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Ricorso per dichiarazione di fallimento: se la notifica non può essere effettuata a mezzo PEC o presso la sede della società, è valido il deposito dell’atto presso la casa comunale.

Ricorso per dichiarazione di fallimento: se la notifica non può essere effettuata a mezzo PEC o presso la sede della società, è valido il deposito dell’atto presso la casa comunale.
Autore: Avv. Matteo Conte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9594 del 12.04.2021, è tornata ad occuparsi delle modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza.

In particolare, la Suprema Corte, respingendo il ricorso presentato dal socio e legale rappresentante della società dichiarata fallita, ha confermato le decisioni dei Giudici di merito che, nei precedenti gradi di giudizio, avevano ritenuto valida la procedura di notificazione mediante il deposito dell'atto presso la Casa Comunale, dopo che la notifica a mezzo PEC era stata inutilmente esperita e l’Ufficiale Giudiziario, recatosi presso la sede della società, l’aveva trovata chiusa.

In proposito, il ricorrente aveva dedotto la violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 15 L.F., 107, comma 1, DPR 1229/1959 e artt. 143 e 145 c.p.c., sostenendo che, in caso di mancato reperimento della società presso la sede legale, trovata chiusa, e prima di depositare l'atto presso la Casa Comunale, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto compiere più accurati accertamenti, pena un'inammissibile disparità di trattamento del debitore nel procedimento di istruttoria prefallimentare rispetto ad ogni altra ipotesi in cui una parte sia convenuta in giudizio.

Preliminarmente, la Suprema Corte ha rilevato come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'art. 145 c.p.c. non prevede che, nel caso in cui l'atto non possa essere consegnato a persona addetta alla sede della società o al portiere dello stabile, l’Ufficiale Giudiziario sia tenuto a ricercare un'ipotetica, diversa sede effettiva.

Ciò premesso, la Cassazione ha ribadito il principio, ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui l’art. 15, comma 3, L.F., nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione debbano essere notificati all'indirizzo PEC del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, a cura dell'Ufficiale Giudiziario, presso la sede legale dell'impresa risultante dal Registro Imprese, e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo.

Va pertanto escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e ss. o art. 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare dell’impresa o del legale rappresentante della società, eventualmente ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.

Come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 146/2016 (che aveva respinto la q.l.c. dell'art. 15, comma 3, L.F., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la ritenuta, irragionevole disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall'art. 145 c.p.c.), il legislatore della novella del 2012 si è infatti proposto di "coniugare le finalità del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale", prevedendo che "il Tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo".

L'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova perciò la sua ragion d'essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l'innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica.

Il diritto di difesa del debitore - da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - è, d'altro canto, adeguatamente garantito dal c.d. “duplice meccanismo di ricerca”, secondo cui, da un lato, l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e, dall’altro, la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima.
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