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Violazione del divieto di concorrenza nelle S.r.l.

Violazione del divieto di concorrenza nelle S.r.l.

Esclusione valida solo se la giusta causa è contenuta nello Statuto

Autore: Avv. Matias Conoscente

Le società a responsabilità limitata sono caratterizzate da un’ampia autonomia statutaria che si connota al principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci.
In particolare, nella disciplina del rapporto di amministrazione, la disposizione normativa dell’art. 2479, co. 1 cc. sancisce la competenza dei soci a decidere sulle materie previste dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione, da uno o più amministratori, ovvero dai soci che rappresentano un terzo del capitale sociale. La stessa disposizione normativa al co. 2, n. 5) attribuisce agli stessi il potere di assumere le decisioni gestorie capaci di determinare una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Pertanto, l’inserimento nell’atto costitutivo, rectius, nello statuto della società, di una clausola che concerna il divieto di concorrenza, rinviando alla disposizione normativa di cui all’art. 2390 cc., seppur prevista dal legislatore espressamente per le società per azioni, per via analogica e giurisprudenziale può ritenersi applicabile anche alle S.r.l.

Articolo 2390, co. 2 cc.

L’art. 2390, co. 2 cc. sancisce che, per inosservanza del divieto di cui sopra, “l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e rispondere dei danni”, rimandando all’art. 2476 cc., che prevede l’esperimento dell’azione di responsabilità, sino alla revoca dell’amministratore dalla carica ricoperta, in misura del tutto assimilabile alla disposizione normativa di cui all’art. 2473-bis cc., la quale a sua volta regola l’esclusione del socio. Quest’ultimo articolo stabilisce infatti che “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.”

Ordinanza del Tribunale di Napoli

Con ordinanza del 08.02.2020, la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Napoli ha statuito, in particolare, che ai fini della possibilità dell’esclusione del socio dalla società a responsabilità limitata si richiedano due requisiti: la specificità e la giusta causa. In virtù del richiamo poc’anzi delineato, non risulta affatto peregrino attagliare la sussistenza di tali requisiti anche all’ipotesi di revoca dell’amministratore ex art. 2390 cc. Tuttavia, l’art. 2473-bis cc. non si limita a disporre che le ipotesi di esclusione debbano essere specifiche, ma prevede che esse, per essere legittime, siano sorrette da una giusta causa.

Ed a tal riguardo tale recente giurisprudenza, ripercorrendo gli orientamenti precedenti, statuisce che “il requisito della giusta causa di esclusione attraverso la previsione statutaria costituisce nelle società a responsabilità limitata, in cui è maggiormente avvertito rispetto alle società di persone l’esigenza di stabilità del vincolo sociale, una garanzia contro il rischio di abuso o comunque di scelte arbitrarie da parte della maggioranza poste in essere in danno del socio di minoranza. La giusta causa di esclusione dev’essere espressamente indicata come tale dai soci nell’atto costitutivo o nello statuto e dunque investita di tale rilevanza dagli stessi.”


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