Autore: Avv. Giulio Brovia
Una recente sentenza della Cassazione (Cass. civ., 23 febbraio 2021, n. 4786) offre lo spunto per una breve analisi dell’obbligo dell’assicurazione di rifondere all’assicurato le spese sostenute per resistere alla domanda giudiziale del danneggiato, come previsto dall’art. 1917 c. III del Codice Civile.
La norma
Ai sensi dell’art. 1917 c. III del Codice Civile, “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.”
Il caso concreto
Un medico era stato convenuto in giudizio da una propria paziente che lamentava di aver subito alcuni danni a seguito di un intervento chirurgico. La domanda era stata respinta sia nel primo che nel secondo grado di giudizio e sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano anche rigettato la richiesta del sanitario assicurato di ottenere il rimborso, da parte della propria Compagnia chiamata in causa, delle spese legali sostenute per difendersi, disponendo la compensazione integrale delle medesime. Infatti, secondo entrambi i giudici di merito, il presupposto per la rifusione delle spese di resistenza avrebbe dovuto essere l’accoglimento della domanda risarcitoria: così non essendo stato, non poteva essere presa in considerazione nemmeno quella di rimborso delle predette spese.
Il principio di diritto
Investita del ricorso del medico, la Cassazione critica l’impostazione dei giudici di merito: l’obbligo dell’assicuratore, sancito dal terzo comma dell’art. 1917, di rifondere le spese di resistenza sostenute dall’assicurato rappresenta un elemento naturale del contratto ai sensi dell’art. 1374 del Codice Civile. Pertanto, tali spese vanno rimborsate a prescindere dall’esito della domanda risarcitoria promossa dal danneggiato.
Le uniche eccezioni a tale regola sono costituite dal caso d’insussistenza della garanzia, oppure dalla circostanza che le spese di resistenza siano state avventatamente sostenute (ossia quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne interesse, né potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede) ovvero lo siano state misura smodata.
In conseguenza, la Corte ha accolto la domanda del ricorrente e cassato con rinvio la sentenza d’Appello, per non essersi attenuta ai principi sopra enunciati.
Condividi: