Autore: Avv. Fabrizio Testa
Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale, ha
comunicato
che dal 6 giugno 2023 tutti i cittadini possono registrare
il proprio domicilio digitale, come un proprio indirizzo PEC, dove poter
ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione,
sul neonato INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili digitali delle persone
fisiche, istituito ai sensi dell’art. 6-quater c. 1 del CAD di cui al
D.lgs.7 marzo 2005, n. 82
, che sarà consultabile dal prossimo 6 luglio.
Da tale data ogni Pubblica Amministrazione potrà inviare agli indirizzi ivi
indicati con valore legale, corrispondente a quello di una
raccomandata con ricevuta di ritorno, qualsiasi comunicazione ufficiale,
sia quelle favorevoli al cittadino - come rimborsi fiscali e detrazioni
d'imposta - sia quelle a lui sfavorevoli - come accertamenti, verbali di
sanzioni amministrative, e così via - che si avrà per consegnata con
l’inserimento nella casella indicata, indipendentemente dalla lettura:
occorrerà quindi monitorarla con attenzione.
Possono
eleggere il proprio domicilio digitale:
-
le persone fisiche che hanno compiuto 18 anni
-
i professionisti che svolgono una professione non
organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n.
4/2013
-
gli enti di diritto privato non tenuti
all’iscrizione nell’INI-PEC.
Quanto ai professionisti iscritti in ordini, albi o
collegi - avvocati, notai, commercialisti e professionisti tecnici -
potranno indicare fino al 6 luglio un domicilio digitale personale, diverso
da quello professionale indicato in INI-PEC: accedendo all’INAD, infatti,
vi troveranno indicata la propria PEC professionale già presente
nell’INI-PEC e da questo automaticamente acquisita in INAD ai sensi
dell’art. 6-quater c. 2 del CAD e delle
Linee guida Agid
, ma non consultabile fino al prossimo 6 luglio; fino a quella data
potranno modificarla inserendo un diverso domicilio digitale personale con
cancellazione del primo; dal 6 luglio, la precedente casella PEC
professionale se non modificata o quella nuova personale eventualmente
inserita, sarà liberamente consultabile per comunicazioni o notifiche da
parte delle Pubblica Amministrazioni o degli avvocati, ma potrà essere
successivamente modificata in qualunque momento.
Accesso all’INAD, inserimento e modifica del domicilio digitale
L’ accesso ad INAD avviene collegandosi all’indirizzo
https://domiciliodigitale.gov.it
, dal quale si potrà per il momento anzitutto procedere all’
attivazione del proprio domicilio digitale
cliccando sull’apposito pulsante.
Si potrà quindi accedere con SPID, Carta d’Identità Elettronica o
dispositivo di firma digitale CNS.
Dopo aver preso visione dell’informativa privacy ed indicato un indirizzo
di e-mail ordinaria dove ricevere eventuali comunicazioni, potrà essere
indicato il proprio domicilio digitale personale o, nel caso di
professionisti già presenti in INI-PEC, verificare quello da lì
automaticamente acquisito, che in assenza di modifiche sarà liberamente
ricercabile e visualizzabile dal prossimo 6 luglio.
Oppure modificarlo inserendone uno nuovo
La consultazione dell’INAD dal 6/7/23
La consultazione dell’Indice dei Domicili digitali delle persone fisiche
sarà possibile dal prossimo 6 luglio.
Collegandosi all’indirizzo
https://domiciliodigitale.gov.it
, direttamente dall’home page e senza accesso riservato, potrà essere
digitato il codice fiscale nell’apposito campo e, superato il consueto
controllo di sicurezza tramite captcha per evitare abusi, si potrà
semplicemente cliccare sull’apposito pulsante di ricerca
Una novità interessante rispetto ad altri registri pubblici è la
possibilità di verificare la sussistenza ad una certa data di un domicilio
digitale corrispondente ad un determinato codice fiscale.
Le nuove procedure di notifica dal 6/7/2023
Fino al prossimo 6 luglio, come detto, l’INAD non sarà consultabile e
quindi nulla muterà nei controlli sui pubblici registri che dovrà
effettuare l’avvocato notificante.
