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Il Comune risponde solo degli eventi prevedibili ed oggettivamente evitabili

Il Comune risponde solo degli eventi prevedibili ed oggettivamente evitabili
Autore: Avv. Giulio Brovia

Si segnala la recente ordinanza della Cassazione n. 27527/21 del 11/10/2021, con la quale la Suprema Corte si è pronunciata ancora una volta in merito alla responsabilità da cosa in custodia degli Enti pubblici ex art 2051 del Codice Civile.

Nel caso in questione, un automobilista richiedeva al Comune di Sciacca il risarcimento dei danni subiti allorquando, alla guida del proprio veicolo, era andato a collidere contro un albero appena caduto in mezzo alla sede stradale a causa di un violentissimo nubifragio.
La domanda fu respinta in primo ed in secondo grado: entrambi i giudici ravvisarono, nell’occorso, un’ipotesi di caso fortuito, con conseguente esenzione da responsabilità in capo al Comune convenuto.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito può essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell'ordinaria serie causale che prende le mosse dall'esistenza della cosa custodita, eventi che devono essere "non conoscibili né eliminabili con immediatezza". Il caso fortuito, ove ricorrente, spezza la serie causale ovvero "toglie di mezzo" gli effetti giuridici della serie causale ordinaria, rappresentando un quid che "esorbita dall'attività custodiate, ovvero dall'area del possibile, propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare" (Cass. 23/01/2019, n. 1725; Cass. 12/05/2020, n. 8811).
Muovendo da tali precedenti, la Corte non se ne discosta, ricordando che:
  1. in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente custode della strada di garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e l'assunzione dei provvedimenti necessari;
  2. il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente, ovvero di tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, che, invece, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile. Tale imprevedibilità comporta pure la non evitabilità dell'evento.
Per tali ragioni, nel caso di specie viene confermata l’impostazione data dai Giudici di primo e secondo grado, ossia che il nubifragio e la conseguente caduta dell’albero esulavano dalla sfera di normale prevedibilità in capo al Comune e, quindi, non erano evitabili.
L'evento occorso, infatti, non era prevedibile e quindi non risultava evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formato poco prima del sinistro per una causa estrinseca ed estemporanea creata da un nubifragio eccezionale. Nella specie, dunque, l'evento era connotato da oggettiva imprevedibilità, da intendere "come obiettiva inverosimiglianza dell'evento" e da eccezionalità, cioè da "sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale".
Sulla scorta di tali principi, del tutto condivisibili, la Corte ha dunque respinto il ricorso.
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