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L’assicurazione non può imporre il legale all’assicurato

L’assicurazione non può imporre il legale all’assicurato
Autore: Avv. Giulio Brovia

In alcune polizze a copertura della responsabilità civile non è infrequente imbattersi in clausole che limitano o escludono la facoltà dell’assicurato di scegliere il legale da cui intendono farsi assistere per resistere alle richieste risarcitorie pervenute da presunti danneggiati.

Si è occupata di tale aspetto la sentenza della Cassazione n. 21220 del 5/7/2022.

La vicenda

Un professionista citato in giudizio per danni aveva chiamato in causa la compagnia che lo assicurava per la responsabilità civile. Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio vide respingere la domanda di condanna dell’Assicurazione alla refusione delle spese di resistenza in quanto, secondo i Giudici di merito, ciò era escluso dalla clausola contrattuale che negava tale rimborso nel caso in cui l’assicurato si fosse avvalso di legali non scelti dall’assicurazione.

Il quadro normativo

Nel caso di specie, le norme interessate sono:
  • l’art. 1917 c. III del Codice Civile che recita: “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”;
  • l’art. 1932 c. I del Codice Civile secondo cui: “le disposizioni degli artt. (...) 1917 commi 3 e 4 (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato”.

La soluzione

Secondo la Corte, una clausola come quella in commento costituisce certamente una deroga in pejus al disposto dell’art. 1917c. III del Codice, che non pone alcuna condizione al diritto di ottenere il rimborso delle spese di resistenza. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno concluso per la radicale nullità della medesima clausola, che viola l’art. 1932 sopra citato.

La sentenza di secondo grado è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello che dovrà attenersi al principio sopra enunciato.
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