Come viene redatto il verbale di udienza?
La compilazione del verbale di udienza può avvenire mediante condivisione
di un file word da parte del magistrato o mediante dettatura al Giudice. Sono entrambe modalità possibili.
Il protocollo nazionale CNF - CSM, al punto 2.9,
prevede che
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente
anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in
consolle nel corso dell’udienza stessa.
Più probabile, quindi, che il
giudice verbalizzi integralmente ed autonomamente e poi condivida lo schermo
solo per lettura.
I partecipanti potranno pertanto vedere quanto scrive il magistrato in tempo reale e lui potrà eventualmente scrivere sotto dettatura.
Potrebbe anche essere utilizzata la funzione chat, nella
quale è possibile scrivere e replicare: il Giudice, se ritiene ammissibile
detta verbalizzazione, copierà il testo ed lo incollerà nel verbale di udienza
che redige in Consolle Magistrato.
Non sarà possibile, per gli avvocati, scrivere direttamente sul file utilizzato dal Giudice.
Lo stesso protocollo nazionale CNF - CSM precisa che
il giudice dà lettura del verbale
di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del
redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa
e poi
provvederà a depositarlo telematicamente nel fascicolo informatico come sempre.
Come gestire eventuali malfunzionamenti degli applicativi nel corso dell'udienza?
L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020
ss.mm. statuisce al punto 1.4 che
I procuratori delle parti
depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un
indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in
caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.
I protocolli locali potrebbero contenere indicazioni diverse o integrative.
Il protocollo nazionale CNF - CSM, al punto 2.7, prevede
espressamente in tal caso che
in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti
involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza,
facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il
disposto rinvio.
È possibile condividere documenti con il magistrato e/o con gli altri partecipanti nel corso dell'udienza?
Il protocollo nazionale CNF - CSM prevede al 2.6 che
la produzione di documenti in udienza, di
cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà
avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello
schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice- e varrà come mera
esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel
rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni
delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione dei
testi.
Si precisa che la funzione di condivisione del desktop è comune a tutti i partecipanti, non essendo possibile esibire documenti soltanto a qualcuno.
Quali sono le operazioni possibili nel corso dell'udienza?
Nel corso dell'udienza, mediante gli strumenti presenti all'interno degli applicativi, sarà possibile:
- dialogare e vedere il magistrato e tutti gli altri partecipanti
- scrivere utilizzando la chat
- condividere il proprio schermo
Per maggiori indicazioni operative si rimanda al manuale.
Come gestire udienze contemporanee?
Il protocollo nazionale CNF - CSM prevede sub 1.5 che
Il
giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente
distanziati.
In caso di necessità si potrà ricorrere a sostituti
d’udienza.
Come vengono gestite le sostituzioni di udienza?
Il protocollo nazionale CNF - CSM prevede che
il giudice
prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori
delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero
scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle
parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il
collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali
magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori).
Come partecipa la parte all'udienza?
L'art. 83 c. 6 lett. f) del DL 18/2020 ss, mm. prevede la comunicazione del link per la partecipazione all'udienza solo ai procuratori delle parti e al PM.
Salvo diverse disposizioni nei protocolli locali, pertanto, sarà cura dell'avvocato inoltrare alla parte il link per l'udienza.
La parte può partecipare da casa propria o andare
presso lo studio del difensore ( impossibile stanti le disposizioni
che limitano gli spostamenti a causa dell'emergenza sanitaria, ma eventualità che potrà riscontrarsi non appena
tali disposizioni verranno mitigate).
Sono consentite entrambe le possibilità, ma il protocollo nazionale prevede che il
giudice nel verbale
prende atto della espressa dichiarazione dei difensori
delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al
momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in
atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti
con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si
colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non
sono presenti fisicamente soggetti non legittimati
, mentre i protocolli locali
spesso stabiliscono che - per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina
di udienza e di riservatezza - la partecipazione della parte personalmente
all’udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga
dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore e che non sarà
pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma.
In ogni caso la parte non è obbligata a partecipare, tanto che l’art. 83 c. 6
lett. f) prevede che all'udienza il giudice dia atto a verbale delle modalità
con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di
parti, della loro libera volontà.
È obbligatorio che l'udienza si svolga da remoto o può avvenire anche mediante scambio di memorie scritte?
In genere sono i protocolli locali tra Uffici Giudiziari e COA ad indicare per quali tipi di udienza sono previste la trattazione scritta o da remoto, salve decisioni /istanze diverse in casi motivati.
È necessario acquistare o essere già dotati degli applicativi Sky For Business o Microsoft Teams?
No, non è necessario essere preventivamente dotati degli applicativi.
Nel momento il cui si riceverà il link per il collegamento, sarà sufficiente copiarlo nella barra di navigazione del browser.
La pagina che si aprirà proporrà diverse opzioni:
- aprire il programma (se già installato sulla propria postazione postazione)
- scaricare l’applicazione corrispondente
- accedere via web.
L'utilizzo degli applicativi per la partecipazione alle udienze da remoto è gratuito.
Per maggiori indicazioni operative si rimanda al manuale.
Come si riceve il link per avviare l'applicativo?
Il protocollo nazionale CNF - CSM prevede che il link per attivare lo strumento per l'udienza sia contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza, notificato con le modalità consuete.
Tuttavia, protocolli locali potranno prevedere anche modalità alternative come, ad esempio, l'invio a mezzo mail ordinaria.
Con quali strumenti viene svolta l'udienza?
Il protocollo nazionale CNF - CSM e il provvedimento DGSIA prevedono che prima dell'udienza (con un congruo preavviso non inferiore a 7 giorni) il Giudice faccia pervenire agli interessati il link da cui avviare i programmi a disposizione dell'Amministrazione:
- Skype for business
- Microsoft Teams
Soltanto questi sono gli strumenti utilizzabili.
Siccome Skype for Business verrà progressivamente dismesso da Microsoft e non è possibile attivare nuove licenze, si ritiene che per lo più verrà utilizzato lo strumento Microsoft Teams presso gli Uffici che si sono dotati
dello strumento soltanto in tempi recenti.
In quali procedimenti si svolgono le udienze da remoto?
Le udienze da remoto interessano le udienze civili, penali e quelle svolte innanzi il Tribunale per i Minorenni.
Per ciascuno di questi ambiti si vedano i Protocolli nazionali CNF - CSM:
Chi partecipa alle udienze da remoto?
L'art. 83 c.7 lettera f) del D.L. 17 marzo 2020 prevede che si svolgano da remoto le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dal P.M..