OPEN Dot Com - Soluzioni per Commercialisti, Avvocati e Professionisti

I 5 errori più comuni nel deposito atti giudiziari nel PCT

(534 valutazioni) StellaStellaStellaStellaStella

Sono state rilevate le seguenti anomalie:

A cura di: Avvocato Matias Conoscente

Sebbene gli aspetti tecnico-informatici dei depositi nel Processo Civile Telematico vengano automaticamente gestiti dagli appositi software redazionali, l’articolazione della procedura espone a molteplici errori umani durante i vari passaggi richiesti per la corretta compilazione della busta telematica, e conseguente accettazione dell’atto trasmesso alla cancelleria.

Infatti, la ripetitività ed apparente banalità delle operazioni connesse coi depositi telematici rischiano di abbassare la soglia di attenzione richiesta al soggetto mittente, a cui le norme processuali invece impongono massima cura e diligenza nello svolgimento di un’operazione così determinante per il buon esito di ciascun processo.

Nel corso del primo decennio di vigenza dell’obbligatorietà dei depositi telematici, nella prassi sono stati rilevati più di frequente i seguenti errori.

Immagine rappresentativa degli errori più comuni che si fanno nel deposito atti nel PCT

1. Mancata osservanza dei termini

Il mancato rispetto dei rigidi termini decadenziali e preclusivi previsti dalle vigenti norme di procedura civile comporta da sempre gravi, e tendenzialmente irrimediabili, conseguenze processuali.

In modo del tutto analogo al previgente sistema cartaceo, l’inosservanza delle scadenze del deposito telematico può compromettere la validità degli atti depositati.

A parere di chi scrive, questo è senz’altro l’errore più rilevante del PCT, poiché astrattamente suscettibile di assorbire tutti gli altri. Infatti, se il deposito viene effettuato al limite della relativa scadenza processuale, il suo mancato perfezionamento per qualsiasi motivo produrrà comunque l’inosservanza del termine di legge.

Il deposito deve essere completato entro l’orario stabilito per garantire l’efficacia dell’atto nel giorno previsto, ovvero entro le ore 24:00 del giorno in cui scade il termine fissato dalla legge per la sua presentazione.

Si ricordi che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC), da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, di modo che il deposito si considera tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.

Il file costituente l’Atto Principale di ciascun deposito dev’essere in formato PDF testuale “nativo”, ovvero il risultato della trasformazione di un documento informatico realizzato coi consueti programmi di videoscrittura. Parimenti, ciascun file allegato alla busta deve essere in un formato ammesso dalle vigenti Specifiche Tecniche {eventuale link all’articolo di riferimento}.

Infine, l’intero contenuto di ciascuna busta telematica, comprensiva delle opportune firme digitali, ovvero il risultante file Atto.enc, non deve superare il complessivo limite massimo dimensionale, attualmente fissato in 60 MB.

In caso di probabile superamento, prima di procedere con l’invio si raccomanda di ridurre le dimensioni dei file più ‘pesanti’ utilizzando gli appositi applicativi di compressione, ovvero, qualora tale soluzione non sia praticabile o sufficiente, suddividere gli allegati in più depositi complementari, selezionando tale funzionalità nel programma di redazione della busta.

Immagine rappresentativa del Software PCT
Vuoi ridurre i tempi ed i costi della gestione delle pratiche civili del tuo Studio Legale?
Con il software Consolle Avvocato® avrai un unico strumento per monitorare in tempo reale i fascicoli, effettuare i depositi telematici e procedere ai pagamenti telematici delle spese di Giustizia e alle notifiche in proprio.
A chi è rivolto? Avvocati, Studi legali e Pubbliche Amministrazioni

Errori nella trascrizione dei dati della parte processuale nell’interesse della quale il deposito viene effettuato possono rendere nullo l’atto, o portare a problemi di identificazione del deposito. Attualmente i dati obbligatoriamente richiesti sono nome, cognome, codice fiscale e domicilio eletto, mentre sono facoltativi quelli relativi alla residenza.

Ancora più deleteria risulta l’errata indicazione dei dati del soggetto mittente, cioè il difensore autore del deposito, in quanto, specialmente per quanto concerne il cd. atto introduttivo, esso potrebbe non essere correttamente recepito dalla cancelleria, determinando così la mancata costituzione in giudizio e/o il mancato accesso al corrispondente fascicolo telematico.

Il deposito potrebbe risultare nullo se viene selezionato un registro errato (es., contenzioso al posto di esecutivo) o un numero di ruolo del procedimento sbagliato, poiché l’atto non potrà essere associato al fascicolo corretto.

Inoltre, un’errata indicazione dell’ufficio giudiziario di destinazione, in particolar modo per il deposito degli atti introduttivi, di fatto comporta l’incardinamento del giudizio o la costituzione in giudizio presso un giudice diverso da quello desiderato, con possibili risvolti di competenza in senso processuale.

La mancanza di una firma digitale valida o l’uso di un certificato scaduto rende l’atto privo di valore legale. È essenziale verificare che la firma digitale sia correttamente apposta su ciascun file ove è necessario, e sia in corso di validità al momento dell’invio del deposito telematico.

La firma ed il relativo certificato devono essere altresì riferibili all’avvocato mittente, cioè egli deve adoperare il proprio dispositivo. È opportuno tenere traccia della scadenza del proprio certificato di firma per poterlo rinnovare anticipatamente, mantenendolo così sempre valido ed operativo per qualsiasi evenienza di deposito.

Parimenti, si consiglia di aggiornare periodicamente il software contenuto nel dispositivo, per evitare intoppi o problemi di compatibilità in grado di compromettere o ritardare le sue funzionalità.

Modulo richiesta DEMO di Consolle Avvocato®

Lasciaci i tuoi recapiti per essere ricontattato

Richiesta di contatto inviata con successo.
Richiesta di contatto non inviata.