Autore: Avv. Giulio Brovia
L’art. 1920 del Codice
Civile, nel disciplinare espressamente le polizze vita a favore di terzi,
consente che l’indicazione del beneficiario possa essere fatta anche “genericamente”.
Questa formulazione, nel
corso degli anni, si è rivelata foriera di notevoli dubbi interpretativi e
problemi pratici in riferimento all’effettiva individuazione dei
"beneficiari" ed alla misura dell'indennizzo da liquidare in loro
favore, in particolare quando le polizze contengono la generica espressione
"legittimi eredi".
Su questi aspetti, si è a
lungo confrontata la giurisprudenza, con orientamenti contrastanti.
Secondo le pronunce più
risalenti, la fonte del diritto del terzo risiede direttamente nel contratto.
Non essendo, quindi, la designazione un negozio “mortis causa” i beneficiari sono da intendersi tutti i chiamati
all’eredità alla morte dello stipulante, a prescindere dalla successiva
accettazione o rinuncia. Inoltre, essendo contrattuale la fonte regolatrice del
rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di
successione, le quote tra i beneficiari dovevano presumersi uguali, salva
diversa indicazione specifica nella polizza.
Un orientamento più recente,
invece, affermava che avrebbe dovuto farsi riferimento alle norme successorie
sia per l’individuazione concreta degli eredi, sia per la ripartizione tra i
medesimi dell’indennizzo assicurativo.
La situazione venutasi a
creare era quindi di notevole incertezza: seguire la prima o la seconda
impostazione comportava notevoli differenze sotto il profilo delle attribuzioni
economiche a vantaggio dei beneficiari.
E’ quindi stato
particolarmente importante e - si auspica - chiarificatore l’intervento delle Sezioni
Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 11421 del 30/4/2021, confermando
il primo e più risalente orientamento interpretativo, hanno affermato che:
La
designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto
di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell'art. 1920 c.c.,
comma 2, comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del
contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione
indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
La
designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto
di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del
contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra
gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria,
spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una
quota uguale dell'indennizzo assicurativo.
Tale pronuncia appare
particolarmente opportuna in quanto dovrebbe facilitare la prassi applicativa
delle norme in commento, sgombrando il campo dalle incertezze venutesi a creare
in passato, che rischiavano di ripercuotersi negativamente anche sul mercato
assicurativo.