Autore: Avv. Matias Conoscente
Una recente sentenza del Tribunale di Cuneo, emessa lo scorso 26 ottobre, ha nuovamente affermato che il principio di allegazione specifica, secondo cui le parti del processo civile hanno l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle reciproche pretese, si applica anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della cui instaurazione si determina apparentemente un rovesciamento dei ruoli e dei rispettivi oneri probatori.
Seppur convenuto in giudizio per effetto della domanda introdotta dall’ingiunto, il creditore mantiene infatti la posizione di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, è tenuto a fornire la prova dell’esistenza e della fondatezza della propria richiesta.
Nel caso specifico interessato dalla summenzionata pronunzia, l’istituto bancario aveva azionato il procedimento monitorio in forza degli estratti conto relativi al rapporto sofferente, ma, nel successivo giudizio di cognizione piena, aveva omesso di depositare il relativo contratto che, ai sensi delle vigenti norme contenute nel cd. "Testo Unico Bancario" (D.Lgs 385/1993), dev’essere redatto in forma scritta a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio da parte della corte di merito.
In mancanza di tale elemento costitutivo, il Tribunale ha quindi concluso che non vi fosse prova della volontà delle parti d’aver concluso quel determinato contratto, e, conseguentemente, l’accordo sul punto doveva ritenersi radicalmente nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici, anche sotto il diverso profilo della prova del credito.
Pertanto, il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì la banca convenuta a restituire le somme di denaro nel frattempo pagate in esecuzione della provvisoria esecutività di cui era stato munito il decreto medesimo.
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