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Notificazione a mezzo PEC: valida anche se l’indirizzo non è incluso nei pubblici registri

Notificazione a mezzo PEC: valida anche se l’indirizzo non è incluso nei pubblici registri

Autore: Avv. Matias Conoscente

Non si placa il dibattito giurisprudenziale sulla sorte delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata effettuate in difformità dai modelli proceduralmente previsti dalle relative norme tecniche.

Accanto ad una schiera di corti giudiziarie che hanno comminato conseguente rilevanti anche sul piano processuale, recentemente si è consolidato un contrapposto orientamento volto a salvaguardare gli effetti sostanziali delle notifiche PEC anche in assenza di certi requisiti formali, originariamente ritenuti imprescindibili ai fini della loro validità

Il Caso

Un’ipotesi emblematica è senz’altro rappresentata alla notifica inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata non censito nei pubblici elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 3-bis, co. 1 L. 53/1994 e 16-ter D.L. 179/2012, che attualmente comprendono:
  • il Domicilio Digitale del Cittadino, inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai sensi dell’art. 4 D.L. 179/2012;
  • il Registro degli Indirizzi Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 16, co. 12 D.L. 179/2012;
  • il Registro delle Imprese, che racchiude i dati ufficiali delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 16, co. 6 D.L. 185/2008;
  • l’Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), ai sensi dell’art. 6-bis D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale - C.A.D.), ed
  • il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia.

Tale eccezione è stata frequentemente sollevata da soggetti privati dopo aver ricevuto cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione per il tramite di indirizzi PEC non presenti nelle suddette banche dati.

La Decisione

Muovendo dall’autorevole sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 15979 pronunciata a Sezioni Unite in data 18.05.2022, i Giudici interpellati hanno richiamato il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un’effettiva lesione ai diritti del contribuente.

Conseguentemente, una notificazione elettronica non è invalida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile. Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.

Questo approccio, che privilegia la sostanza rispetto alla forma in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente con precedenti sentenze della Cassazione, le quali hanno stabilito che la violazione di norme processuali non tutela l'interesse all’astratta regolarità del processo, ma solo la rimozione del danno concreto subito dalla parte. In altre parole, la violazione delle regole processuali rileva solo se causa un pregiudizio concreto alla parte.

Nell’ambito specifico delle notificazioni, la giurisprudenza afferma che la nullità non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull’efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo.

L'inesistenza della notifica si verifica solo quando manca completamente o quando è priva degli elementi essenziali che permettono di riconoscerla come tale; in tutti gli altri casi si parla di nullità.

Per concludere, secondo tale orientamento, una notifica via PEC inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto.

La rigida osservanza delle forme previste dalle succitate norme è invece da ricercarsi nell’individuazione del soggetto destinatario della notifica, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio domicilio digitale.

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