Nuova stretta all’applicazione delle regole in materia di riconoscimento dei titoli professionali stranieri di Avvocato. È quanto emerge dalla Nota inviata dal Ministero della Giustizia al Consiglio Nazionale Forense lo scorso 28 maggio, con particolare riguardo agli Avvocati stabiliti, ovvero coloro che conseguono il titolo di avocat in Romania o il titolo di abogado in Spagna per poi esercitare in Italia senza sostenere l’esame di abilitazione nel nostro Paese.
Da Via Arenula viene ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte Cassazione nell’ordinanza n. 34441 del 24 dicembre 2019, secondo cui l’iscrizione all’albo degli Avvocati non si consolida nel tempo, ma è sempre subordinata alla verifica dell’originaria sussistenza e successiva permanenza dei requisiti previsti dalla legge. Il Ministero, inoltre, conferma che, ai fini del giusto riconoscimento dei titoli stranieri di Avvocato, “a nulla rileva la pratica triennale condotta in Italia sulla base della direttiva 98/5/CE, utile a dispensare dalla prova attitudinale italiana un professionista solo laddove sia regolarmente abilitato nel proprio paese”.
Con riguardo al titolo di “avocat” conseguito in Romania il Ministero chiarisce che è solo l’Unbr, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, l’autorità competente riconosciuta dall’Unione europea per verificare la validità del titolo. Non altrettanto può dirsi, invece, per l’attività compiuta dalla Unbr Bota, una struttura dal nome simile che crea confusione ma non è ritenuta organismo competente dall’Imi, internal market information system, il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea.
In relazione al titolo di “abogado”, Via Arenula chiarisce che la certificazione formale relativa a un master e a un esame di Stato in «in diversi casi» non è stata riconosciuta in Italia. Per tale ragione viene consigliato agli interessati di documentare o, in un primo momento, almeno di autocertificare in modo dettagliato l’intero percorso effettuato per conseguire la qualifica iberica.
La nota del Ministero è stata diffusa dal CNF a tutti gli Ordini territoriali tramite la Circolare 3-C dello scorso 31 maggio 2021.
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