Il Registro delle attività sportive dilettantistiche
Come detto, è stato ampliato l’ambito delle organizzazioni che possono
iscriversi al
Registro delle attività sportive dilettantistiche,
che comprende: le SSD(Società Sportive
Dilettantistiche) le ASD (Associazioni Sportive
Dilettantistiche), cooperative ed Enti iscritti al Registro
Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), a patto che la
gestione di attività sportive dilettantistiche rientri nelle attività di
interesse generale.
Attivo dal 31 agosto 2022, il Registro nazionale delle attività
sportive dilettantistiche certifica che le organizzazioni iscritte sono
di natura dilettantistica, ai fini degli
effetti previsti dall’ordinamento.
L’ iscrizione si perfeziona a mezzo
domanda
, da inviare attraverso piattaforma on line, accessibile dal
sito del Dipartimento dello Sport
e consente di acquisire personalità giuridica.
L’ iscrizione al Registro fornisce, inoltre, i vantaggi importanti della
digitalizzazione degli adempimenti connessi alla gestione
del rapporto di lavoro sportivo (vedi paragrafo successivo).
La forma contrattuale, le agevolazioni fiscali e contributive e gli
obblighi del datore di lavoro
La riforma poggia sul presupposto che il
lavoro sportivo dilettantistico
sia contrattualizzato come lavoro autonomo e che la forma
contrattuale sia quella della
collaborazione coordinata e continuativa
, sempre che, escludendo il tempo per le manifestazioni sportive, le
prestazioni settimanali non superino le 24 ore e che la
loro gestione tecnico-sportiva rispetti la regolamentazione definita dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline sportive e dagli Enti di
Promozione Sportiva.
Inoltre, anche per il lavoro sportivo dilettantistico è consentita la
stipula di contratti di apprendistato
professionalizzante, con atleti della fascia di età
15-23 anni
.
Relativamente al trattamento fiscale e
previdenziale
dei lavoratori sportivi dilettanti, sono previste
condizioni diversificate
in funzione dell’importo del compenso, come indicato in
tabella. L’applicazione delle condizioni da parte del datore di lavoro è
subordinata ad un’ autocertificazione del lavoratore,
circa i compensi percepiti nell’anno solare, al
netto dei premi vinti nelle competizioni
, su cui viene applicata una ritenuta del 20% alla fonte.
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Importo compenso percepito (in €)
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< 5.000,00
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5-15.000
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>15.000
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Imposte
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Nessuna
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Nessuna
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Aliquote ordinarie, solo sull’eccedenza della soglia
di esenzione.
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Contributi previdenziali
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Nessuno
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Contribuzione ordinaria sul 50% del compenso fino al 31/12/2027
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Contribuzione ordinaria sul 50% del compenso fino al 31/12/2027
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Al fine di agevolare i
datori di lavoro sportivo dilettantistico
, l’iscrizione al
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
consente loro di adempiere agli obblighi contrattuali
previsti dalla forma contrattuale della
collaborazione coordinata continuativa
e a quelli di comunicazione all'INPS e all'INAIL, sostituendo anche
la comunicazione al Centro per l’Impiego.
Il Registro consente poi di generare automaticamente il
modello F24, per i versamenti contributivi dei lavoratori
che hanno percepito più di 5.000,00 euro e di predisporre la Certificazione Unica, che l’intermediario abilitato invierà telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Il cedolino paga non è obbligatorio per i lavoratori con
compenso annuale inferiore a 15.00,00 euro.
Per completezza, è opportuno precisare che, relativamente ai
controlli sanitari
e all’idoneità psico-fisica, modalità e termini saranno
definiti da uno specifico DPCM, sollevando le Federazioni dalla loro
determinazione; ne segue che decadrà l’obbligatorietà della scheda
sanitaria. Relativamente all’assicurazione contro gli
infortuni, invece, uno specifico decreto del Ministero del Lavoro,
definirà i premi, indipendentemente dai compensi percepiti.