In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 32, comma 2 del D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023, i CAF possono richiedere un compenso ai cittadini solamente per l’assistenza alla compilazione e alla trasmissione delle DSU ISEE successive alla prima elaborata presso un CAF, presentate nello stesso anno e a parità di nucleo familiare, fino a un importo consigliato nella misura massima di 25,00 euro.
Si specifica che non può essere richiesto il pagamento di
un compenso per la DSU successiva a quella precompilata autonomamente dal
soggetto dichiarante.
Restano gratuite la prima DSU, l’eventuale modifica
dell’ISEE determinata da una variazione dei componenti del nucleo familiare, l’eventuale modifica della
precompilata presentata in autonomia dal dichiarante, la richiesta
dell’ISEE corrente.