Un importante aspetto delle assicurazioni sulla vita è costituito dalla funzione in prevalenza previdenziale delle stesse: in pratica, tali polizze hanno come scopo quello di garantire al contraente o ad un terzo beneficiario una somma di denaro per far fronte alle esigenze di vita.
In tale ottica, si può comprendere la ratio dell'importante disposizione contenuta nell'art. 1923 c. I del Codice Civile, che sancisce l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario di un'assicurazione sulla vita.
Infatti, l'intento del legislatore era quello di favorire gli atti di previdenza ed evitare, allo stesso tempo, l'interruzione del processo formativo del risparmio, considerando le predette somme non pignorabili e non sequestrabili.
È importante precisare che la disciplina anzidetta è applicabile sia all'assicurazione a favore proprio che a quella a favore di terzo: il divieto, quindi, interessa sia i creditori del contraente, sia quelli del beneficiario.
Naturalmente, il vincolo appena descritto, potendo costituire un notevole ostacolo agli interessi dei creditori, conserva una propria ratio fintanto che sussiste la funzione previdenziale della polizza: venuta meno la medesima, cessa anche ogni ragion d'essere del suddetto divieto. E' il caso, per esempio, delle polizze vita cd. unit linked "pure", nelle quali il valore di riscatto della polizza dipende esclusivamente dal parametro finanziario sottostante, con conseguente rischio dell’investimento totalmente a carico dell’assicurato. La funzione di polizze di questo genere, secondo la giurisprudenza (si vedano, sul punto, le recenti Cass. Civ, n. 3785/2024 e Cass. Civ, n. 9418/2024) è esclusivamente finanziaria e speculativa e, dunque, esse “sono esentate dalla applicazione dei limiti di aggredibilità di cui all'art. 1923”.
Sancito al primo comma il principio di impignorabilità, al secondo comma l'art. 1923 del Codice Civile non lascia i creditori dell'assicurato o del beneficiario completamente sprovvisti di tutela: viene fatta espressamente salva, infatti, la possibilità per costoro di agire in revocatoria (sia ordinaria che fallimentare), e ciò per evitare che l'assicurazione sulla vita possa essere impropriamente utilizzata dal debitore come strumento per sottrarsi illegittimamente alla propria responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 del Codice Civile.
Infine, lo stesso secondo comma mira a proteggere anche la posizione degli eredi del contraente, qualora quest'ultimo designi un beneficiario a titolo di liberalità, ledendo i loro diritti: in questo caso è stabilita l'applicabilità delle norme che regolano la collazione, l'imputazione e la riduzione delle donazioni.