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La riforma del diritto del lavoro sportivo dilettantistico

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La Riforma dello Sport, che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2023, successivamente posticipato al 1° di luglio dal Decreto Milleproroghe, ha un obiettivo chiaro: equiparare le prestazioni sportive che prevedono l’erogazione di un corrispettivo a quelle dei lavoratori non sportivi, con gli stessi diritti.

Gli interventi legislativi che riguardano società ed associazioni sportive, sia dilettantistiche che professionistiche, originano dalla Legge Delega n. 86/2019, la cui attuazione è stata normata dai D. Lgs. n.36 e n.39/2021, successivamente modificati dal decreto n.163/2022.

La riforma tocca gli ambiti civilistico, giuslavoristico e tributario e va vista considerando anche quella del Terzo settore, dal momento che le cooperative e gli Enti (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche , a patto che la gestione di attività sportive dilettantistiche rientri nelle attività di interesse generale.

In ambito giuslavoristico è stato ampliato il perimetro del lavoro sportivo, includendo i lavoratori che svolgono mansioni funzionali allo svolgimento delle attività sportive, escluse quelle amministrative e gestionali e, soprattutto, è stata abolita la distinzione tra lavoratore sportivo dilettante e lavoratore sportivo professionista: entrambi beneficiano dei diritti previsti dal nostro ordinamento del lavoro .

Sono considerati lavoratori sportivi i seguenti soggetti:
  • l’atleta;
  • l’allenatore;
  • l’istruttore;
  • il direttore tecnico;
  • il direttore sportivo;
  • il preparatore atletico;
  • il direttore di gara.

Inoltre, è da ritenersi un lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni (definite dal Governo) rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Non sono, invece, da considerare lavoratori sportivi: i segretari, i custodi, i receptionist, gli addetti alle pulizie, i manutentori, i baristi, i commessi ed i fattorini. Questo perché svolgono mansioni non comprese nei regolamenti e non partecipano direttamente all’attività sportiva e alle competizioni.
Non sono considerati sportivi nemmeno i collaboratori che svolgono attività di carattere amministrativo gestionale.

Che si tratti di professionisti o di dilettanti, gli sportivi cui fa riferimento la riforma sono: atleti, allenatori, direttori tecnici e sportivi, istruttori, preparatori atletici.

Il rapporto di lavoro, con le tutele previdenziali e di gravidanza, maternità, genitorialità, malattia , infortunio, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e disoccupazione involontaria (NASpI), può essere: subordinato, autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, occasionale .

Le figure professionali sopra citate si intendono lavoratori sportivi professionisti, se esercitano la loro attività con continuità e dietro compenso , nell’ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I., che stabilisce le direttive per la distinzione tra attività professionistica e dilettantistica, sulla cui base le federazioni sportive nazionali emanano le norme per la qualifica dei lavoratori professionisti

Con questa tipologia di lavoratori, peraltro la sola per cui ln nostro ordinamento dà una definizione (rif. art. 2, L. n. 91/1981), possono stipulare contratti solo società sportive, affiliate a federazioni sportive nazionali riconosciute da C.O.N.I., aventi la forma giuridica di S.r.l. o di S.p.A.

Per esclusione rispetto alla definizione del lavoratore sportivo professionista, le figure professionali di atleti, allenatori, direttori tecnici e sportivi, istruttori, preparatori atletici si intendono lavoratori sportivi dilettanti, quando appartengono ad una federazione che non si è dotata del settore professionistico, anche se, al pari dei lavoratori sportivi professionisti, esercitano continuativamente e a titolo oneroso la loro attività, che è anche voce principale di introito per il proprio mantenimento.

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Il Registro delle attività sportive dilettantistiche

Come detto, è stato ampliato l’ambito delle organizzazioni che possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche, che comprendele SSD(Società Sportive Dilettantistiche) le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), cooperative ed Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), a patto che la gestione di attività sportive dilettantistiche rientri nelle attività di interesse generale.

Attivo dal 31 agosto 2022, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche certifica che le organizzazioni iscritte sono di natura dilettantistica, ai fini degli effetti previsti dall’ordinamento. L’ iscrizione si perfeziona a mezzo domanda , da inviare attraverso piattaforma on line, accessibile dal sito del Dipartimento dello Sport e consente di acquisire personalità giuridica.

L’ iscrizione al Registro fornisce, inoltre, i vantaggi importanti della digitalizzazione degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro sportivo (vedi paragrafo successivo).

La forma contrattuale, le agevolazioni fiscali e contributive e gli obblighi del datore di lavoro

La riforma poggia sul presupposto che il lavoro sportivo dilettantistico sia contrattualizzato come lavoro autonomo e che la forma contrattuale sia quella della collaborazione coordinata e continuativa , sempre che, escludendo il tempo per le manifestazioni sportive, le prestazioni settimanali non superino le 24 ore e che la loro gestione tecnico-sportiva rispetti la regolamentazione definita dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Inoltre, anche per il lavoro sportivo dilettantistico è consentita la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante, con atleti della fascia di età 15-23 anni .

Relativamente al trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi dilettanti, sono previste condizioni diversificate in funzione dell’importo del compenso, come indicato in tabella. L’applicazione delle condizioni da parte del datore di lavoro è subordinata ad un’ autocertificazione del lavoratore, circa i compensi percepiti nell’anno solare, al netto dei premi vinti nelle competizioni , su cui viene applicata una ritenuta del 20% alla fonte.

Importo compenso percepito (in €)
< 5.000,00 5-15.000 >15.000
Imposte Nessuna Nessuna Aliquote ordinarie, solo sull’eccedenza della soglia di esenzione.
Contributi previdenziali Nessuno Contribuzione ordinaria sul 50% del compenso fino al 31/12/2027 Contribuzione ordinaria sul 50% del compenso fino al 31/12/2027

Al fine di agevolare i datori di lavoro sportivo dilettantistico , l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consente loro di adempiere agli obblighi contrattuali previsti dalla forma contrattuale della collaborazione coordinata continuativa e a quelli di comunicazione all'INPS e all'INAIL, sostituendo anche la comunicazione al Centro per l’Impiego.

Il Registro consente poi di generare automaticamente il modello F24, per i versamenti contributivi dei lavoratori che hanno percepito più di 5.000,00 euro e di predisporre la Certificazione Unica, che l’intermediario abilitato invierà telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Il cedolino paga non è obbligatorio per i lavoratori con compenso annuale inferiore a 15.00,00 euro.

Per completezza, è opportuno precisare che, relativamente ai controlli sanitari e all’idoneità psico-fisica, modalità e termini saranno definiti da uno specifico DPCM, sollevando le Federazioni dalla loro determinazione; ne segue che decadrà l’obbligatorietà della scheda sanitaria. Relativamente all’assicurazione contro gli infortuni, invece, uno specifico decreto del Ministero del Lavoro, definirà i premi, indipendentemente dai compensi percepiti.

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