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Sinistri auto: sì al rimborso delle spese legali stragiudiziali

Sinistri auto: sì al rimborso delle spese legali stragiudiziali
Avv. Giulio Brovia

Una recentissima pronuncia della Cassazione (Cass. Civ., 7/9/2022 n. 26368) è tornata sulla vexata quaestio della risarcibilità delle spese legali sostenute nella fase risarcitoria stragiudiziale dalla vittima di un sinistro stradale.

Il caso

Un pedone che era stato investito da un’autovettura convenne la compagnia assicurativa davanti al Giudice di Pace, ove ottenne il risarcimento di tutti i danni subiti, ad eccezione del rimborso delle spese legali relative all’attività svolta dal proprio difensore durante la fase stragiudiziale.

La vittima propose dunque appello avverso tale decisione, chiedendo la riforma della sentenza nella parte relativa al compenso stragiudiziale. Il Tribunale respinse il gravame, ritenendo tali spese superflue, in quanto l’attività a cui si riferivano avrebbe potuto essere svolta personalmente anche dal danneggiato.
Inoltre, la medesima appariva strettamente connessa a quella successiva giudiziale, tanto da esserne assorbita e da non potere dare vita ad un autonomo danno patrimoniale.

La sentenza del Tribunale venne impugnata dal danneggiato con ricorso per Cassazione.

I principi sanciti dalla Cassazione

La Suprema Corte, ricordando che tale tipologia di spesa va ricompresa nel novero delle voci di danno emergente, censura la pronuncia del Giudice d’Appello, in quanto una siffatta interpretazione dell’art. 1123 del Codice Civile ne comporterebbe, nella pratica, un’indebita disapplicazione. Ciò per due ragioni:
  1. ancorché sia astrattamente possibile svolgerla personalmente, l’attività stragiudiziale nell’ambito della responsabilità civile da circolazione di veicoli, oltre ad essere una condizione obbligatoria della successiva eventuale azione in giudizio, è disciplinata da numerose e specifiche norme: di conseguenza è del tutto logico che il danneggiato si rivolga ad un legale per lo svolgimento della medesima;
  2. inoltre, tale attività non può considerarsi “assorbita” da quella successiva giudiziale, perché ciò confliggerebbe con la ratio della disciplina dettata dal Codice delle Assicurazioni, che struttura la fase stragiudiziale con l’obiettivo di evitare, per quanto possibile, che le liti per incidenti stradali sfocino in cause dinnanzi alle Autorità Giudiziarie.
Per tali motivi, la Cassazione, nell’accogliere il ricorso, conclude rimarcando che l’attività stragiudiziale, se allegata e provata, va risarcita come danno emergente ai sensi dell’art. 1223.
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