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Sezioni Unite: i costi pluriennali allungano i termini di accertamento

Sezioni Unite: i costi pluriennali allungano i termini di accertamento
Autore: Dott.ssa Elena Ottino

L’amministrazione finanziaria può rettificare i costi pluriennali anche se derivanti da acquisti effettuati in periodi d’imposta per i quali è ormai decaduta dal potere di rettifica. La rettifica da parte del Fisco, infatti, non deve necessariamente intervenire sulla dichiarazione di prima emersione del componente pluriennale in quanto l’immediato disconoscimento costituisce solo una mera facoltà e non un obbligo per l’Erario. Lo stesso fatto potrà essere contestato anche nelle annualità successive, quando, una volta dichiarato "ex novo" in una dichiarazione diversa continui a rilevare.

È quanto emerge, in estrema sintesi, dalla recente sentenza delle Sezioni Unite in tema di termini di decadenza dal potere accertativo in relazione a ogni fattispecie reddituale ad efficacia pluriennale (Cass. SU 25 marzo 2021 n. 8500).

Il caso

La lite fiscale origina dal disconoscimento di una componente negativa di reddito derivante dalla svalutazione in bilancio di un credito maturato da un branch per finanziamenti erogati. Il contribuente contesta la decadenza del potere di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e i giudici di merito riconoscono le sue ragioni: la Ctr annulla l’accertamento Ires e Irap a carico della stabile organizzazione in quanto il fatto generatore della svalutazione era avvenuto in un esercizio già decaduto e quindi non più rettificabile.
Presentato ricorso in Cassazione dalle Entrate, la questione viene rimessa alle Sezioni Unite, chiamate a chiarire se la decadenza dalla potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria, che intenda contestare una svalutazione dei crediti risultanti in bilancio e, più in generale, un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, si determini con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale pluriennale è suddiviso, ovvero con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il componente reddituale pluriennale è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio.

La decisione delle SU

Fondando il proprio ragionamento sull’autonomia delle annualità, le Sezioni Unite accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, escludendo la decadenza dell’amministrazione finanziaria sulla base del seguente principio di diritto: «Nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria della potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 D.P.R. 600/73, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio».
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