Dal 6 luglio 2023, l’INAD diverrà invece liberamente consultabile e quindi
dovranno essere aggiornate le modalità
di notifica a mezzo PEC da parte degli avvocati:
-
per le persone fisiche, occorrerà previamente
verificare in INAD la presenza di un domicilio digitale PEC al
quale, in caso positivo, sarà necessario notificare a mezzo PEC; in caso
contrario, si potrà procedere in proprio a mezzo posta ai sensi della L.
53/94 oppure, previa dichiarazione ai sensi dell’art. 137 c.p.c. ultimo
comma, tramite UNEP;
-
per i professionisti iscritti in ordini, albi o
collegi, sarà necessario distinguere per ragioni di privacya
seconda della natura della notifica, che andrà eseguita per ragioni
professionali all’indirizzo pec indicato in INI-PEC o RegIndE e per
ragioni personali al domicilio digitale eventualmente diverso indicato
in INAD, dichiarando da quale registro è stato estratto;
-
per i professionisti non iscritti in ordini, albi
o collegi, dunque non presenti in INI-PEC, l’art. 6-quater c. 1
del CAD stabilisce che è loro fatta salva la facoltà di eleggere presso
l’INAD “un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
personale diverso dal primo”, ai quali andrà quindi indirizzata la
notifica telematica, sempre distinguendone la natura per ragioni di
privacy; in difetto, si dovrà procedere con le consuete modalità ordinarie non telematiche;
-
per gli imprenditori individuali, in assenza di
normativa analoga a quella dei professionisti (nel CAD o nelle
Linee guida Agid), non vi sarà l’automatica acquisizione in INAD delle
PEC presenti in INI-PEC o nel registro imprese; pertanto,
l’imprenditore individuale avrà solo la facoltà di indicare in
INAD un domicilio digitale personale. In caso di notifiche per
ragioni legate all’impresa, sussiste certamente l’obbligo di
notificare alla PEC reperita sull’INI-PEC o nel Registro Imprese.
Quid iurisin caso di notifiche per ragioni estranee
all’impresa? Nell’improbabile caso che l’imprenditore individuale
abbia inserito un domicilio digitale personale nell’INAD si potrà
utilizzare questo. Ed in caso contrario? La lettera dell’art. 3-bis
della Legge 53/94 - secondo cui “la notificazione con modalità
telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”, senza alcuna
distinzione di registri in base alla natura imprenditoriale o
personale della notifica - indurrebbe a ritenere valida una
notifica personale alla PEC dell’impresa pur in assenza di un
domicilio personale eletto in INAD. Si potrebbe peraltro osservare
che, oltre a precedenti giurisprudenziali di merito contrari pur
anteriori alla riforma Cartabia (come quelli segnalati da
Maurizio Reale
), per l’imprenditore individuale valgono le stesse criticità
segnalate dal Garante Privacy per i professionisti (senza cenni
all’impresa individuale, per la verità) nel proprio noto
parere
- laddove rilevava che “considerato che non è infrequente che
alla casella PEC professionale (spesso priva di riferimenti immediati al
nominativo del professionista) viene consentito l’accesso ai
collaboratori di studio del professionista (come peraltro emerso
da reclami e segnalazioni esaminati dal Garante), in questo modo
le comunicazioni destinate al professionista in qualità di privato
diverrebbero, per impostazione predefinita, potenzialmente
accessibili a terzi (i collaboratori del professionista)” - e
che proprio il mancato riversamento automatico in INAD della PEC
d’impresa individuale renda potenzialmente rischiose (quanto meno
sotto il profilo dellaprivacy) le notifiche personali a
quell’indirizzo, ritenendole possibili solo in caso di espressa
indicazione in INAD del domicilio digitale personale. Con la
notifica alla PEC d’impresa si potrebbe peraltro ritenere comunque
raggiunto lo scopo, apparendo eccessive le sanzioni di gravità maggiore
delle predette pronunce. Sul punto, non resta che confidare in
chiarimenti normativi, giurisprudenziali o del Garante.