OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti

Incostituzionale non disporre la rinotifica in caso di nullità imputabile al notificante

Incostituzionale non disporre la rinotifica in caso di nullità imputabile al notificante
Autore: Avv. Fabrizio Testa

L’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) stabilisce che “Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 aprile 2020, aveva dubitato della costituzionalità di detta norma, limitatamente alla locuzione “, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,” e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 148 del 26 maggio 2021 depositata il 9 luglio, ha concordato e ne ha dichiarato la conseguente illegittimità costituzionale parziale, con sentenza di interesse non solo per gli amministrativisti, per le considerazioni generali sugli atti processuali e sulla strumentalità delle loro forme.

Secondo il Giudice delle Leggi, la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui tende. Il difetto di proporzione tra il mezzo e il fine è reso evidente dall’effetto combinato che sull’esercizio del diritto di azione producono, da un lato, la denunciata limitazione alla rinnovazione della notifica e, dall’altro, la decadenza dall’impugnazione degli atti amministrativi allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 cod. proc. amm. e dalla proposizione delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale. Se, infatti, nel processo amministrativo sottoporre il diritto di azione a detto termine garantisce la stabilità degli effetti giuridici, tale esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all’atto di esercizio dell’azione stessa la definitiva impossibilità di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante.

L’impedimento della decadenza va ricollegato all’esercizio dell’azione entro il termine perentorio, ma non può essere escluso dalla nullità della notifica, che non è elemento costitutivo dell’atto ma strumento di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio. Proprio il rapporto di accessorietà che intercorre tra notifica e atto ne giustifica la rinnovazione qualora affetta da vizi diversi dall’inesistenza, perché le forme degli atti processuali non sono fini a sè stesse, ma funzionali alla migliore qualità della decisione e al conseguimento dello scopo dell’atto.

La limitazione, posta dall’art. 44 comma 4 CPA, della rinnovazione della notifica del ricorso alle sole ipotesi di nullità non imputabile al notificante non risulta proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che non presidia alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza, anzi addirittura comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio, ogni volta che l’accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine, in particolare nell’azione di annullamento, data la brevità dello stesso.

Per tali motivi la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole “, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,”.
Condividi:

SERVIZIO CORRELATO

TI POTREBBERO INTERESSARE:

Pignoramento immobiliare: nuovi termini per la trascrizione secondo l’art. 567 c.p.c. dopo la riforma Cartabia
7 mag 2025
Pignoramento immobiliare: nuovi termini per la trascrizione secondo l’art. 567 c.p.c. dopo la riforma Cartabia
Le prime allucinazioni giurisprudenziali dell’IA: il caso ChatGPT al Tribunale di Firenze
3 apr 2025
Le prime allucinazioni giurisprudenziali dell’IA: il caso ChatGPT al Tribunale di Firenze
Privacy: le violazioni al RGDP possono essere contestate anche in occasione di controlli antitrust
26 mar 2025
Privacy: le violazioni al RGDP possono essere contestate anche in occasione di controlli antitrust
Correttivo Cartabia: tutte le novità telematiche e guida alle notifiche nell’Area web PST
6 mar 2025
Correttivo Cartabia: tutte le novità telematiche e guida alle notifiche nell’Area web PST

NEWSLETTER