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Cancellazione del volo e tutela del passeggero

Cancellazione del volo e tutela del passeggero
Autore: Avv. Giulio Brovia

Avvicinandosi il periodo delle vacanze, diviene - ahimè - argomento di maggiore attualità quello dei diritti dei passeggeri nei casi di cancellazione dei voli aerei.

Il tema è oggetto di disciplina da parte del Regolamento UE n. 261/2004, che ha inteso istituire regole comuni in tutta l’Unione.

Per cancellazione del volo, il Regolamento intende “la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto”.

In tale circostanza, secondo l’art. 5 del Regolamento, il passeggero:
  • può scegliere tra il rimborso del biglietto entro sette giorni per la parte di viaggio non effettuata, oppure il riavviamento verso la destinazione finale (art. 8);
  • ha diritto a titolo gratuito a pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa e ad effettuare, sempre gratuitamente, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica (art. 9);
  • quando il nuovo volo è previsto almeno un giorno dopo quello cancellato, ha diritto alla sistemazione in un albergo ed al trasporto tra l’aeroporto e l’albergo (art. 9);
  • ha diritto ad un risarcimento forfettario di 250 Euro per le tratte inferiori o pari a 1.500 km, di 400 Euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km, di 600 Euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
La giurisprudenza comunitaria è intervenuta con numerosi pronunciamenti per fornire la corretta interpretazione di taluni aspetti delle predette norme. Recentemente, con due interessanti arresti, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che si intende cancellato un volo anticipato di più di un’ora (Corte Giustizia UE sez. I, 21/12/2021, n.263), mentre non lo è se viene posticipato entro tre ore (Corte Giustizia UE sez. I, 21/12/2021, n.146). Inoltre, secondo i Giudici lussemburghesi, il vettore aereo non può negare il risarcimento forfettario per la cancellazione adducendo come causa eccezionale ed imprevedibile uno sciopero del personale, in quanto tale evento è inerente al normale esercizio dell'attività del datore di lavoro, il quale “ha i mezzi per prepararvisi e, se del caso, per attenuarne le conseguenze”. (Corte Giustizia UE Grande Sezione, 23/03/2021, n.28).

Infine, va sottolineato che il Regolamento lascia impregiudicato il diritto del passeggero di richiedere un risarcimento ulteriore, nel rispetto della propria normativa nazionale, qualora abbia subito un danno maggiore.
Naturalmente, tale danno andrà allegato e dimostrato dal passeggero. A tale proposito, si segnala la sentenza della Cassazione n. 12088 del 2015, secondo cui “non è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale allorquando, a seguito della cancellazione o del grave ritardo di un volo, il passeggero sia stato costretto a una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato la prescritta assistenza”.
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