Autore: Dott.ssa Elena Maria Ottino
In tema di determinazione del reddito d'impresa, il trasferimento a titolo gratuito di una azienda da un imprenditore individuale in favore di una società commerciale non costituisce per il soggetto beneficiario operazione neutrale, ma genera sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, DPR 917/86, costituendo liberalità ricevuta nell'esercizio dell'impresa.
Il principio è stato espresso dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33789 del 12 novembre 2021.
La fattispecie
Il caso di specie ha ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito dell'azienda avvenuto da un imprenditore individuale ad una società a responsabilità limitata, di cui era socia, per una quota pari al 50%, la figlia del donante. L'Agenzia delle Entrate contestava alla Srl donataria la necessità di tassare i relativi proventi conseguiti a titolo di liberalità ai sensi dell'art. 88 TUIR in qualità di sopravvenienza attive. La difesa del contribuente evidenziava l'illegittimità dell'accertamento, sostenendo che l'operazione doveva farsi rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 58 TUIR - secondo cui la cessione di azienda per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi - dato che la figlia del donante risultava essere socia al 50% della società donataria e che l'operazione poteva essere parificata alla trasformazione prevista dall'art. 170 TUIR.
Il ricorso del contribuente veniva rigettato dalla Commissione provinciale e successivamente accolto dalla Commissione regionale che ribaltava il verdetto di primo grado. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza davanti alla Corte di Cassazione.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'accertamento. La Sezione tributaria ha innanzitutto evidenziato che la ratio del citato art. 58 è quella di favorire il passaggio generazionale dell'azienda dall'imprenditore individuale a soggetti terzi che siano persone fisiche. Ciò, tuttavia, non si risolve in un’esenzione da imposta ma solo in un rinvio dell'imposizione, se si considera che i soggetti beneficiari, in occasione delle successive vicende realizzative di cessione, anche parziale, dell'azienda vengono tassati anche per le plusvalenze maturate in capo al dante causa, per effetto della disposizione di cui all'art. 67 TUIR, comma 1, lett. h-bis).
Viceversa, hanno affermato i giudici, nel caso in cui il donatario non sia una persona fisica, si applica la regola ordinaria, in base alla quale la donazione di azienda costituisce una liberalità che determina in capo al donante l'emersione di una plusvalenza (ai sensi dell'art. 58 TUIR, comma 3) e in capo al donatario una sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR., comma 3, lett. b), posto che tutti i proventi afferenti all'impresa devono, in mancanza di specifiche diverse disposizioni fiscali per il reddito d'impresa, transitare per il conto economico e concorrere alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.
“La ratio sottesa a tale differenziazione di disciplina, e che spiega la ragione per cui la disciplina agevolativa dell'art. 58 TUIR, comma 1 - hanno chiarito i giudici di legittimità - riguarda solo la donazione di azienda da imprenditore individuale a persona fisica, risiede nel fatto che qualora il donatario sia una società commerciale, di persone o di capitali, o un ente commerciale, la donazione ricevuta non può che essere considerata come "relativa all'impresa", essendo destinata allo svolgimento di attività commerciale, senza che si possa distinguere tra sfera imprenditoriale e sfera personale”.
In ogni caso, la tassazione in capo al donatario della sopravvenienza attiva emergente dalla donazione ricevuta deve essere calcolata sulla base del valore netto fiscalmente acquisito dal donatario in regime di continuità con i valori riconosciuti in capo al donante.
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