In un
precedente contributo si era trattato in generale dei sinistri stradali cosiddetti “cross border” o transfrontalieri, ossia avvenuti in un Paese membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia.
Nel nostro ordinamento, la regolamentazione di tali fattispecie è contenuta negli articoli da 151 a 155 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Un particolare aspetto di tale disciplina è costituito dalla figura del mandatario della compagnia assicurativa estera.
In particolare, ai sensi dell’art. 152, ciascuna impresa di assicurazione nomina un proprio mandatario che opera in nome e per conto della medesima in ogni stato membro. In questo modo, il danneggiato dal sinistro stradale avvenuto all'estero può indirizzare la propria richiesta risarcitoria al mandatario della compagnia straniera nel proprio paese di residenza, evitando così procedure più complesse all’estero.
L’individuazione del mandatario di ciascuna compagnia straniera avviene mediante apposita richiesta da indirizzare alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.) presso la quale, ai sensi dell’art. 154 del Codice, è istituito il Centro di informazione italiano che conserva ed aggiorna, appunto, l’elenco dei mandatari delle compagnie straniere.
Paraltro, la competenza del mandatario non si limita alla sola fase stragiudiziale, ma si estende anche a quella giudiziale: infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n.29352), “
la vittima del sinistro può convenire in giudizio il mandatario designato dalla compagnia straniera assicuratrice del responsabile civile, essendo il mandatario titolare di una legittimazione passiva sostanziale non limitata alla fase stragiudiziale.”
Naturalmente, la nomina di un mandatario non esclude la possibilità per il danneggiato, espressamente prevista dall’art. 152, di agire direttamente contro il responsabile del sinistro oppure contro la compagnia assicurativa straniera.
La Cassazione ha di recente affermato (20 ottobre 2023, n.29221, sez. II) che l'azione contro il mandatario costituisce un'alternativa a quella contro la compagnia straniera, mentre non è possibile convenire entrambi nello stesso giudizio: “
la legittimazione passiva del "mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del D.Lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.”