Poiché la normativa inerente il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 11 e 34 D.M. 44/2011 inerenti le specifiche tecniche per il deposito dei documenti informatici, il deposito dell’atto di citazione mediante la scansione di un’immagine costituisce una mera irregolarità.
É quanto deciso dal Tribunale di Bergamo con sentenza delli 28.12.2017, depositata in data 03.01.2018, che ha quindi rigettato, ritenendola infondata, la relativa eccezione pregiudiziale di rito sollevata nell’ambito di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove l’atto introduttivo era stato depositato con le suddette modalità, non conformi alle specifiche tecniche previste dal succitato regolamento.
La questione è stata sciolta dal giudice applicando il dettato dell’art. 156 cpc., secondo cui la nullità per inosservanza delle forme degli atti dev’essere espressamente prevista dalla legge, senza che possa mai essere pronunciata ove l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo al quale è destinato.
Nel caso di specie, è stato quindi osservato che l’atto di citazione notificato alla controparte, sebbene depositato non come ‘atto nativo digitale’, avesse certamente raggiunto lo scopo di rendere l’opposto edotto delle doglianze svolte contro il decreto ingiuntivo, nonché della data e del luogo della sua vocatio in jus, in quanto il suo difensore aveva potuto svolgere compiutamente tutte le sue difese, anche nel merito della controversia.
Inoltre, la firma digitale apposta sul file immagine dell’atto di citazione, benché l’originale cartaceo e la relazione di notifica fossero privi di sottoscrizione autografa del difensore, aveva comunque consentito al destinatario di avere certezza della sua effettiva provenienza.