Autore: Avv. Giulio Brovia
Le due principali procedure di liquidazione stragiudiziali previste da Codice delle Assicurazioni sono quelle descritte dagli articoli 148 e 149.
In particolare, a fianco di quella prevista dall’art. 148, che potremmo definire “classica”, all’art. 149 il Codice disciplina quella di risarcimento diretto che, nell’intenzione del legislatore, dovrebbe costituire uno strumento per facilitare il ristoro in favore del danneggiato, il quale può rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa, con cui, probabilmente, ha una maggiore facilità ad interfacciarsi.
L’alternatività della procedura
Per opinione unanime, la procedura in commento è una possibilità ulteriore che viene concessa ai danneggiati, nelle ipotesi in cui è percorribile (vedremo a breve quali sono): ciò non esclude, tuttavia, l’alternativa di agire in via diretta contro la compagnia del responsabile del sinistro (secondo l’art. 148 C.d.A.) oppure contro il solo responsabile civile (art. 2054 c.c.).
Questo principio è stato più volte riaffermato dalla giurisprudenza a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009.
Le condizioni
Nello specifico, è consentito ricorrere al risarcimento diretto quando il sinistro ha coinvolto due veicoli a motore ed ha cagionato danni materiali al proprio veicolo o alle cose trasportate, soli o congiunti a lesioni al conducente di entità pari o inferiore al 9% di invalidità permanente (cd. micro permanenti).
La procedura non si applica al risarcimento del terzo trasportato, ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ed ai sinistri che coinvolgono la circolazione di macchine agricole.
La richiesta risarcitoria ed il contenuto obbligatorio
Per quanto concerne la concreta disciplina del risarcimento diretto, l’art. 150 del Codice delle Assicurazioni l’ha demandata al DPR 18/7/2006 n. 254.
Ai sensi dell’art. 145 c. II C.d.A., la lettera contenente la richiesta risarcitoria va mandata a mezzo raccomandata (oggi sostituita dalla pec) alla propria compagnia assicurativa, avendo cura di inviarla per conoscenza anche a quella del responsabile del sinistro.
In tale richiesta devono essere obbligatoriamente indicati:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- il luogo, giorni ed ore per il sopralluogo del perito.
In aggiunta a quanto sopra, nel caso di sinistro con lesioni andrà indicato anche:
- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'articolo 142 del CdA;
- un certificato medico di avvenuta guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, con fattura.
Il contenuto della richiesta risarcitoria è necessario perché, ai sensi dell’art. 145 C.d.A., costituisce un requisito di ammissibilità della futura ed eventuale domanda giudiziale, anche se la recente giurisprudenza sul punto è molto flessibile: per esempio, la Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, n.15445 ha chiarito che: “
La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.”
Il litisconsorzio necessario
Qualora la fase stragiudiziale si concluda senza soddisfazione per il soggetto danneggiato, l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni dispone che la successiva domanda giudiziale rivolta alla propria compagnia assicurativa debba coinvolgere obbligatoriamente anche il responsabile del danno, che è litisconsorte necessario. Per giurisprudenza pressoché unanime, tale soggetto è il proprietario del veicolo responsabile, che andrà dunque citato in giudizio unitamente alla propria compagnia assicurativa.
Il termine dilatorio
Infine, l’art. 145 C.d.A. prevede un termine dilatorio - a pena di improcedibilità dell’azione - prima del quale l’azione non può essere proposta. Tale termine, che decorre dal momento in cui la compagnia ha ricevuto la lettera con la richiesta risarcitoria completa di tutti i dati richiesti, è di 60 giorni in caso di sinistri con soli danni a cose, mentre è di 90 giorni in caso di lesioni.