprie conclusioni in materia di concorrenza.

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