Autore: Dott.ssa Elena Maria Ottino
Nell’ambito delle controversie fiscali, la “particolarità della situazione” non giustifica la compensazione delle spese di lite che può essere disposta solo quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nelle motivazioni. È quanto emerge dall’ordinanza n. 24178 depositata lo scorso 4 agosto dalla sesta sezione di Cassazione.
La disciplina di riferimento
Dal 1° gennaio 2016, a seguito della riforma del processo tributario, la disciplina delle spese processuali è contenuta all’art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/92 ai sensi del quale «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione
La sesta sezione nell'ordinanza in commento ha affermato che si possa disporre la compensazione, anche solo parziale delle spese, solo nell'ipotesi di soccombenza reciproca o quando «concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».
Tali “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo. In particolare, al riguardo, si è consolidato l'orientamento per il quale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione e in presenza delle quali il Giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cassazione n. 6279/2012) e, come anticipato, devono comunque essere indicate specificamente (Cassazione n. 15413/2011).
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 2572/2012) hanno chiarito che «l'articolo 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite quando concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche».
Il caso di specie
Nella fattispecie la Commissione Tributaria Regionale, senza esposizione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art 92 cod. proc. civ., disponeva la compensazione delle spese relative ai due gradi di giudizio facendo riferimento a “la particolarità della situazione”. Una motivazione ritenuta dai Giudici di legittimità non idonea a giustificare la scelta compiuta: come evidenziato dalla Corte, nel caso di specie, essendo stato il giudizio instaurato con ricorso notificato in data 26 ottobre 2017, opera, in materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, come integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: sicché la compensazione è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, «ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», ovvero, ancora (…), qualora «sussistano» altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (secondo una formulazione che riprende il testo del medesimo art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 45, comma 11, L. 69/2009 che, per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, consentiva la compensazione totale o parziale delle spese di lite «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»).
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