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Portale deposito atti penali: l’Ordine di Milano pubblica nuove FAQ

Portale deposito atti penali: l’Ordine di Milano pubblica nuove FAQ
L’Ordine degli Avvocati di Milano ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le FAQ relative al Portale Deposito Atti Penali oltre a delle slide riepilogative della materia. In particolare, le FAQ riguardano il deposito telematico degli atti penali presso gli Uffici del Pubblico Ministero e il deposito degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Deposito telematico presso gli uffici del PM di memorie, documenti, richieste e istanze ex art. 415-bis, c. 3 c.p.p.
In ordine all’obbligatorietà del deposito telematico della nomina presso gli uffici del Pubblico Ministero, l’Ordine di Milano ha chiarito che gli atti di nomina intervenuti dopo la notifica dell’avviso ex 415 bis c.p.p. devono essere trasmessi esclusivamente tramite Portale. Ciò è necessario per poter essere poi abilitati a trasmettere atti successivi. Le nomine da depositare in procedimenti penali in fase di indagine ma antecedenti alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis, devono invece essere trasmesse via PEC o depositate in originale.

È confermata la possibilità di depositare gli atti di cui all’articolo 415 bis c. 3 c.p.p., in caso di nomina rilasciata in sede di identificazione o d’ufficio, previo ottenimento dell’abilitazione dalla Procura mediante la funzione presente sul Portale “Sollecito annotazione Nomina”.

È chiarito che l’atto da depositare telematicamente dev’essere in formato PDF testo e dev’essere firmato mediante utilizzo del dispositivo di firma digitale in possesso dell’avvocato. I formati ammessi sono PADES e CADES.

Deposito degli atti a mezzo PEC ex art. 24 c. 4 D.L. 137/2020
Chiarito che il deposito degli atti a mezzo PEC è facoltativo e non obbligatorio, è specificato che è sempre consentito il deposito cartaceo, mediante accesso all’ufficio. Il deposito a mezzo PEC ha valore legale.

La casella PEC da utilizzare è esclusivamente l’indirizzo del difensore censito nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (l’indirizzo PEC comunicato al proprio Ordine di appartenenza). La PEC deve essere inviata esclusivamente agli indirizzi PEC attribuiti ai singoli uffici giudiziari come pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici.

L’atto allegato al messaggio PEC è in formato PDF testo ed è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è pertanto ammessa la scansione di immagini), è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Ai fini della sottoscrizione degli atti, le tipologie di firma digitale ammesse sono PAdES (firma PDF), e CAdES (la firma cambia l’estensione del file che diventa .P7M). Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. Si raccomanda di utilizzare la firma PAdES per la trasmissione-invio degli atti in quanto la stessa risulta leggibile da parte della Cancelleria senza scarico di programmi di lettura.

È confermata la possibilità di inviare l’atto di denuncia-querela sottoscritto digitalmente dal cliente (se munito di firma digitale).

È precisato che i documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico sono in formato PDF e che le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi. Se gli allegati al messaggio PEC superano i 30 Megabyte è possibile procedere all’invio di più messaggi PEC a cui allegare i diversi documenti avendo cura di specificare ed indicare che trattasi del medesimo procedimento.
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