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Al via INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali

Al via INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali

Autore: Avv. Fabrizio Testa

Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale, ha comunicato che dal 6 giugno 2023 tutti i cittadini possono registrare il proprio domicilio digitale, come un proprio indirizzo PEC, dove poter ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione, sul neonato INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili digitali delle persone fisiche, istituito ai sensi dell’art. 6-quater c. 1 del CAD di cui al D.lgs.7 marzo 2005, n. 82 , che sarà consultabile dal prossimo 6 luglio.

Da tale data ogni Pubblica Amministrazione potrà inviare agli indirizzi ivi indicati con valore legale, corrispondente a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, qualsiasi comunicazione ufficiale, sia quelle favorevoli al cittadino - come rimborsi fiscali e detrazioni d'imposta - sia quelle a lui sfavorevoli - come accertamenti, verbali di sanzioni amministrative, e così via - che si avrà per consegnata con l’inserimento nella casella indicata, indipendentemente dalla lettura: occorrerà quindi monitorarla con attenzione.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale:
  • le persone fisiche che hanno compiuto 18 anni
  • i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013
  • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

Quanto ai professionisti iscritti in ordini, albi o collegi - avvocati, notai, commercialisti e professionisti tecnici - potranno indicare fino al 6 luglio un domicilio digitale personale, diverso da quello professionale indicato in INI-PEC: accedendo all’INAD, infatti, vi troveranno indicata la propria PEC professionale già presente nell’INI-PEC e da questo automaticamente acquisita in INAD ai sensi dell’art. 6-quater c. 2 del CAD e delle Linee guida Agid , ma non consultabile fino al prossimo 6 luglio; fino a quella data potranno modificarla inserendo un diverso domicilio digitale personale con cancellazione del primo; dal 6 luglio, la precedente casella PEC professionale se non modificata o quella nuova personale eventualmente inserita, sarà liberamente consultabile per comunicazioni o notifiche da parte delle Pubblica Amministrazioni o degli avvocati, ma potrà essere successivamente modificata in qualunque momento.

Accesso all’INAD, inserimento e modifica del domicilio digitale

L’ accesso ad INAD avviene collegandosi all’indirizzo https://domiciliodigitale.gov.it , dal quale si potrà per il momento anzitutto procedere all’ attivazione del proprio domicilio digitale cliccando sull’apposito pulsante.

Si potrà quindi accedere con SPID, Carta d’Identità Elettronica o dispositivo di firma digitale CNS.

Dopo aver preso visione dell’informativa privacy ed indicato un indirizzo di e-mail ordinaria dove ricevere eventuali comunicazioni, potrà essere indicato il proprio domicilio digitale personale o, nel caso di professionisti già presenti in INI-PEC, verificare quello da lì automaticamente acquisito, che in assenza di modifiche sarà liberamente ricercabile e visualizzabile dal prossimo 6 luglio.

Oppure modificarlo inserendone uno nuovo

La consultazione dell’INAD dal 6/7/23

La consultazione dell’Indice dei Domicili digitali delle persone fisiche sarà possibile dal prossimo 6 luglio.

Collegandosi all’indirizzo https://domiciliodigitale.gov.it , direttamente dall’home page e senza accesso riservato, potrà essere digitato il codice fiscale nell’apposito campo e, superato il consueto controllo di sicurezza tramite captcha per evitare abusi, si potrà semplicemente cliccare sull’apposito pulsante di ricerca

Una novità interessante rispetto ad altri registri pubblici è la possibilità di verificare la sussistenza ad una certa data di un domicilio digitale corrispondente ad un determinato codice fiscale.

Le nuove procedure di notifica dal 6/7/2023

Fino al prossimo 6 luglio, come detto, l’INAD non sarà consultabile e quindi nulla muterà nei controlli sui pubblici registri che dovrà effettuare l’avvocato notificante.

Dal 6 luglio 2023, l’INAD diverrà invece liberamente consultabile e quindi dovranno essere aggiornate le modalità di notifica a mezzo PEC da parte degli avvocati:

  • per le persone fisiche, occorrerà previamente verificare in INAD la presenza di un domicilio digitale PEC al quale, in caso positivo, sarà necessario notificare a mezzo PEC; in caso contrario, si potrà procedere in proprio a mezzo posta ai sensi della L. 53/94 oppure, previa dichiarazione ai sensi dell’art. 137 c.p.c. ultimo comma, tramite UNEP;
  • per i professionisti iscritti in ordini, albi o collegi, sarà necessario distinguere per ragioni di privacya seconda della natura della notifica, che andrà eseguita per ragioni professionali all’indirizzo pec indicato in INI-PEC o RegIndE e per ragioni personali al domicilio digitale eventualmente diverso indicato in INAD, dichiarando da quale registro è stato estratto;
  • per i professionisti non iscritti in ordini, albi o collegi, dunque non presenti in INI-PEC, l’art. 6-quater c. 1 del CAD stabilisce che è loro fatta salva la facoltà di eleggere presso l’INAD “un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo”, ai quali andrà quindi indirizzata la notifica telematica, sempre distinguendone la natura per ragioni di privacy; in difetto, si dovrà procedere con le consuete modalità ordinarie non telematiche;
  • per gli imprenditori individuali, in assenza di normativa analoga a quella dei professionisti (nel CAD o nelle Linee guida Agid), non vi sarà l’automatica acquisizione in INAD delle PEC presenti in INI-PEC o nel registro imprese; pertanto, l’imprenditore individuale avrà solo la facoltà di indicare in INAD un domicilio digitale personale. In caso di notifiche per ragioni legate all’impresa, sussiste certamente l’obbligo di notificare alla PEC reperita sull’INI-PEC o nel Registro Imprese. Quid iurisin caso di notifiche per ragioni estranee all’impresa? Nell’improbabile caso che l’imprenditore individuale abbia inserito un domicilio digitale personale nell’INAD si potrà utilizzare questo. Ed in caso contrario? La lettera dell’art. 3-bis della Legge 53/94 - secondo cui “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi”, senza alcuna distinzione di registri in base alla natura imprenditoriale o personale della notifica - indurrebbe a ritenere valida una notifica personale alla PEC dell’impresa pur in assenza di un domicilio personale eletto in INAD. Si potrebbe peraltro osservare che, oltre a precedenti giurisprudenziali di merito contrari pur anteriori alla riforma Cartabia (come quelli segnalati da Maurizio Reale ), per l’imprenditore individuale valgono le stesse criticità segnalate dal Garante Privacy per i professionisti (senza cenni all’impresa individuale, per la verità) nel proprio noto parere - laddove rilevava che “considerato che non è infrequente che alla casella PEC professionale (spesso priva di riferimenti immediati al nominativo del professionista) viene consentito l’accesso ai collaboratori di studio del professionista (come peraltro emerso da reclami e segnalazioni esaminati dal Garante), in questo modo le comunicazioni destinate al professionista in qualità di privato diverrebbero, per impostazione predefinita, potenzialmente accessibili a terzi (i collaboratori del professionista)” - e che proprio il mancato riversamento automatico in INAD della PEC d’impresa individuale renda potenzialmente rischiose (quanto meno sotto il profilo dellaprivacy) le notifiche personali a quell’indirizzo, ritenendole possibili solo in caso di espressa indicazione in INAD del domicilio digitale personale. Con la notifica alla PEC d’impresa si potrebbe peraltro ritenere comunque raggiunto lo scopo, apparendo eccessive le sanzioni di gravità maggiore delle predette pronunce. Sul punto, non resta che confidare in chiarimenti normativi, giurisprudenziali o del Garante.
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