OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti

L’assicurazione sulla vita si divide in parti uguali tra gli eredi beneficiari

L’assicurazione sulla vita si divide in parti uguali tra gli eredi beneficiari

Autore: Avv. Giulio Brovia

L’art. 1920 del Codice Civile, nel disciplinare espressamente le polizze vita a favore di terzi, consente che l’indicazione del beneficiario possa essere fatta anche “genericamente”.

Questa formulazione, nel corso degli anni, si è rivelata foriera di notevoli dubbi interpretativi e problemi pratici in riferimento all’effettiva individuazione dei "beneficiari" ed alla misura dell'indennizzo da liquidare in loro favore, in particolare quando le polizze contengono la generica espressione "legittimi eredi".

Su questi aspetti, si è a lungo confrontata la giurisprudenza, con orientamenti contrastanti.

Secondo le pronunce più risalenti, la fonte del diritto del terzo risiede direttamente nel contratto. Non essendo, quindi, la designazione un negozio “mortis causa” i beneficiari sono da intendersi tutti i chiamati all’eredità alla morte dello stipulante, a prescindere dalla successiva accettazione o rinuncia. Inoltre, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione, le quote tra i beneficiari dovevano presumersi uguali, salva diversa indicazione specifica nella polizza.

Un orientamento più recente, invece, affermava che avrebbe dovuto farsi riferimento alle norme successorie sia per l’individuazione concreta degli eredi, sia per la ripartizione tra i medesimi dell’indennizzo assicurativo.

La situazione venutasi a creare era quindi di notevole incertezza: seguire la prima o la seconda impostazione comportava notevoli differenze sotto il profilo delle attribuzioni economiche a vantaggio dei beneficiari.

E’ quindi stato particolarmente importante e - si auspica - chiarificatore l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 11421 del 30/4/2021, confermando il primo e più risalente orientamento interpretativo, hanno affermato che:

La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.

Tale pronuncia appare particolarmente opportuna in quanto dovrebbe facilitare la prassi applicativa delle norme in commento, sgombrando il campo dalle incertezze venutesi a creare in passato, che rischiavano di ripercuotersi negativamente anche sul mercato assicurativo.

Condividi:

SERVIZIO CORRELATO

TI POTREBBERO INTERESSARE:

Danni da rumori, odori e fumi: la tutela legale contro le immissioni illecite
15 mag 2025
Obbligo di polizza catastrofale per le imprese
24 apr 2025
Obbligo di polizza catastrofale per le imprese
L'impignorabilità delle polizze vita
10 giu 2024
L'impignorabilità delle polizze vita
Sinistro stradale e dolo dell’assicurato
2 mag 2024
Sinistro stradale e dolo dell’assicurato

NEWSLETTER