Autore: Dott.ssa Elena Maria Ottino
Una delle modalità con cui effettuare legittimamente la
distruzione dei
beni aziendali è rappresentata dalla consegna degli stessi a soggetti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti. Il formulario di identificazione costituirà la dimostrazione dell’avvenuta distruzione.
Ad affermarlo è la sez. V della Cassazione nell’ordinanza 26223/2021 depositata lo scorso 28 settembre.
Il caso
La causa origina da un accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava alla società di persone l'avvio a distruzione dei pezzi di ricambio acquistati per oltre novantamila euro. Presentato ricorso dalla società, i giudici regionali avevano ritenuto il fatto «inverosimile». Impugnando la sentenza, la società ricorrente, eccepiva, tra gli altri motivi, di aver provveduto alla distruzione dei beni con la consegna a
soggetti autorizzati allo smaltimento che avevano rilasciato i formulari di identificazione dei rifiuti (art. 15 D.Lgs 22/97) e la loro annotazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti. La società riteneva che con la produzione dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei registri relativi, avesse dimostrato correttamente la distruzione dei beni di magazzino risultati mancanti in sede di verifica.
La decisione della Corte
La Cassazione ha
accolto il ricorso della società e rinviato gli atti ad altra Ctr per un nuovo esame nel merito.
Come chiarito dagli Ermellini, nell'ipotesi in cui si scelga la distruzione volontaria dei beni, anche per motivi legati all'obsolescenza degli stessi, la dismissione postula diversi
passaggi, che vanno dalla necessità della preventiva comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (con indicazione di luogo, data e ora delle operazioni, delle modalità di distruzione, della natura, qualità e quantità dei beni medesimi, dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare, dell'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi) alla verbalizzazione puntuale delle operazioni distruttive.
La mancata dimostrazione in ordine all'espletamento della procedura prevista per Legge in caso di distruzione delle rimanenze di magazzino, autorizza l'amministrazione finanziaria a riprendere a tassazione il maggior valore delle rimanenze determinato in base al procedimento cosiddetto "analitico - induttivo".
Tuttavia, aggiungono da Piazza Cavour, “
nel caso in cui l'impresa non provveda direttamente alla distruzione dei beni, ma li consegni agli appositi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti Leggi sullo smaltimento dei rifiuti, la prova di distruzione dei beni, non deve essere fornita con la procedura descritta nei punti precedenti, ma è data semplicemente dall'annotazione sul formulario di identificazione previsto dall'art. 15 del D.Lgs n. 22/1997 (cd. legge "Ronchi" in materia di smaltimento rifiuti e di tutela ambientale)”.
Il
formulario di identificazione deve contenere indicazioni specifiche sui seguenti dati:
- nome e indirizzo del produttore detentore;
- origini, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.